Anche gli atti di un ente pubblico economico sono soggetti alla norme di cui alla Legge 241/90 smi in tema di accesso agli atti?

Lazzini Sonia 13/03/08
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Ogni attività del pubblico potere, cui gli art. 22 e 23 della l. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, è sempre vincolata alla realizzazione concreta dell’interesse pubblico, pur se la legge gli consenta d’adoperare istituti di diritto comune, giacché l’attività amministrativa ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere sia dalle Amministrazioni propriamente dette, sia dagli enti pubblici economici, sia dai privati gestori di servizi pubblici: di conseguenza l’ ’azione amministrativa, comunque esercitata da enti pubblici economici, deve tendere alla cura ed al raggiungimento dell’interesse pubblico, mercé atti e comportamenti improntati ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento; in virtù dell’art. 24, c. 7 della l. 241/1990, il diritto d’ accesso va comunque tutelato, ogni qualvolta serva alla difesa di interessi giuridicamente protetti ed anche quando impinga su dati di terzi che non siano strettamente garantiti dalle norme sulla riservatezza, perché di na-tura sensibile o giudiziaria
 
Riguardo all’applicabilità delle norme di cui alla Legge 241/90 anche agli Enti pubblici economici, merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 267 del 29 gennaio 2008 emessa dal  Consiglio di Stato a totale conferma della sentenza di primo grado (emessa dal Tar Lazio, Roma, numero 5003 del 29 maggio 2007***)
 
 
< A ciò, dove è evidente la finalità pubblica dell’azione dell’Agenzia, si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della legge n.241/1990, operata dalla legge n.15 /2005, il concetto di “pubblica amministrazione” è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i “soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art.22, comma1 lettera e).
 
Si consideri a quest’ultimo riguardo che l’Agenzia non ha la veste di una s.p.a. e che “ogni attività dell’amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono la utilizzazione di istituti di diritto privato, è vincolata all’interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti …comunque finalizzati al perseguimento dell’interesse generale” (v. Ad. Plen C.d.S. n. 5/2005)
 
Ove si ritenga che la selezione de qua non rientri nell’attività di pubblico interesse dell’Agenzia, vale, in contrario, osservare che il personale fa parte dell’organizzazione dell’ente e rientra nel complesso delle persone e dei mezzi attraverso cui essa raggiunge i propri fini che, come visto, sono inevitabilmente di interesse pubblico, e dunque di per sé non perseguibili senza osservare i principi dell’efficienza, dell’ imparzialità e della trasparenza.
 
In particolare,come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “il reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli di ricoprire incarichi negli enti pubblici rientra nell’interesse pubblico”.
Consegue, con riferimento alla selezione de qua, che la partecipante all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale, vale a dire l’arch. G., è portatrice di un interesse sicuramente differenziato, quale quello relativo alla regolarità della stessa selezione, che l’abilita all’accesso, essendo, appunto quale partecipante ad essa, portatrice di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica.
Sono, dunque, accessibili non soli i curricula degli altri candidati ed i contratti stipulati dall’Agenzia con i prescelti, ma anche tutti gli atti successivi all’annuncio pubblicato sul Corriere della Sera ed anteriori a tali contratti, in forza dei quali la loro individuazione è avvenuta.>
 
SI LEGGA ANCHE LA DECISIONE NUMERO 229 DEL 26 GENNAIO 2006 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO
 
 
< La Sezione ritiene di non doversi discostare dal già espresso orientamento, secondo cui l’attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Cons. Stato, VI, n. 4152/2002; n. 2855/2002; n. 67/2002; n. 654/2001).
 
Con alcune delle citate decisioni, la Sezione ha ritenuto che i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, avessero diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all’organizzazione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l’attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza.
In tali casi l’attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al servizio gestito da Poste ed incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane.
 
Deve, di conseguenza, ritenersi che Poste Italiane è soggetta alla disciplina in tema di accesso nei limiti già precisati con i citati precedenti della Sezione e che lo è nel caso di specie, in cui appunto l’accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale.>
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 267 del 29 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
N. 267/2008
Reg. Dec.
N. 6170 Reg. Ric.
Anno 2007
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 6170 R.G. dell’anno 2007, proposto dall’Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv *************** e dall’avv. *****************, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, via Flaminia n.195;
contro
G. Maria, rappresentata e difesa dall’avv. *******************, domiciliata come in atti in Roma presso ****************, via Archimede, n. 138;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, del 29 maggio 2007 n. 5003;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
letta alla pubblica udienza del 11 dicembre 2007 la relazione del Cons. *************;
Uditi, altresì, gli avv.ti ********** e G.P. Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
L’architetto ******** ha risposto, con l’invio del proprio curriculum vitae, alla richiesta di reclutamento di tecnici–gestori di patrimoni immobiliari che la Praxi s.p.a., incaricata della selezione dall’Agenzia del Demanio, ha effettuato previa pubblicazione di un annuncio sul Corriere della Sera.
Con nota del 24 novembre 2006, detta Agenzia ha comunicato all’architetto G. che “ …il Suo profilo, …….non è in linea con le attuali ricerche…”.
Con istanza del 4 dicembre 2006, l’arch. G. ha chiesto all’Agenzia del Demanio di accedere agli atti della selezione, ed in particolare, ai verbali della Commissione selezionatrice, al regolamento recante i criteri di valutazione utilizzati, ai curricula degli altri candidati vincitori ed ai contratti stipulati tra l’Agenzia stessa e questi ultimi.
L’Agenzia intimata ha respinto l’istanza con nota del 23 gennaio 2007, affermando la sua veste di ente pubblico economico che opera in regime di diritto privato, non sottoposto, quindi, alla disciplina della l. 7 agosto 1990 n.241.
L’arch. G. ha proposto ricorso per l’annullamento della detta nota di rigetto, affermando la soggezione degli enti pubblici economici alle norme sull’accesso anche per gli atti emanati nelle forma del diritto privato se preordinati al reclutamento del personale.
Con la sentenza in epigrafe il T.a.R. del Lazio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento in forza delle seguenti considerazioni;
a)     la procedura selettiva alla quale ha partecipato l’arch. G. è preordinata alla soddisfazione dell’interesse pubblico al reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli.
b)      l’attività degli enti pubblici economici è sempre vincolata alla realizzazione dell’interesse pubblico, cui gli artt. 22 e 23 della legge 241/1990 correlano il diritto d’accesso, anche se la legge consente loro d’adoperare istituti di diritto comune.
c)      in virtù dell’art.24 c.7 delle legge 241/1990, il diritto d’accesso è tutelato ove sia preordinato alla difesa di interessi giuridicamente protetti, quand’anche incida su posizioni di terzi, salvo che i dati relativi a quest’ultimi siano tutelati dalle norme sulla riservatezza.
Sulla base di tali argomentazioni, la sentenza impugnata ha concluso disponendo l’accesso invocato dall’arch. G., con gli accorgimenti, se del caso, atti a nascondere i contenuti riservati e non divulgabili relativi a terzi.
La sentenza di primo grado è stata gravata dall’Agenzia del Demanio, che ha contestato in radice l’affermata sottoposizione alla normativa sull’accesso, potendo agire essa secondo le norme di diritto comune, sottolineando, al tempo stesso, che per tale ragione, non vi sono atti da ostentare, poiché la selezione de qua si è svolta con modalità assolutamente diverse da quelle che tipicizzano l’ordinaria procedura concorsuale con la quale si assumono i dipendenti pubblici.
L’appellata ha eccepito la nullità della procura alle liti poiché conferita da falsus procurator nella persona del direttore delle Risorse Umane e Organizzazione, delegato a conferire tale procura dal Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio.
Nel merito ha resistito all’atto d’appello facendo propri gli argomenti che il giudice di primo grado ha posto a sostegno della sentenza appellata nonché ribadendo gli argomenti e le censure portate nel ricorso originario.
In data 8 novembre 2007, l’Agenzia del Demanio ha depositato un atto di ratifica a firma del suo Direttore Generale, di tutta l’attività svolta dal soggetto qualificato dall’appellata “falsus procurator”, ivi inclusa la procura alle liti.
La parte appellata, con memoria volta a ribadire le proprie ragioni, ha contestato che tale ratifica possa aver sanato l’eccepita nullità dell’atto d’appello.
L’Agenzia del Demanio ha depositato memoria di replica, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2007, il ricorso è passato in decisione.
La Sezione ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di nullità dell’atto d’appello, sollevata dalla parte appellata per illegittimità della procura conferita al legale rappresentante pro tempore dell’Agenzia, non essendo esso meritevole di esito positivo nel merito e dovendo quindi essere confermata la sentenza impugnata.
L’argomento con cui l’Agenzia del Demanio contesta la sentenza impugnata fa leva sulla sua natura di ente pubblico economico, la cui attività è regolata interamente dalle norma del codice civile.
Ciò varrebbe anche per la selezione alla quale ha partecipato l’arch. G., essendo essa stata preordinata ad instaurare rapporti di lavoro interamente governati dal diritto privato, sin dalla fase di instaurazione degli stessi.
La Sezione, al contrario, condivide integralmente gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata e ritiene che essi vengano ulteriormente rafforzati dalle argomentazioni che seguono.
Al riguardo pare opportuno esaminare le norme, per quanto qui occorre, recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 in forza del quale l’Agenzia del Demanio, in seguito “Agenzia”, è sorta, con lo status di ente pubblico economico:
Art.8) ; le agenzie–ordinamento;
 “ Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali”
Art.57); Istituzione delle agenzie fiscali;
Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l’agenzia delle entrate, l’agenzia delle dogane, l’agenzia del territorio e l’agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia.”
Art.60).  Controlli sulle agenzie fiscal;
. Le agenzie sono sottoposte all’alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.”
A ciò, dove è evidente la finalità pubblica dell’azione dell’Agenzia, si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della legge n.241/1990, operata dalla legge n.15 /2005, il concetto di “pubblica amministrazione” è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i “soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art.22, comma1 lettera e).
Si consideri a quest’ultimo riguardo che l’Agenzia non ha la veste di una s.p.a. e che “ogni attività dell’amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono la utilizzazione di istituti di diritto privato, è vincolata all’interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti …comunque finalizzati al perseguimento dell’interesse generale” (v. Ad. Plen C.d.S. n. 5/2005)
Ove si ritenga che la selezione de qua non rientri nell’attività di pubblico interesse dell’Agenzia, vale, in contrario, osservare che il personale fa parte dell’organizzazione dell’ente e rientra nel complesso delle persone e dei mezzi attraverso cui essa raggiunge i propri fini che, come visto, sono inevitabilmente di interesse pubblico, e dunque di per sé non perseguibili senza osservare i principi dell’efficienza, dell’ imparzialità e della trasparenza.
In particolare,come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “il reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli di ricoprire incarichi negli enti pubblici rientra nell’interesse pubblico”.
Consegue, con riferimento alla selezione de qua, che la partecipante all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale, vale a dire l’arch. G., è portatrice di un interesse sicuramente differenziato, quale quello relativo alla regolarità della stessa selezione, che l’abilita all’accesso, essendo, appunto quale partecipante ad essa, portatrice di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica.
Sono, dunque, accessibili non soli i curricula degli altri candidati ed i contratti stipulati dall’Agenzia con i prescelti, ma anche tutti gli atti successivi all’annuncio pubblicato sul Corriere della Sera ed anteriori a tali contratti, in forza dei quali la loro individuazione è avvenuta.
L’appello deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nella novità della questione esaminata il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese in doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:
****************                            Presidente
Costantino Salvatore                      Consigliere
**********                                     Consigliere
**************                                  Consigliere
*************                               Consigliere est.
L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
*************                         ****************
 
IL SEGRETARIO 
Rosario *****************
Depositata in Segreteria
           Il 29/01/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
                 Il Dirigente
            ********************
     
 
 
 
 
***Riportiamo qui di seguito la sentenza di primo grado emessa dal Tar Lazio, Roma, numero 5003 del 29 maggio 2007
 
 
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.       
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno

                                    PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
                                             S E N T E N Z A  
sul ricorso n. 2014/2007, proposto dalla dott. ********, rappresentata e difesa dall’************ STANIZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Archimede n. 138; 
                                                     CONTRO
l’AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, non costituita nel presente giudizio;
                                        PER    L’ANNULLAMENTO
della nota prot. n. 2856/DRUO del 23 gennaio 2007, comunicata il successivo 2 febbraio, con cui l’Agenzia intimata ha respinto l’istanza attorea in data 4 dicembre 2006, intesa ad ottenere l’accesso agli atti della ricerca di tecnici-gestori di patrimoni immobiliari;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 9 maggio 2007 il Cons. dott. ********************* e udito altresì, per la ricorrente, l’avv. STANIZZI;
Ritenuto in fatto che la dott. ********, architetto in Catanzaro, dichiara d’aver avuto contezza, per il tramite d’un annuncio pubblicato sul Corriere della Sera del 3 novembre 2006, d’una ricerca di tecnici – gestori di patrimoni immobiliari, la cui selezione era curata dalla PRAXI s.p. a. per conto dell’Agenzia del Demanio;
Rilevato che la dott. G. fa presente d’aver trasmesso a detta ******à un proprio articolato curriculum vitae, indicando, tra l’altro, le sue esperienze in soggetta materia e, in base a questo, d’esser stata invitata, il 20 novembre 2006, ad un colloquio presso la sede di tale Agenzia in Roma, alla via ********* n. 38;
Rilevato altresì che, con nota prot. 3570/DRUO del 24 novembre 2006, detta Agenzia ha comunicato alla dott. G. che «… il Suo profilo, pur apprezzabile per le caratteristiche professionali e personali, non è in linea con le attuali ricerche…»;
Rilevato inoltre che, con istanza del 4 dicembre 2006, la dott. G. ha chiesto a detta Agenzia d’accedere agli atti di tale procedura di selezione, relativamente ai verbali della Commissione selezionatrice, al regolamento recante i criteri di valutazione, ai curricula degli altri candidati ed ai contratti stipulati tra l’Agenzia stessa e questi ultimi;
Ritenuto che, con nota prot. n. 2856/DRUO del 23 gennaio 2007, comunicata il successivo 2 febbraio, l’Agenzia intimata ha respinto l’istanza de qua, nella considerazione che essa è un ente pubblico economico ed opera come soggetto provato, non sottoposto alla disciplina della l. 7 agosto 1990 n. 241;
Ritenuto, pertanto, che la dott. G. si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso la citata nota dell’Agenzia del demanio, deducendo in punto di diritto l’unico, articolato motivo della natura pubblica dell’interesse sotteso al reclutamento del personale presso le Agenzie fiscale e la soggezione di queste ultime alle norme sull’accesso, anche per gli atti, emanati nelle forme del diritto privato, qualora ineriscano all’esercizio di pubbliche potestà;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, in quanto, nella specie, la dott. G., nella sua qualità di parte necessaria della procedura selettiva, intende aver piena conoscenza delle vicende inerenti a quest’ultima, la quale, dal canto suo e pur se svolta in forme semplici e rette dal diritto comune, è comunque preordinata alla massimizzazione dell’interesse pubblico al reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli a ricoprire incarichi in enti ed amministrazioni pubbliche;
Considerato invero che ogni attività del pubblico potere,cui gli art. 22 e 23 della l. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, è sempre vincolata alla realizzazione concreta dell’interesse pubblico, pur se la legge gli consenta d’adoperare istituti di diritto comune, giacché l’attività amministrativa ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere sia dalle Amministrazioni propriamente dette, sia dagli enti pubblici economici, sia dai privati gestori di servizi pubblici (arg. ex Cons. St., VI, 26 gennaio 2006 n. 229);
Considerato di conseguenza che l’azione amministrativa, comunque esercitata da enti pubblici economici, deve tendere alla cura ed al raggiungimento dell’interesse pubblico, mercé atti e comportamenti improntati ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento;
Considerato altresì che, pur nei limiti indicati dall’art. 24, c. 1, lett. d) della l. 241/1990 per quanto concerne i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale inerenti agli altri candidati, nelle procedure selettive del personale, il diritto d’accesso non è di per sé escluso o compresso per il sol fatto che si chiede di conoscere atti di diritto comune dell’ente selezionatore (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 22 maggio 2006 n. 2959), quando esso li ha formati per ragioni di pubblico interesse o nell’esercizio di poteri pubblici (giurisprudenza consolidata: cfr. Cons. St., VI, 14 novembre 2003 n. 7301; id., IV, 22 giugno 2004 n. 4471; id., VI, 30 dicembre 2005 n. 7624);
Considerato che, in virtù dell’art. 24, c. 7 della l. 241/1990, il diritto d’ accesso va comunque tutelato, ogni qualvolta serva alla difesa di interessi giuridicamente protetti ed anche quando impinga su dati di terzi che non siano strettamente garantiti dalle norme sulla riservatezza, perché di natura sensibile o giudiziaria;
Considerato pertanto che la ricorrente ha titolo a conoscere, oltre agli atti della selezione e dell’organo valutatore, pure i documenti degli altri candidati alla selezione, nei limiti dianzi indicati e, se del caso, mediante le opportune cautele, da parte dell’intimata Agenzia, atte a nasconderne i contenuti riservati e non divulgabili;
Considerato, infine e per quanto riguarda le spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 2014/2007 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato diniego e dispone di conseguenza l’invocato accesso della dott. ******** agli atti indicati nella di lei istanza in data 4 dicembre 2006, con le eventuali limitazioni specificate nella parte motiva stessa.
Condanna l’Agenzia intimata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 2000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
***************, PRESIDENTE,
Silvestro ***********, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
****************, PRIMO REFERENDARIO.
           IL PRESIDENTE                                                                                           L’ESTENSORE
 

Lazzini Sonia

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