Anche le fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia degli obblighi e oneri relativi alla partecipazione di un appalto pubblico di lavori , a pena di esclusione, debbono essere rilasciate come da modello contenuto nel Dm123/2004 ancorchè tale norma impera

Lazzini Sonia 20/10/05
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La ditta, giunta seconda, perde la possibilit? di ricorrere davanti al Tar: possibile richiedere i danni alla Banca????

Come ? gi? accaduto in altre circostanze, sono indubbi i principi fondamentali che il Tar Sicilia, sezione ?di Palermo esplicita attraverso le proprie decisioni.

Anche in questo caso, con la sentenza numero 1464 del 12 settembre 2005 possiamo trarre numerosi spunti di riflessione da quanto deciso in merito all?applicabilit? o meno, del Dm 123/2004 anche alle fideiussioni bancarie.

La risposta a cui giungono i giudici palermitani non puo? che essere positiva in quanto, lo ricordiamo, nelle definizioni contenute nel decreto sulle polizze tipo, nel definire i fideiussori, il legislatore ha inteso cos? esprimersi:

???????? ?fideiussione? ?la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il committente garantendo un?obbligazione del contraente?;

???????? ?Garante? ?la Banca, l?Intermediario finanziario o l?Impresa d?assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria

Nell?emarginata sentenza, trattandosi un appalto sottoposto alla normativa regionale speciale, non si fa riferimento ad una norma nazionale che invece, gli operatori dei quei territori ove vige la Legge 109/) s.m.i con il suo regolamento di cui al D.p.r. 554/99 s.m.i., non possono ignorare:

Ci riferiamo infatti all? articolo 107 comma 4 del dpr 554/99 che cos? recita:

< Art 107 (Requisiti dei fideiussori)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all?esercizio dell?attivit? bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

(?)

3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell?industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.>?

Queste sono le clausole mancanti nella fideiussione bancaria che, comportando l?esclusione (sancita dal giudice)? della ditta che ha presentato una tale garanzia,? giunta seconda nella gara e attuale ricorrente, ne fa derivare la sopravvenuta carenza d?interesse all?impugnazione da essa proposta, che va dichiarata ?quindi improcedibile

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risulta mancante delle seguenti clausole negoziali:

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– surrogazione del garante nei diritti della stazione appaltante (art. 5 schema – tipo 1.1);

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– forma delle comunicazioni da farsi verso il garante (art. 6 schema tipo 1.1);

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– inopponibilit? alla stazione appaltante del mancato pagamento dei premi da parte del contraente (art. 7, II comma, schema tipo 1.1);

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– foro competente (art. 8 schema tipo 1.1).

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Riteniamo possibile un?eventuale azione di richiesta del danno patito da parte della ditta nei confronti della Banca a cui si ? rivolta.

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Ci permettiamo ancora un?osservazione:

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Va da s? che anche gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit? di rilascio di garanzie, a ci? autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica come da Dpr 115/2004, per poter ?giocare? negli appalti pubblici di lavori, dovranno adeguarsi alla normativa di cui al Dm 123/2004

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf? 22,2 kb)

Lazzini Sonia

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