Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: la difficile coesistenza

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Nonostante siano passati diversi anni dall’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, permangono ancora alcuni dubbi in merito alla questione, ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, relativa all’individuazione del diverso ambito applicativo e, dunque, del discrimen tra tale figura da un lato, l’interdizione e l’inabilitazione dall’altro.

Come è noto, l’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 che ha, altresì, modificato i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, deputati sino a quel momento a regolamentare le due sole forme legali di tutela a soggetti totalmente o parzialmente incapaci. Già a partire dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso, infatti, si era sviluppata in Italia una corrente di pensiero circa l’inadeguatezza delle misure codicistiche di tutela dei soggetti disabili1; in particolare, si criticava la limitatezza, anche dal punto di vista della scarsa flessibilità, delle uniche due forme legali di tutela, interdizione ed inabilitazione, a dare adeguata risposta alla variegata gamma di disabilità che possono colpire la persona (infermità mentale totale o parziale, menomazione fisica o psichica), incidendo in modo e con intensità differenti sulla sua autonomia.

Si segnalava, inoltre, come interdizione e inabilitazione rappresentassero le sole misure attraverso cui si poteva realizzare la protezione delle persone non in grado di provvedere alla cura dei propri interessi; tali strumenti, però, comportavano l’ablazione totale o parziale della capacità di agire, con effetti a volte sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto il quale, una volta dichiarato interdetto o inabilitato finiva con l’essere emarginato socialmente. E non si mancava di sottolineare, inoltre, come i suddetti istituti fossero finalizzati più alla protezione degli interessi e del patrimonio della famiglia del disabile che all’effettiva cura della sua persona2.

Infatti, in un sistema giuridico incentrato sulla tutela della proprietà e della sua circolazione, il disabile psichico (ed anche l’inabilitato) veniva visto come un soggetto che rischiava di pregiudicare i suoi interessi patrimoniali, con la conseguenza che, escludendo o limitando la sua capacità di agire, gli si impediva di disperdere il proprio patrimonio tutelando, di fatto, i suoi familiari; in capo al disabile veniva, pertanto, soppressa ogni residua e potenziale autonomia3.

Al fine, quindi, di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, come recita l’art. 1 della L. n. 6/2004, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura dell’amministrazione di sostegno4.

La legge n. 6/2004 operando un forte distacco dal precedente impianto codicistico che, come osservato, fondava tutela e curatela prevalentemente sulla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’interdetto e dell’inabilitato in vista anche degli interessi pure di ordine patrimoniale della sua famiglia, ha innovato la disciplina delle misure di protezione dei soggetti incapaci in un’ottica maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona5.

Alla logica precedente alla riforma, fondata sull’ablazione totale o parziale della capacità di agire, si è sostituita la prospettiva di mantenimento della generale capacità di agire della persona6, dalla quale si ritagliano delle zone di incapacità, delimitate dal provvedimento di nomina dell’amministratore; in tal modo il rapporto tra capacità ed incapacità, stabilito nella normativa preesistente secondo una alternativa netta e rigida, diviene mobile7.

L’interdizione e l’inabilitazione possono continuare a determinare, tranne che non trovi applicazione il disposto del riformato art. 427 c.c. (su cui si tornerà infra), una incapacità di agire totale o parziale del soggetto debole, mentre l’amministrazione di sostegno si inscrive in un quadro di perdurante capacità di agire del beneficiario eccettuati gli atti indicati nel decreto di nomina dell’amministratore che costui può compiere in nome e per conto del beneficiario o che quest’ultimo può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 405, 5° comma, nn. 3 e 4, c.c.) . Come dispone l’art. 409 c.c., il beneficiario dell’amministrazione «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno» (1° comma) e, in ogni caso, può «compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana» (2° comma). Come sottolineato in dottrina, pertanto, il soggetto debole non acquisisce lo status di incapace8 e mantiene la possibilità di compiere le attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima9.

Il destinatario del provvedimento dell’amministrazione di sostegno, conservando intatta la propria capacità di agire può, inoltre, compiere da solo i c.d. atti personalissimi10, tranne nell’ipotesi in cui il giudice tutelare non disponga, ai sensi dell’art. 411 c.c., che determinati effetti, limitazioni o decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Dal combinato disposto degli artt. 405 e 409 c.c., quindi, e dalla ratio che presiede all’amministrazione di sostegno si può dedurre la regola generale secondo cui gli atti che non sono riservati alla gestione esclusiva dell’amministratore possono essere compiuti liberamente dal beneficiario, conservando egli, riguardo ad essi una piena capacità di agire11 .

Al centro della riforma è posto l’individuo con i suoi bisogni, le sue difficoltà, le sue aspirazioni in linea con una lettura che, sulla base degli artt. 2 e 3 Cost., riconosce al disabile il diritto alla protezione ed allo sviluppo della propria personalità12.

Ciò trova conferma nelle regole dettate in relazione alla scelta dell’amministratore che, ai sensi dell’art. 408, 1° comma, c.c. deve essere effettuata con “esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, così come l’amministratore deve svolgere i propri compiti tenendo conto «dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario» (art. 410, 1° comma, c.c.) e dunque, come affermato in dottrina, nel rispetto della personalità del beneficiario e facendo attenzione all’universo dei valori ideali ai quali si è ispirata la vita dell’assistito13.

Le linee guida del nuovo istituto, secondo quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza14, sono flessibilità e proporzionalità e quest’ultima è strettamente connessa alla prima.

In relazione alla prima, come già segnalato, i compiti dell’amministratore non vengono stabiliti tassativamente dalla legge, ma è il giudice che, tenuto conto delle esigenze di protezione di ciascun disabile, delle più o meno vaste zone di consapevolezza e lucidità che egli ancora possiede, indica nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno quali atti l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore (art. 405 5° comma, nn. 3 e 4).

La proporzionalità indica, invece, che l’amministrazione di sostegno debba essere adeguata alle condizioni del beneficiario e, quindi, non deve privarlo di un grado di capacità di agire maggiore di quanto non sia effettivamente necessario per garantire la protezione dei suoi interessi sia patrimoniali che personali15 e che il provvedimento del giudice tutelare deve essere articolato, modulato e temporalmente limitabile e variabile in corso di esercizio, in dipendenza dell’evoluzione della persona e della sua capacità di autonomia16

L’amministrazione di sostegno, quindi, in quanto strumento flessibile e proporzionale, dà luogo ad un progetto personalizzato, ad un intervento protettivo graduabile e, soprattutto modificabile in ragione delle necessità del beneficiario, considerato che “ha in sé un potenziale di morbidezza, di elasticità, di duttilità sufficiente per adattarsi in maniera proporzionata, calibrata e di distinguere le difficoltà specifiche di ciascuna persona”17.

La difficile coesistenza del nuovo istituto con l’interdizione e l’inabilitazione

Come già evidenziato, il legislatore del 2004, piuttosto che procedere ad una riforma totale delle misure di protezione dei soggetti deboli, ha preferito modificare la pregressa disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, affiancando loro le norme sull’amministrazione di sostegno.

Pertanto, da un lato, ha riformulato il codice civile agli articoli compresi tra il 404 e il 41318 c.c. inserendoli adesso nel capo I, dedicato appunto all’amministrazione di sostegno, del titolo XII in materia di “misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”; dall’altro ha in parte modificato la disciplina dell’interdizione ed inabilitazione contenuta nel capo II “della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale” (artt. 414-423 c.c.).

La coesistenza degli istituti dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione ha dato origine a diversi interrogativi tra gli interpreti in merito al loro discrimen, stante le coincidenze relative ai presupposti ed agli effetti di ciascuna delle tre figure19.

Infatti, l’art. 404 c.c. indica quale possibile beneficiario dell’amministrazione di sostegno chi «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Dunque, ai fini dell’applicazione del nuovo istituto, dovranno ricorrere due presupposti: un’infermità ovvero una menomazione fisica o psichica della persona e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, della stessa di provvedere ai propri interessi.

Il novellato testo dell’art. 414 c.c., di contro, stabilisce che le persone nei cui confronti può emettersi la pronuncia d’interdizione, «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione», sono il maggiore di età e il minore emancipato «i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi». Presupposti dell’interdizione, ove essa sia considerata la misura necessaria ad assicurare l’adeguata protezione del destinatario, sono dunque l’abituale infermità di mente della persona e la conseguente incapacità della stessa di provvedere ai propri interessi, ovvero, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 415 c.c., un’infermità fisica consistente specificamente nella sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, quando risulta che la persona sia «del tutto incapac[e] di provvedere ai propri interessi».

Infine, com’è noto, l’inabilitazione può essere disposta, ai sensi dell’art. 415 c.c., nei confronti del «maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione», di coloro che «per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici» ed, ancora, del «sordo e [de]l cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente».

Operando un raffronto tra le suddette previsioni, appare evidente la circostanza che in tutti e tre gli istituti di protezione dei soggetti deboli ricorrano i medesimi presupposti – salve, per l’inabilitazione, le ipotesi di prodigalità e di abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, almeno stando al tenore letterale del 2° comma dell’art. 415 c.c. – ossia l’infermità mentale o fisica, da un lato, e l’inettitudine del soggetto a provvedere ai propri interessi, dall’altro20. Conseguentemente, poiché nessuno di questi presupposti assurge ad elemento differenziante tra le tre fattispecie, si crea un problema di sovrapponibilità tra le stesse.

È opportuno, quindi, considerare più da vicino i requisiti richiesti per l’operatività di ciascuna figura e le conseguenze destinate a prodursi sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti.

L’art. 404 c.c. consente di fare rientrare nell’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno anche l’ipotesi della grave ed abituale infermità psichica, in quanto il riferimento della norma alla «infermità […] anche parziale o temporanea» non esclude la gravità e/o l’abitualità della stessa. Requisito, quest’ultimo, richiesto per l’infermità mentale dei soggetti nei cui confronti può disporsi l’interdizione (art. 414 c.c.) e per l’infermità mentale che può condurre, ove non talmente grave da far luogo all’interdizione, all’inabilitazione della persona maggiore di età (art. 415 c.c.).

Medesima considerazione va effettuata anche per problemi fisici di carattere sensoriale che impediscono al soggetto di provvedere ai propri interessi, quali la cecità o la sordità, che adesso, in virtù della nuova formulazione dell’art. 404 c.c., possono consentire il ricorso all’amministrazione di sostegno, considerato che la norma contempla in modo disgiunto la menomazione fisica da quella psichica21.

Pertanto, come evidenziato in dottrina, il nuovo istituto sembrerebbe idoneo a coprire potenzialmente tutte le ipotesi di infermità, sia fisica ma soprattutto psichica, comprese quelle che darebbero luogo all’interdizione e all’inabilitazione22.

Anche in relazione ai poteri spettanti all’amministratore si pone un problema di sovrapponibilità rispetto ai poteri conferiti al tutore e al curatore, atteso che gli possono essere attribuiti compiti non solo di rappresentanza ma anche di assistenza del beneficiario nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno potrebbe così svolgere funzioni analoghe sia a quelle del tutore dell’interdetto, sia a quelle del curatore dell’inabilitato, il quale, salvo quanto stabilito al 1° comma dell’art. 427 c.c.(su cui infra), nel compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non si sostituisce ma integra la manifestazione di volontà dell’inabilitato stesso (art. 424 e art. 394 c.c.)23.

Ulteriore sovrapponibilità si ricava dal riferimento nelle previsioni in materia di amministrazione di sostegno alla «cura della persona» interessata, che può sollecitare, in caso di necessità, l’adozione di provvedimenti urgenti da parte del giudice tutelare (art. 405, 4° comma, c.c.), e che, in particolare, è il criterio che, in via esclusiva, orienta il giudice nella scelta dell’amministratore di sostegno24. Tale potere di cura della persona spetta, com’è noto, anche al tutore dell’interdetto in virtù del richiamo all’art. 357 c.c. contenuto nell’art. 424 c.c. e, quindi, anche l’amministratore, quando ciò è previsto dal giudice tutelare, può compiere scelte che riguardino la vita del beneficiario, come l’assunzione di personale dipendente per l’assistenza durante terapie mediche oppure l’esprimere il consenso informato ad atti terapeutici25.

Ulteriore coincidenza tra i diversi istituti emerge dall’ultimo comma dell’art. 411 c.c. che, in materia di amministrazione di sostegno, permette al giudice tutelare di estendere al beneficiario dell’amministratore di sostegno gli effetti, le limitazioni o le decadenze delle disposizioni di legge previste per l’interdetto e l’inabilitato26. Specularmente, a proposito degli atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato, il 1° comma dell’art. 427 c.c., introdotto dalla l. n. 6/2004, come già accennato, prevede che l’autorità giudiziaria possa disporre che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con la sola assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore27.

Si permette, così, come sottolineato in dottrina, una graduazione dell’incapacità derivante dalla pronuncia d’interdizione o d’inabilitazione28. In particolare, su questa base viene a smussarsi la rigidità e assolutezza degli effetti incapacitanti della pronuncia di interdizione in quanto il giudice, qualora lo ritenga necessario in relazione al caso concreto sottopostogli, può individuare taluni atti di ordinaria amministrazione che l’interdetto può compiere personalmente (o con la semplice assistenza del tutore)29. E, similmente, che l’incapacità di agire dell’inabilitato rispetto a taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione venga meno, essendo egli legittimato a compierli senza l’assistenza del curatore.

Sebbene i tre istituti presentino più di una coincidenza, è possibile rintracciare nelle relative norme degli elementi di differenziazione.

Innanzitutto, l’art. 404 c.c. consente l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno non solo al soggetto infermo di mente, ma anche a quello pienamente compos sui e menomato solo dal punto di vista fisico30 a differenza di quanto avviene con l’interdizione che viene, infatti, applicata solo a soggetti che “si trovano in condizioni di abituale infermità di mente”.

Un ulteriore elemento di differenziazione è dato dalla medesima previsione dell’art. 404 c.c. quando stabilisce che l’impossibilità a provvedere ai propri interessi da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere «anche parziale o temporanea»31. Di conseguenza, poiché l’interdizione e l’inabilitazione non possono essere previste a tempo determinato ma, tutt’al più solamente essere revocate in presenza dei presupposti indicati all’art. 429 c.c.32, il ricorso a queste misure dovrà essere escluso qualora l’esigenza di protezione della persona si prospetti come temporanea. In quest’ultimo caso il ricorso all’amministrazione di sostegno si conferma come unico approdo a tutela della persona inferma anche sulla base del possibile carattere di temporaneità dell’incarico conferito all’amministratore di sostegno che pacificamente emerge dall’art. 405, 5° comma n.2 e 9° comma,c.c., nonchè dall’ultimo comma dell’art. 410 c.c..

La nuova formulazione dell’art. 414 c.c. pone un ulteriore elemento di differenziazione tra amministrazione di sostegno e interdizione nel momento in cui condiziona il ricorso a quest’ultimo istituto alla circostanza che ciò sia «necessario per assicurare» alla persona in stato di abituale infermità di mente (che la renda incapace di provvedere ai propri interessi) la sua «adeguata protezione» .

Il legislatore del 2004 ha attribuito, dunque, all’interdizione una funzione residuale, potendo ad essa farsi luogo solamente nel caso in cui le altre misure di protezione, amministrazione di sostegno e inabilitazione, si rivelino inadeguate alla tutela del soggetto debole, e dunque quale extrema ratio33. A conferma di ciò il disposto dell’ultimo comma dell’art. 413 c.c. stabilisce che il giudice tutelare provvede anche d’ufficio alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa «si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario» e, se ritiene che in tale ipotesi si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero affinché vi provveda.

Sebbene, come osservato, dalla lettura delle norme del codice civile e di quelle della legge n. 6/2004 non riversate nel tessuto di quest’ultimo sia possibile rinvenire delle differenze tra le misure poste a tutela delle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia, bisogna rilevare che il compito di orientare il giudice nella scelta tra l’amministrazione di sostegno, da un lato, e l’interdizione e l’inabilitazione dall’altro sia di fatto affidato all’inciso finale dell’art. 414 c.c. 34

Al di là dei rilievi emersi nel dibattito teorico, va sottolineato come sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina la questione del discrimen tra le diverse figure, e in particolare tra amministrazione di sostegno e interdizione, sia stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito, in seno alla quale si sono delineate due diverse linee interpretative.

In estrema sintesi, la prima fa leva sulla minore o maggiore gravità della patologia di cui è affetta la persona interessata e ritiene che, in presenza di un soggetto totalmente e permanentemente incapace di intendere e di volere, l’unica misura applicabile sarebbe l’interdizione in quanto istituto in grado di apprestargli maggiori garanzie. Si richiama, in proposito, ad esempio, l’obbligo per il tutore redigere un inventario (art. 362 c.c.), il potere di controllo sugli atti compiuti dal rappresentante legale attribuito tribunale (artt. 375 e 376 c.c.). Sotto altro profilo, si sottolinea come la totale e abituale infermità di mente della persona escluderebbe la sussistenza di quel dialogo costante tra beneficiario e amministratore di sostegno che sembrerebbe caratterizzare l’amministrazione di sostegno (art. 410 c.c.) anche in funzione del continuo “monitoraggio” della situazione da parte del giudice tutelare che risulta dall’obbligo disposto in capo all’amministratore di riferire periodicamente all’autorità giudiziaria circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, 5° comma, n. 6 c.c.), precludendo così il ricorso alle relative disposizioni. Tale approccio interpretativo ritiene, pertanto, che amministrazione di sostegno ed interdizione coprano aree distinte, corrispondenti a differenti tipologie di disagio psichico – la prima riferita a disturbi non gravi, la seconda, invece, a quelli più gravi – e che, di conseguenza, in quest’ultima ipotesi, il giudice non avrebbe alcun potere di apprezzamento discrezionale ma dovrebbe in ogni caso disporre l’interdizione 35.

La seconda tendenza interpretativa, basandosi sull’inciso finale di cui all’art. 414 c.c., ritiene invece applicabile l’interdizione solo quando risulti tale misura necessaria per assicurare alla persona affetta da infermità di mente abituale “adeguata protezione”; in altri termini, che il ricorso all’interdizione debba essere evitato qualora la protezione del soggetto beneficiario possa essere assicurata dalla nomina di un amministratore di sostegno. L’interdizione, strumento rivolto più alla tutela del patrimonio del soggetto che non della sua persona, viene considerata misura di carattere residuale rispetto all’amministrazione di sostegno che tende piuttosto alla tutela ed alla protezione del soggetto in quanto tale36.

L’intervento della Corte Costituzionale

Sulla questione, com’è noto, dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore della L. n. 6 del 2004 è intervenuta la Corte Costituzionale37, pronunciandosi su due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice tutelare di Venezia, sezione di Chioggia: la prima riguardante gli artt. 404, 405, nn. 3 e 5 e 409 c.c. ed attinente a profili sostanziali della disciplina38, la seconda relativa agli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, c.c. ed inerente, invece, a profili processuali39.

La prima questione, di cui qui ci si occupa, riguarda, come detto, gli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sotto il profilo che essi non indicano chiari criteri selettivi per distinguere l’istituto dell’amministrazione di sostegno dai preesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Essi, pertanto, «danno luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, e lasciano di fatto all’arbitrio del giudice la scelta dello strumento di “tutela” concretamente applicabile, così violando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che garantiscono la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli, e gli artt. 41, primo comma, e 42 della Costituzione, che garantiscono il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici»40.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione, affermando l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove l’ordinanza di rimessione quando sostiene che l’ambito di operatività dell’amministrazione di sostegno può coincidere con quello dell’interdizione o dell’inabilitazione. Secondo la Corte, infatti, dal combinato disposto dei riformulati artt. 404, 414 e 415 c.c. e dell’art. 1 della l. n. 6 del 2004 discende che è compito del giudice «individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità», consentendo, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che «l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto». La Corte prosegue affermando che «solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria»41.

Il giudice, quindi, partendo dall’analogo presupposto dell’infermità mentale, presente nelle diverse figure di protezione, non effettua una scelta discrezionale, come ritenuto nell’ordinanza di rimessione42, ma la opera, con adeguata motivazione, seguendo le norme del codice civile e la stessa legge n. 6/2004 per garantire alla persona inferma la tutela più adeguata nella fattispecie e per limitare, al contempo, nella minore misura possibile la capacità di agire del beneficiario.

Infine la Corte costituzionale, rilevando come secondo il nuovo testo dell’art. 411, comma 4°, c.c., il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno o successivamente, possa disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno43, sottolinea come «in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere “integralmente” con quelli del tutore o del curatore»44.

La Corte evidenzia una sostanziale differenza tra i tre istituti in relazione agli effetti che ne derivano, in quanto interdizione e inabilitazione vengono intesi come provvedimenti che incidono sulla personalità del soggetto da tutelare al quale viene conferito uno status di incapacità più o meno esteso, a seconda dell’istituto applicato.

In altri termini, la Corte, come rilevato in dottrina45, ha qualificato l’amministrazione di sostegno come lo strumento protettivo di carattere generale, attesa la maggiore ampiezza ed elasticità dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione e la possibilità di adattare i poteri dell’amministratore alle caratteristiche del singolo caso e di modificarli nel corso del tempo, considerando, invece, l’interdizione e l’inabilitazione come gli strumenti di protezione “speciale” ai quali il giudice può ricorrere, come extrema ratio, solamente nei ristretti limiti indicati dalla legge, ossia quando “non ravvisi interventi idonei” ad assicurare una adeguata protezione46.

La Corte costituzionale, in definitiva, interpretando le previsioni della l. n. 6/2004 ha indicato alcuni principi in essa riscontrabili. Da un lato, quello della flessibilità, secondo il quale l’ambito di applicazione della misura di sostegno viene definito nel decreto di nomina dell’amministratore tenendo conto delle esigenze del beneficiario, in funzione delle quali viene poi stabilita la portata dei singoli effetti incapacitanti della misura adottata, i quali non incidono sulla generale capacità di agire del soggetto, a cui non viene meno lo status di capace (cfr. art. 405, 5° comma, art. 407, art. 409, art. 411, c.c.). Dall’altro, il principio di gradualità delle misure di protezione, secondo cui il giudice deve individuare, tra gli strumenti previsti a tutela della persona in difficoltà, quello più adeguato alle sue esigenze, con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire47.

Tale rapporto graduato, che sussiste fra i tre istituti di tutela, si riflette anche sull’estensione dei poteri dell’amministratore di sostegno, del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato.

Bisogna rilevare che l’intervento della Corte non ha risolto il problema dell’individuazione dei criteri da seguire onde potere compiere, nel caso concreto, la scelta della misura di protezione più adeguata per il soggetto debole. Ciò forse perché la Consulta nella motivazione, cade, ad avviso di chi scrive, in contraddizione quando afferma in maniera netta la differenza tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti di tutela, interdizione e inabilitazione, basandosi sulla circostanza che queste ultime determinano in capo al soggetto uno status di incapacità, poiché non sembra tenere conto delle modifiche apportate all’art. 427 c.c., il quale, come osservato, ha reso l’interdizione meno invasiva dal momento che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’interdetto senza l’interevento ovvero con l’assistenza del tutore o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.

Gli interventi della Corte di Cassazione

A distanza di sei mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione, ha chiarito che esso non può fondarsi in base ad un criterio meramente quantitativo e cioè in relazione alla gravità della infermità che affligge il soggetto da tutelare48.

Nella motivazione, la Cassazione compie, innanzitutto, un’analisi delle finalità connesse all’introduzione del nuovo istituto ed alla riformulazione degli istituti tradizionali dell’interdizione ed inabilitazione. Essa mette in evidenza come la funzione del nuovo istituto, così come stabilito nell’art. 1, l. n. 6/2004, indicato anche come “stella polare” che deve presiedere all’interpretazione delle norme del titolo XII del codice civile, sia quella non di tutelare il patrimonio, ma l’individuo e le sue esigenze. L’amministrazione di sostegno si caratterizza per essere uno strumento dotato di estrema elasticità sia sotto il profilo procedurale che nei contenuti, modellato secondo le necessità e le circostanze del caso concreto e che non incide permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario. Scopo della nuova disciplina è quindi la massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto beneficiario, conformemente ai diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all’art. 2.

Tuttavia, la Cassazione non nega l’esistenza di una coincidenza tra i presupposti del nuovo istituto con quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, evidenziando, infatti, la necessità di trovare una linea di demarcazione.

A tal fine la Corte ritiene non pertinente il ricorso al c.d. criterio “quantitativo”, ossia al diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto bisognoso di protezione, negando così che ad una minore gravità della patologia invalidante corrisponda la figura meno invasiva dell’amministrazione di sostegno e, per converso, in presenza di una maggiore gravità della medesima patologia che affligge la persona vada applicata l’interdizione.

Infatti, come rilevato anche in dottrina, muovendo dall’analisi dell’art. 404 c.c., che stabilisce che si può accedere all’amministrazione di sostegno pure nei casi di infermità o menomazione fisica o psichica che determinino nella persona che ne è affetta l’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, la Cassazione afferma che l’amministrazione di sostegno è certamente applicabile anche ai potenziali destinatari di un provvedimento interdittivo 49.

Ulteriore conferma dell’inadeguatezza del criterio quantitativo, secondo la Cassazione, si rileva dalla disposizione di cui al 1° comma dell’art. 427 c.c., che, prevedendo la possibilità che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento, ovvero con la sola assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore, fa capire come possa ben configurarsi “un provvedimento di interdizione in presenza di incapacità non assoluta”50.

I giudici di legittimità, nel giustificare l’abbandono del criterio quantitativo, affermano che il rilievo di cui all’art. 410 c.c., ossia la presunzione di un dialogo tra amministratore ed il beneficiario che presuppone un certo grado di consapevolezza da parte di quest’ultimo, «non ha carattere decisivo», e che la previsione si deve applicare solamente nelle ipotesi in cui il dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psicofisiche del beneficiato mentre non opera in caso contrario. Secondo la Corte ciò sarebbe confermato dal fatto che in caso di dissenso del beneficiario, l’amministratore deve informare il giudice per l’adozione dei provvedimenti necessari e che, potendosi a tal fine prescindere dal consenso del beneficiario, il requisito del consenso non è essenziale per l’applicazione della misura meno invasiva51.

Considerato che i presupposti nonché gli effetti delle varie misure di protezione sono simili, la Cassazione afferma che il criterio distintivo tra le varie figure deve essere individuato nell’inciso finale dell’art. 414 c.c., ossia «l’adeguata protezione».

Aderendo, quindi, a quanto sostenuto dalla Consulta, la Cassazione ribadisce che la misura dell’interdizione ha carattere residuale, in quanto il legislatore, in considerazione della gravità degli effetti che derivano da questo istituto, lo avrebbe riservato solo «a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura»52. Saranno la specificità delle singole fattispecie e delle singole esigenze da soddisfare di volta in volta, a determinare la scelta tra i diversi istituti, atteso che il discrimen consisterebbe nella idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata al soggetto cui essa va applicata e detta valutazione non potrà, evidentemente, prescindere dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione.

Viene introdotto, dunque, il c.d. criterio qualitativo (o funzionale) basato sul tipo di attività che deve essere compiuta nell’interesse della persona. Secondo la S.C., infatti, in base a detto criterio, ad una attività minima del soggetto da tutelare – che si trovi in uno stato di abituale infermità mentale – estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicarne gli interessi, vuoi per scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti ed, in definitiva, per ogni altra attività in cui non si renda necessaria una limitazione della capacità di agire, si farà ricorso all’amministrazione di sostegno.

Di contro, si farà ricorso all’interdizione, nel caso in cui il soggetto si trovi in uno stato di abituale infermità psichica che comprometta totalmente le sue facoltà cognitive e volitive e si debba procedere alla gestione di una attività patrimoniale di una certa complessità da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero, nel caso in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l’esterno, ovvero, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito la ritenga l’unico strumento idoneo ad assicurare adeguata protezione così come richiesto dalla legge.

Secondo la Corte, tuttavia, il tipo di attività da compiersi nei confronti del beneficiario, come elemento su cui orientare la scelta del giudice, non esclude il ricorso ad i criteri concernerti la gravità e la durata della malattia. Sostiene, così, che si potrà fare ricorso all’interdizione «in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete solo lui (…), se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dall’interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede»53.

Per i giudici di legittimità, dunque, la scelta del giudice non può fondarsi sul criterio quantitativo del diverso grado di infermità di cui è affetta la persona, bensì sul criterio, qualitativo o funzionale, basato sul tipo di attività che dev’essere compiuta per conto del soggetto beneficiario e stabilita dal giudice caso per caso.

Va tuttavia osservato come, nel ragionamento della S.C., questo criterio non assurga a parametro esclusivo su cui fondare la scelta del giudice tra i diversi istituti di protezione, ponendosi accanto a questo altri criteri che devono essere ugualmente valutati dal giudice quali la permanenza di un minimum di vita di relazione che potrebbe portare il beneficiario a compiere atti pregiudizievoli per sé, oppure la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

La Cassazione più di recente, ribadendo quanto affermato nella pronuncia del 2006, ha escluso che sia il grado di infermità il criterio da adoperare nella scelta tra i vari istituti ed ha posto maggior enfasi sul c.d. criterio qualitativo, basato cioè, come ricordato, sul tipo di attività che deve essere compiuta per conto del soggetto beneficiario e che va stabilita dal giudice caso per caso.

Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 9628 del 22 aprile 200954, n. 17421 del 24 luglio 200955 e n. 4866 del 1° marzo 201056 .

Nella prima la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 405, 5° comma, nn. 3 e 4, c.c., il giudice tutelare attraverso l’amministrazione di sostegno può graduare l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, potenziandola o depotenziandola, e conseguentemente circoscrivere anche l’ambito della sfera negoziale del beneficiario, evitando, pertanto, che questi possa correre il rischio di compiere atti per sé pregiudizievoli57.

Da ciò consegue che è possibile applicare l’amministrazione di sostegno anche nel caso in cui il soggetto, seppur affetto da una grave infermità mentale, possa compiere da solo atti negozialmente rilevanti ma semplici58, atteso che il giudice dovrà guardare a ciò che deve essere fatto per tutelare adeguatamente il soggetto debole, al tipo di attività da compiersi e, sulla base della legittimazione che gli proviene dall’art. 405 c.c., identificare in modo analitico gli atti che l’amministratore sarà chiamato a compiere in sostituzione del beneficiario59.

In altri termini, il giudice deve analizzare non solo le attività che devono essere compiute dal beneficiario ma anche l’idoneità dell’amministrazione di sostegno a realizzarle; pertanto, il giudice, una volta esaminate le attività concrete da compiersi nei confronti del beneficiario deve in seguito valutare l’idoneità di detta misura ad assicurare il loro compimento e solo a quel punto decidere per tale istituto.

A questa stregua, pertanto, anche in casi di grave infermità mentale o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia non si farà luogo all’interdizione potendo il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno limitare le attività negoziali del beneficiario ed evitare che costui possa compiere atti pregiudizievoli per sé o per i familiari, ferma restando, ai sensi dell’art. 409 c.c., la sua capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno per il loro compimento.

La seconda sentenza60 si segnala perché, pur demandando all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità dell’amministrazione di sostegno, nel caso concreto, alle esigenze del soggetto in ragione della maggiore idoneità di tale istituto, rispetto all’interdizione (e all’inabilitazione), ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e la maggior agilità della sua procedura applicativa, fornisce «seppur a mero titolo esemplificativo» qualche indicazione sugli elementi da vagliare e, tra le righe, sul peso da attribuirvisi. Così, se ben si intende il ragionamento della Corte, benché la considerazione della «complessiva condizione psicofisica del soggetto (prescindendo dunque dal grado di infermità, dalla capacità e dall’attitudine a provvedere ai propri interessi)» alla quale «potrebbe (e forse dovrebbe) accompagnarsi» la valutazione di ulteriori elementi» quali l’(in)idoneità della persona a compiere gli atti della vita quotidiana, a mantenere, una, pur limitatissima, vita di relazione, o a rendersi conto della realtà che la circonda, potrebbe a prima vista far a propendere per una pronuncia di interdizione, tale esito dovrebbe essere escluso in ragione della preminente valenza da attribuirsi alla «dignità della persona, che potrebbe essere violata da strumenti troppo invasivi». Dignità della persona che, ricorda la S.C., «è valore da garantire e preservare, anche se il soggetto non ne abbia consapevolezza»61.

Ma il percorso del giudice di merito potrebbe non concludersi qui. Secondo la Cassazione, infatti, nel valutare la posizione del soggetto carente di autonomia potrebbero venire in rilievo ulteriori profili: «un patrimonio elevato e di gestione particolarmente complessa (ad es. caratterizzato da varie controversie giudiziali in corso), ma pure un grave conflitto (giudiziale o anche soltanto extragiudiziale) tra parenti». E ciò, prosegue il S.C., «potrebbe richiedere poteri più forti ed univoci per chi lo rappresenta», lasciando così intravvedere così, una soluzione forse più vicina all’interdizione che non all’amministrazione di sostegno62.

In altri termini, pur riconoscendo l’ampia duttilità dell’amministrazione di sostegno nonché le finalità proprie di detto strumento, nella sentenza in esame la Corte ribadisce che, seppur strumento di carattere residuale, l’interdizione va applicata qualora si riveli l’unico strumento che possa assicurare adeguata protezione alla persona interessata.

Infine, con la sentenza del 1° marzo 2010, n. 486663, i giudici del S.C., nel ribadire la residualità della misura dell’interdizione rispetto all’amministrazione di sostegno e l’applicabilità circoscritta all’ipotesi in cui assicuri l’adeguata protezione del maggiore di età o del minore emancipato in condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.), hanno affermato la necessità di perseguire in ogni caso l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Quanto ai presupposti per l’operatività dell’amministrazione di sostegno, fermo il richiamo ai criteri enunciati nei precedenti arresti64 e, in particolare, la necessità che la valutazione della conformità alle esigenze della persona interessata vada operata alla stregua della peculiare flessibilità dell’istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa e tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, la pronuncia opera per così dire “in negativo”, chiarendo quali elementi non possano rientrare nell’apprezzamento del giudice di merito. Viene così affermata l’irrilevanza della mancata richiesta o della mancata accettazione, da parte del beneficiario, della misura di sostegno, così come dell’assente indicazione della persona da nominare come proprio amministratore. Inconferente è reputata altresì la mancata indicazione, da parte del beneficiario, dei concreti bisogni che l’amministratore di sostegno dovrebbe aiutare a soddisfare, o l’assenza nei suoi figli di un interesse alla gestione del patrimonio del genitore, che non sia già tutelato dall’interdizione e dall’apertura della tutela. A sostegno delle proprie affermazioni la Cassazione rammenta, per un verso, come sia compito del giudice tutelare indicare, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, l’oggetto dell’incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405, c.c.). Per altro verso sottolinea come il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, oltre che dallo stesso beneficiario, possa essere proposto da uno dei soggetti indicati nell’art. 417 c.c., nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento (art. 406 c.c.). Ed ancora, la Corte evidenzia come, in mancanza di designazione da parte dello stesso interessato ovvero in presenza di gravi motivi, la scelta dell’amministratore di sostegno vada operata dal giudice tutelare con esclusivo riguardo alle esigenze del beneficiario, alla cui cura e ai cui interessi la misura di protezione è unicamente finalizzata (art. 408 c.c.).

In tal modo, come segnalato da alcuni65, la giurisprudenza di legittimità nega che l’amministrazione di sostegno possa pronunciarsi solamente nei confronti di soggetti che abbiano consapevolezza della propria carenza di autonomia e che possiedano una capacità di intendere e di volere sufficiente a formulare la richiesta al giudice designando il proprio amministratore di sostegno. Se così non fosse il giudice, nella scelta tra i diversi istituti da applicare, dovrebbe valutare il grado d’infermità della persona e, quindi, in base ad un mero criterio quantitativo, optare per l’amministrazione di sostegno qualora nel soggetto residui una capacità tale da richiederne l’applicazione, optando invece per l’interdizione nel caso in cui il soggetto sia totalmente privo di capacità d’intendere e di volere. Tuttavia, come già detto, la corte nega la rilevanza del solo criterio basato sulla gravità della malattia ed, anzi, rimprovera ai giudici di merito di non avere valutato «la conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell’istituto e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie»66.

I principi espressi della Cassazione sono davvero risolutivi?

I giudici di legittimità hanno precisato, in via interpretativa, quale sia il discrimen tra i diversi istituti di tutela dei soggetti deboli e, conseguentemente, il loro differente ambito di applicazione.

Tuttavia, occorre rilevare che i criteri indicati dalla Corte di Cassazione – il tipo di attività che deve essere svolta dal soggetto interessato, la necessità che questi non compia attività pregiudizievoli per sé, la valutazione della sua indole e personalità, il permanere di una minimum di vita di relazione, la gravità e la durata della malattia – non fugano completamente i dubbi sorti in ordine alla sovrapponibilità tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.

Alcuni studiosi hanno sottolineato come, con l’applicazione dei criteri individuati dalla Corte di Cassazione, si rischi di giungere a gravi situazioni di disparità tra soggetti, posto che tra gli elementi che devono guidare il giudice nella scelta tra i diversi istituti ricorrono l’entità del patrimonio del soggetto debole e le attività connesse alla sua gestione67. Infatti, l’adozione del criterio c.d. qualitativo determinerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza, poiché lo stato di incapacità in cui si verrebbe a trovare la persona potrebbe essere determinato, non solo dalla sua infermità, ma, a parità di presupposti attinenti alla persona, dalla sua situazione patrimoniale e dalla complessità degli atti da compiere68.

D’altra parte, laddove sembra che la Corte propenda per la pronuncia d’interdizione in ragione dell’ingente patrimonio del soggetto da tutelare o dell’inidoneità dell’amministratore di sostegno a gestirlo, pare non considerare che nulla impedisce che il giudice tutelare possa affidare l’incarico di amministratore ad un soggetto idoneo a gestire una situazione patrimoniale particolarmente complessa modellando i suoi poteri su quelli del tutore69.

Tutt’altro che convincente risulta essere, poi, il secondo criterio alternativo indicato dalla Corte per cui sarebbe preferibile l’interdizione, qualora nel soggetto permanga un minimum di vita di relazione che potrebbe portare il beneficiario a compiere atti pregiudizievoli per sé 70, atteso che anche in questo caso non vengono chiariti i motivi per cui l’amministrazione di sostegno risulterebbe una misura di protezione inadeguata, qualora il soggetto avesse una vita di relazione che potrebbe portarlo a compiere atti pregiudizievoli per sé o per gli altri.

Inoltre, come rilevato in dottrina, l’alternativa tra il criterio qualitativo e quello basato sulla permanenza di un minimum di vita di relazione darebbe luogo a soluzioni contraddittorie ed opposte riferite ad un medesimo caso, in quanto, pur in presenza di attività complesse da gestire, che farebbero propendere per l’applicazione dell’interdizione, potrebbe, comunque, nominarsi un amministrazione di sostegno, qualora il soggetto, considerate le sue condizioni psichiche e il contesto ambientale in cui vive, si trovasse nell’impossibilità di compiere atti pregiudizievoli per sé e per gli altri71.

Un’ulteriore contraddizione nel ragionamento seguito dai giudici di legittimità, risiede nel passo della motivazione della sentenza del 2006, allorché si giustifica il ricorso all’interdizione “in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete solo lui (…), se logicamente e congruamente motivata ritenga lo strumento di tutela apprestato dall’interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede”.

Come rilevato in dottrina, tale parte della motivazione consente al giudice di merito di applicare l’interdizione ogni qualvolta lo ritenga l’unico strumento adatto alla fattispecie, permettendogli, al contempo, di potere aggirare tutti i criteri precedentemente individuati, quasi che la Cassazione abbia voluto inserire “una clausola di apertura in favore dell’interdizione per la consapevolezza dell’impossibilità di fissare un discrimen astratto, idoneo a valere per ogni caso, personalmente e patrimonialmente considerato” 72.

In altri termini, si può rilevare che la S.C., affiancando al c.d. criterio qualitativo altri parametri quali il patrimonio o il permanere di un minimun di vita di relazione, rischia di indirizzare gli interpreti verso una disparità di trattamento tra soggetti che, pur essendo affetti dallo stesso tipo o grado di infermità, correrebbero il rischio di vedersi applicare una misura di protezione diversa o perché titolari di ingenti patrimoni, o perché capaci ad intrattenere rapporti con altri soggetti.

La successiva giurisprudenza di merito.

Le contraddizioni che contraddistinguono le soluzioni prospettate dalla Cassazione paiono riflettersi negli orientamenti della giurisprudenza di merito che non sempre ha fornito soluzioni convincenti sia nel pronunciarsi largamente a favore dell’amministrazione di sostegno73, sia nel perdurante ricorso alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione.

In particolare, alcuni giudici di merito hanno applicato l’amministrazione di sostegno nei confronti di soggetti affetti da infermità mentali gravi e permanenti o totalmente privi di autonomia (perché in stato vegetativo permanente)74 oppure di soggetti affetti da problemi neurologici ( morbo di Alzheimer)75 e dunque in casi in cui verosimilmente si sarebbe potuto ritenere opportuno il ricorso all’interdizione. Ma anche quando, in casi analoghi a quelli sopra indicati, i tribunali hanno applicato la misura dell’interdizione, hanno basato la scelta solo sulla gravità della situazione psico-fisica dell’interessato76.

Altri problemi applicativi sono sorti relativamente all’applicabilità dell’inabilitazione come misura alternativa all’amministrazione di sostegno, non tanto per i casi di cui all’art. 415, 1° comma, c.c., cioè il maggiore di età in stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all’interdizione77, quanto per i soggetti di cui al 2° comma, ossia coloro che per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé o i loro familiari a gravi pregiudizi economici.

Al riguardo è stato osservato in dottrina78 che le fattispecie previste dall’art. 415, 2° comma c.c., sembrerebbero doversi escludere dall’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno e che, pertanto, sarà l’inabilitazione la misura da adottare. Tuttavia non manca la posizione di chi afferma che in tali circostanze all’inabilitazione va preferita sempre l’amministrazione di sostegno79, poiché misura meno invasiva.

In giurisprudenza, a seconda che si consideri la prodigalità come un processo patologico o meno, vi sono state pronunce in cui è stata adottata l’inabilitazione80 ed altre in cui si è optato per la figura dell’amministrazione di sostegno81; lo stesso dicasi nel caso di abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche82, a dimostrazione ancora una volta di come sia difficile per gli interpreti scegliere tra i diversi istituti di tutela nelle singole fattispecie.

Conclusioni

Alla luce delle pronunce della giurisprudenza di merito, in particolare di quelle relative a casi di soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente o in merito a casi di prodigalità, appare evidente che la questione in ordine al discrimen tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione o l’inabilitazione possa considerarsi tutt’altro che risolta.

La Corte di cassazione ha posto l’accento sulla figura dell’amministrazione di sostegno quale strumento che meglio si adegua alle esigenze del soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e dalle potenzialità applicative maggiori rispetto ai vecchi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Benché non sia ricavabile dal tessuto normativo un criterio distintivo univocamente netto, è chiara l’affermazione della residualità dell’interdizione e della preminente esigenza di determinare il minore sacrificio possibile dell’autonomia del soggetto debole calibrando la misura di protezione sulle sue specifiche esigenze personali e patrimoniali.

Allo stato sembra potersi affermare l’opportunità di un ricorso all’interdizione soltanto qualora non si ravvisi nell’individuo alcun spazio di autodeterminazione e dunque nei soli casi in cui l’infermità di mente renda la persona totalmente inerte ovvero la porti a compiere con prevedibile frequenza atti autodistruttivi o di inconsapevole dissipazione del proprio patrimonio. In altri termini, la più invasiva misura dell’interdizione andrebbe applicata solamente qualora il soggetto debole versi in uno stato di incapacità tale che impedisca un suo coinvolgimento nel progetto di sostegno e un qualsiasi sviluppo della sua personalità.

 

1 C.M Bianca, La protezione giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, pag. 25 e ss; P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell’ “infermo di mente”. A proposito dell’handicappato psichico permanente, in Rass. Dir. civ., 1985, pag. 46; V. E. Napoli, Handicappato mentale, protezione giuridica e prospettive di riforma: profili terminologici, inadeguatezza dell’attuale sistema di protezione giuridica ed esigenze di riforma, in Diritto di famiglia e delle persone, 1986, pag.1234; P. Cendon, Infermi di mente ed altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile, in Politica del Diritto, 1987, pag. 621 e ss.

2 P. Cendon, op. cit., pag. 621 e ss.

3 M. R. San Giorgio, L’amministrazione di sostegno, profili problematici e prospettiva di riforme, in Giustizia civile, supplemento 2006, pag.9

4 Per commenti alla legge si vedano tra gli altri: G. Bonilini, A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, Padova, 2004, pag. 9 e ss.; E. Calò, La nuova legge sull’amministrazione di sostegno, in Corr. Giur., 2004, pag. 883 e ss.; G. Campese, L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Fam. dir., 2004, pag. 126 e ss.; P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli: l’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, a cura di G. Ferrando, Milano 2005, pag. 21 e ss.; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: Profili di diritto sostanziale, in Nuova giur. Civ. comm., 2004,II, pag. 29 ss; B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Not. 2004, pag.319 e ss., S. Vocaturo, L’amministrazione di sostegno: la dignità dell’uomo al di là dell’handicap, in Riv. not. ,2004, pag. 241 e ss.

5 C. M. Bianca, Premessa in L’amministrazione di sostegno, a cura di S. Patti, Milano 2005, pag.1, secondo cui il nuovo istituto “tende a graduare la tutela della persona a misura d’uomo, cioè nei limiti in cui effettivamente la persona ha bisogno di essere protetta attraverso una forma giuridica che la metta al riparo dai pregiudizi dei suoi stessi atti e che, al tempo stesso, le consenta di realizzare le aspirazioni e i bisogni della propria vita”. Cfr., altresì, G. Bonilini, A. Chizzini, cit., p.12; S. Vocaturo , cit.,2004, III, pag. 241 e ss.

6 S. Piccinini, Amministrazione di sostegno e applicazione analogica dell’art 413 c.c., in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, pag. 175.

7 G. Ferrando, Protezione dei soggetti deboli e misure di sostegno, in “La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione” a cura di S. Patti, Milano 2002, pag. 130.

8 A. Venchiarutti, Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. Un primo confronto dopo l’entrata in vigore della l. 9 gennaio 2004, n.6, in Vita Not. 2005, pag. 553.

9 E.V. Napoli, in L’amministrazione di sostegno, 2009, pag.166. secondo cui sono esempi della cd. contrattualità minima l’acquisto di beni mobili di uso personale (abiti, vitto), l’incasso del canone di locazione, la riscossione della rata mensile della pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento. Cfr. anche A. Venchiarutti, Amministrazione di sostegno e progetti di protezione, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, pag. 587, che definisce tali attività come gli atti elementari, a garanzia dell’esplicazione minima della personalità dell’individuo e quindi della sua dignità.

10 cioè le determinazioni negoziali che coinvolgono gli aspetti più intimi della persona, i sentimenti, le scelte religiose e morali, come ad esempio, contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale, o disporre dei propri beni mediante testamento e donazioni. Tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali che ammettono l’intervento dell’amministratore: si veda in tal senso Tribunale di Modena 26 ottobre 2007, in Fam. dir., 2008, pag. 275.

11 C.M. Bianca, L’autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti, in La riforma dell’interdizione e inabilitazione a cura di S. Patti, Milano 2002, pag. 119.

12 L. Cosentini, Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, in Not., 2005, p. 409.

13 G. Ferrando,op. cit., pag. 33.

14 G. Ferrando,op. cit., pag. 129 e Corte Costituzionale, 30 novembre 2005, n. 440, in G. U. 14/12/2005.

15 In questi termini ancora G. Ferrando, L’amministrazione di sostegno, una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano, 2005, pag.3.

16 In questi termini M. Di Giovanni, La tutela dei soggetti deboli nell’amministrazione di sostegno, in Mat. St. cult. Giur., 2006, pag. 542.

17 P. Cendon, La tutela civilistica dell’infermo di mente, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, a cura di S. Patti, Milano, 2002, p. 33.

18 Abrogati dall’art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di affidamento ed adozione dei minori.

19 L. Milone, Il disegno di L. n. 2189 sull’amministrazione di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Familia Quaderni, (a cura di S. Patti), Milano, 2003, pag. 110, secondo cui per il giudice tutelare e l’interprete può essere “difficile individuare la disciplina sostanziale e, credo, processuale, applicabile al caso concreto”; G. Cian, L’amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giuridiche europee, in Rivista diritto civile, 2004, II, pag. 492 e ss.; P. Martinelli, Interdizione e amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno ( a cura di G. Ferrando), Milano, 2005, pag. 144, ove si evidenzia che “il risultato delle innovazioni legislative è oggi una specie di arcobaleno, nel quale si passa da una forma di sostegno ad un’altra con una varietà di combinazioni che mette seriamente in dubbio la configurabilità di confini netti tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno intese come categorie sostanziali distinte”; F. Ruscello, Amministrazione di sostegno e tutela dei disabili, in Studium Iuris 2004, pag 151, il quale segnala la permanenza di zone d’ombra, che, per la loro rilevanza avrebbero richiesto un intervento più coraggioso da parte del legislatore.

20 Nel caso dell’amministrazione di sostegno, il legislatore usa il termine impossibilità, anziché incapacità come nell’interdizione, tuttavia gli interpreti ritengono che si tratti di formule coincidenti.

21 In dottrina, in questo senso, cfr. A. Venchiarutti, Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. Un primo confronto dopo l’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, in Vita not., 2005, pag. 522 ss.

22 U. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi), in Not., 3, 2004, pag. 225 e ss.

23 G. Bonilini, A. Chizzini, cit., 2004, pag .189; G. Ferrando L. Lenti, Soggetti deboli e misure di protezione, amministrazione di sostegno e interdizione, Torino, 2006, pag 29.

24 Ai sensi del 1° comma dell’art. 408 c.c., infatti, essa avviene «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario». In dottrina cfr. sul punto, E. Monserrat Pappalettere, L’amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persone deboli, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, Parte 1, p. 27 e ss.

25 Si veda sul punto in dottrina Paolo Cendon, cit., pag. 21 e ss e G. Ondei, “Gli atti di cura dell’amministrazione di sostegno con particolare riguardo al consenso informato”, in www.personaedanno.it.; Per quanto concerne la possibilità per l’amministratore di sostegno di prestare in luogo del beneficiario il consenso ai trattamenti sanitari, si segnalano favorevolmente in giurisprudenza: Trib. Modena, 13 maggio 2008 in www.dejure.it; Trib. Modena 5 novembre 2008 in Guida al diritto, II, pag.35; Trib. Modena, 14 maggio 2009, in Giur. Merito, 2009, 9, p. 2618; Trib di Genova, 1 marzo 2005, in www.altalex.it.; Trib. Firenze, 22 dicembre 2010, in www.personaedanno.it. In senso difforme cfr. Trib. di Torino 26 febbraio 2007, in Famiglia e Diritto, 2007, pag. 721, secondo cui “ritiene il Collegio che, pena un’evidente violazione dei principi costituzionali indicati in materia di libertà personale e volontarietà della cura e dei trattamenti sanitari, la non estensione all’amministratore di sostegno del disposto di cui agli artt. 357, 358, 371 c.c. comporti l’impossibilità non solo per l’amministratore, ma anche per il giudice tutelare (in quanto non legittimato dalla norma) di autorizzare atti invasivi della sfera personale senza il consenso del beneficiario, sia in ordine alla collocazione (es. residenziale) sia in ordine al consenso ad interventi e trattamenti sanitari.”

26 Si pensi, ad esempio, all’art. 591, 2° comma, n. 2 c.c. sull’incapacità di testare, all’art. 85 c.c. sul provvedimento con il quale il giudice estende al beneficiario l’impedimento a contrarre matrimonio, all’art. 317 c.c. sull’esercizio della potestà genitoriale, all’art. 774 c.c. sulla capacità di donare. Per una analisi approfondita di detti esempi si veda G. Bonilini, op. cit,. pag. 251 e ss.

27 Si tratta di una delle più importanti modifiche introdotte dalla riforma, poiché, secondo gli interpreti (G. Ferrando e L. Lenti,op. cit., Torino, 2006, pag 312) risponde alla ratio della L. 6/2004, secondo cui le misure di protezione delle persone disabili devono essere attuate “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (art.1), e si pone in linea con il disposto dell’art. 414 c.c. secondo cui bisogna ricorrere alla misura più restrittiva solo quando strettamente necessario, ossia quando non è possibile che l’interessato ottenga adeguata protezione attraverso l’amministrazione di sostegno. V. anche B. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Not. 2004, pag.332, ove si sostiene che tale modifica rappresenta un tentativo del legislatore di evitare un totale isolamento dalla vita quotidiana dei soggetti meno fortunati, atteso che la norma riduce le preclusioni che da sempre caratterizzano la figura dell’interdetto.

28 A. Venchiarutti , Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione, in Diritto di famiglia, 2007, 1, pag. 127

29 In questi termini G. Ferrando e L. Lenti, op.cit. , pag. 21.

30 G. Ferrando e L. Lenti, op. cit., Torino, 2006, p. 28; in giurisprudenza Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, in Fam. e dir., 2007, n.1, pag 34.

31 Sul punto cfr. G. Bonilini, op. cit., pag 29 e ss. In giurisprudenza Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, Fam. dir., 2009, n. 8-9, pag. 846, infra.

32 Ossia quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione e su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

33 In dottrina, in questi termini, v., tra i molti, R. Pescara, sub art. 414 c.c., in Commentario breve al codice civile, Cian – Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 474; U. Roma, Amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi ed i difficili rapporti con l’interdizione, in Nuove leggi civ. comm., 2005, p. 1029. In giurisprudenza v. Trib. Bari, sez.1, 5 settembre 2008, in Diritto e Giustizia 2008; cfr., altresì, Trib. Termini Imerese, 15 gennaio 2007, in Famiglia e diritto, 2007, pag.400, Trib. Palermo, sez. I, 14 luglio 2006, in Il merito 2007, n.8 e Trib. Bologna, sez.1, 31gennaio 2008, in Guida al Diritto 2008, n.23.

34 “Adeguata protezione” è locuzione così ampia e comprensiva da atteggiarsi a “clausola generale” o a “concetto elastico” e che necessita di un’attività integratrice del giudice destinata ad essere svolta in un contesto caratterizzato a sua volta dall’adozione di concetti elastici, per di più parzialmente coincidenti nella posizione delle stesse regole” , così U. Roma, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, pag. 281 ss.

35 Cfr., ad es., Trib. Firenze 3 giugno 2004, in Foro it, 2005, I p. 3482 con nota di S. Landini; Trib. Nocera Inferiore, 8 luglio 2004, in Giur. Merito, 2005, I, pag. 1074, con nota di G. Salito e P. Matera; Trib. Bari, sez. Bitonto, 5 ottobre 2004, in Giur. Merito, 2005, I, pag. 241; Trib Milano 11 novembre 2004, in Corr. Merito, 2005, pag .132; Trib. Campobasso, 24 aprile 2005, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, pag. 172 la quale stabilisce che: “ritenuto che l’amministrazione di sostegno è misura da adottare a tutela dei soggetti con mera e non grave debolezza psichica o con menomazioni fisiche o psichiche tali da impedire loro una ottimale cura della propria persona o dei propri interessi, va decisa l’interdizione qualora si tratti di tutelare adeguatamente la persona priva di ogni freno inibitorio e di capacità critica, con danno per se stessi e gli altri”; Trib. Venezia, sez. Chioggia, 24 settembre 2004, in Notariato 2005, pag. 249, con nota di E. Calò, Il giudice tutelare e la vendetta di Puchta.

36 Cfr., ad esempio, Trib. Modena 15 novembre 2004, in Giur. Merito, I, pag. 1074, con nota di E. Monserrat Pappalettere, secondo cui: “il destinatario finale della tutela sembra essere cambiato nella nuova prospettiva introdotta dalla l. n.6/2004. Infatti le misure tradizionali tutelavano più che altro i creditori, ovvero la famiglia dell’infermo, in tale secondo caso, impedendo la dilapidazione del patrimonio dell’inabile; la disciplina normativa era quindi rivolta a tutelare il patrimonio del soggetto; viceversa, l’ads tende a spostare la prospettiva e l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima” e prosegue asserendo che: “l’interdizione non “deve” più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell’art. 414 c.c.); perché tale pronuncia, nel mutuato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice quando ciò è necessario per assicurare adeguata protezione dell’infermo di mente. La misura dell’interdizione diventa, perciò, un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l’ads (..) sia inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario” ; Trib. Bari, 3 marzo 2005, in Giur. Merito, 2005, I, pag. 1318; Trib. Roma 7 gennaio 2005, in Giur. Merito, 2005, I, pag. 2344, Trib. Messina 14 settembre 2004, in Diritto di famiglia, 2005, pag. 129 secondo cui: “l’amministrazione di sostegno è la prima misura da adottare a tutela di soggetti psichicamente deboli, mentre l’interdizione può essere disposta solo quando l’amministrazione di sostegno appaia o si sia dimostrata insufficiente alla tutela della persona”.

37 Corte Costituzionale, 30 novembre 2005, n. 440, in G. U. 14/12/2005 n. 290; in Diritto e giustizia, 2006, pag. 12 e ss., con nota di A. D’Elia, Amministrazione di sostegno, la consulta precisa; in Giustizia civile, 2006, p.773, con nota di L. Passanante, Rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: profili processuali; in Familia, 2006, pag. 361, con note di Balestra, Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione, e di M. Lupoi, Profili processuali del rapporto tra amministrazione di sostegno e le altre misure di protezione dell’incapace; in Famiglia e diritto, 2006, pag. 121, con nota di F. Tommaseo, L’amministrazione di sostegno al vaglio della Corte Cost.; in Corriere giuridico, 2006, pag. 775, con nota di M. N. Bugetti, Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, pag. 1101, con nota di Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale.

38 Trib. Venezia, sez. dist. Chioggia, 24 settembre 2004, in Notariato 2005, pag 249.

39 Trib Venezia sez. dist. Chioggia, 19 novembre 2004, in G.U, 1° serie speciale, n.16 del 2005. Tale questione faceva riferimento agli artt. 413, ultimo comma e 418, ultimo comma, c.c. in quanto non prevedono strumenti adeguati per risolvere eventuali conflitti tra il giudice tutelare, al quale spettano i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e il tribunale in composizione collegiale, al quale sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione, qualora uno decida di non attivare l’amministrazione di sostegno e l’altro di non dichiarare l’interdizione o l’inabilitazione, in violazione degli artt. 2, 3 e 4 della Cost. Anche tale questione è stata considerata infondata in quanto, qualora i due organi giudiziari dovessero entrare in conflitto, entrambi i provvedimenti sarebbero impugnabili innanzi la Corte di Appello; pertanto il meccanismo dell’impugnazione costituisce la sede naturale per la soluzione di eventuali contrasti in merito alla misura da adottare.

40 Così Corte Cost., 30 novembre 2005, n. 440 cit., punto 1 della parte in diritto, 1° cpv.

41 Corte Cost., 30 novembre 2005, n. 440 cit.,punto 5 della parte in diritto, 3° cpv.

42 Infatti nell’ordinanza del Trib. Venezia, sez. dist. Chioggia, 24 settembre 2004, in Notariato 2005 è dato leggere: “la scelta dello strumento di tutela da applicare in favore dell’inabile non può di fatto essere lasciato, in assenza di chiari confini tra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale, in particolare in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e di autodeterminazione dei singoli”.

43 e ciò “avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”.

44 Corte Cost., 30 novembre 2005, n. 440 cit., punto 5 della parte in diritto, ultimo cpv. In dottrina, G. Bonilini, cit., Padova, 2004, p. 246 osserva che il giudice tutelare non potrà mai estendere “in blocco” tutte le disposizioni previste dall’ordinamento giuridico riguardo all’interdetto giudiziale o all’inabilitato, perché altrimenti si realizzerebbe una sorta di “frode alla legge”, la quale ha voluto mantenere vivi gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ai quali occorre fare ricorso allorchè ne ricorrano i presupposti e sia accertata l’esigenza di maggiore protezione del soggetto debole.

45 A. Venchiarutti,op. cit., pag. 127.

46 Sul punto, F. Tommaseo, op. cit., p125.

47 In questi termini, M.R. San Giorgi, cit, pag. 38.

48 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, in Fam. dir., 2007, n.1, pag 31 e ss., con nota di M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?; in Corriere giuridico, 2006, pag. 1529, con nota di M.N. Bugetti, Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona e interessi patrimoniali; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, p. 275, con nota di U. Roma, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione; in Famiglia, persone e successioni, 2006, pag.811, con nota di S. Patti, Amministrazione di sostegno e interdizione: interviene la Cassazione; in Diritto di famiglia, 2007, pag.127, con nota di A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione.

49 M. Sesta, op. cit., pag. 38.

50 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, cit., punto 6 parte in diritto, ultimo cpv.

51 Afferma la Corte al punto 6, 4° cpv. : “(…)né osta a siffatta impostazione il rilievo che l’amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l’amministratore e il giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell’art. 410 c.c., della informazione al primo ( o al giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L’argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui il dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico – fisiche del beneficiato e non operativa in caso contrario. Del resto la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari”.

52 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, cit.,punto 7, parte in diritto 3° cpv.

53 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, cit., punto 7, parte in diritto 6° cpv.

54 Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2009, p. 963 con nota di M.N. Bugetti, L’attitudine dell’amministrazione di sostegno a realizzare l’adeguata protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario; in Giurisprudenza italiana, febbraio 2010, pag. 316 con nota di G. Rispoli, Amministrazione di sostegno o interdizione: una scelta difficile; in Famiglia e diritto, 2010, pag. 16 con nota di M. Gozzi, La cassazione sul discrimine tra amministrazione di sostegno e interdizione. In detta la Cassazione condivide la decisione dei giudici di merito che applicano l’amministrazione di sostegno in luogo dell’interdizione ad un soggetto affetto da ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive da determinare una totale mancanza di lucidità nel ricostruire i ricordi personali e familiari e l’inesistenza del rapporto con il denaro.

55 Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009 n. 17421 in Famiglia e diritto, 2009, n. 8-9, pag. 846 con nota di R. Rossi, L’interdizione, misura residuale ma a volte necessaria, in Famiglia e diritto, 2009, n.12, pag. 1086.

56 Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866 in Giurisprundenza Italiana, 2010, n. 11, pag. 2301 e ss. con nota di Carlo Rufa Spina, La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione e Lorenzo Carbonara, Residualità del provvedimento interdittorio e preventiva valutazione giudiziale della misura di sostegno.

57 In questi termini, Rita Rossi, Un nuovo Uppercut per l’interdizione, in www.personeedanno.it

58 Atti di scarsa consistenza economica (come la gestione ordinaria del reddito da pensione, nella fattispecie)

59 Cass. 22 aprile 2009, n. 9628, cit, punto 2 parte in diritto, 4° cpv, secondo cui: “Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che, poiché il N. A. poteva compiere atti negozialmente rilevanti, occorreva una maggior protezione che poteva essere assicurata soltanto dal provvedimento d’interdizione. Con ciò peraltro i giudici di merito non hanno considerato che ai sensi dell’art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno deve specificare gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Di conseguenza ben può il giudice graduare il progetto di sostegno in modo tale da escludere, che, fermo restando il diritto, assicurato al beneficiario dall’art. 409 c.c., di conservare la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, l’incapace possa svolgere un’attività negoziale.”

60 Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, cit.

61 Cass., 24 luglio 2009, n. 17421 cit., 8° cpv.

62 Cass., 24 luglio 2009, n. 17421 cit., 8° cpv . La Corte di Cassazione ritiene corretta l’applicazione dell’interdizione, nel caso di specie, da parte giudici di merito, atteso che ricorrevano altri elementi, oltre l’infermità mentale, tra i quali un ingente patrimonio da gestire, oltre che un conflitto insanabile all’interno della famiglia.

63 Nella fattispecie la Corte di Appello confermava l’interdizione ad un soggetto adducendo che le consulenze tecniche effettuate in primo e secondo grado rivelavano che il soggetto era affetto da un disturbo mentale grave e cronico (schizofrenia) tale da costituire per l’interessato un severo impedimento alla gestione dei propri interessi ed evidenziando, inoltre, che il soggetto da tutelare non aveva indicato la persona da nominare quale amministratore di sostegno, né le concrete attività che quest’ultimo avrebbe potuto svolgere.

64 Il cui ambito di applicazione va individuato, conformemente alle precedenti richiamate pronunce del S.C., con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

65 Sul punto Carlo Rufa Spina, cit., pag. 2305.

66 Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866, cit, punto 2 in diritto, 4° cpv.

67 M. Sesta, cit., pag. 39. Un rilievo ulteriore critico si rinviene in M. N. Bugetti, cit., pag. 1538 e ss, la quale rileva “che fondare l’applicabilità del regime preclusivo dell’interdizione sulla rilevanza quantitativa e sulla complessità del patrimonio di cui il soggetto è titolare risulta insoddisfacente (..), atteso che l’amministrazione di sostegno si attagli anche alla protezione di chi sia titolare di ingenti patrimoni ed anzi i maggiori spazi di autodeterminazione che l’istituto offre possono favorire meglio una gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario”.

68 Così Patti, op. cit., pag.811. Inoltre, come osservato in sede di commento alla decisione del 2006 della Suprema Corte da U. Roma, op.cit., pag. 281, la scelta a favore dell’interdizione – basata sulla consistenza del patrimonio dell’interessato e delle attività complesse da svolgere ad esso connesse – comporterebbe la possibile esclusione della persona dal compimento degli atti di natura personale rispetto ai quali potrebbe essere capace, in spregio al principio della salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto debole, nonché del riformato art. 427 c.c., secondo il quale nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore

69 Così si pronuncia M. N. Bugetti, cit., pag. 1538 e ss., la quale inoltre indica anche nella possibilità di designare, ai sensi dell’art 408 c.c., un amministratore di sostegno in vista di una eventuale e futura incapacità, un elemento a conferma della circostanza secondo cui il nuovo istituto possa favorire una migliore gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario, poiché questi potrà scegliere una persona con determinate abilità professionali. Qualora tale soggetto non venga individuato, dovrà essere il giudice ad affidare detto incarico ad un soggetto che si dimostri idoneo a tale funzione.

70 Cass. 12 giugno 2006, n. 13584, cit., punto 7 in diritto, 6° cpv.

71 Così U. Roma, op. cit. pag. 281 secondo cui “la persona capace, per ipotesi, di autodeterminarsi consapevolmente agli atti di natura personale potrebbe compierli , se destinataria dell’amministrazione di sostegno, o essere estromessa dal loro compimento, se interdetta, in ragione delle sue condizioni patrimoniali”.

72 In questi termini U. Roma, op. cit., pag.284.

73 Si sono registrati casi in cui i giudici di merito sono arrivati ad attribuire di fatto all’amministratore tutti i poteri spettanti al tutore ed al curatore, ossia quelli di compiere tutte le attività sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione riguardanti anche la gestione del patrimonio, in spregio a quanto stabilito dalla Consulta che ha stabilito che i tre istituti non possono essere coincidenti in ordine ai poteri attribuiti.

74 . Trib. di Bologna, 3 ottobre 2006, in Corriere del merito 2007, n.3, pag.288 in cui il Giudice ha nominato un amministratore di sostegno, nonostante i genitori avessero chiesto una declaratoria di interdizione stante l’assoluta inidoneità della figlia a provvedere ai propri interessi, argomentando che lo stato in cui ella si trovava la rendeva impossibilitata a compiere atti svantaggiosi o che terzi potessero approfittare della sua disabilità. Secondo il giudice di merito infatti : “la grave infermità della persona, che determini uno stato di totale incapacità a provvedere alla cura dei propri interessi, non giustifica la misura dell’interdizione qualora la situazione, anche in ragione del ricovero permanente dell’interessato, possa essere adeguatamente affrontata attraverso l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato”.

75 Relativamente al morbo di Alzheimer cfr. Trib. Bari, 5 luglio 2007, in www.personeedanno.it secondo cui: “Può essere nominato un amministratore di sostegno qualora si accerti che l’amministrando sia affetto da una grave forma di Alzheimer ed i bisogni di protezione si limitino al ritiro e all’amministrazione della pensione” , cfr. altresì Trib. Bari, 5 settembre 2008, n.630, in Diritto e Giustizia, 2008.

76 Trib. Milano, 20 febbraio 2006, in Giur. Merito, 2007, I, pag. 35 che applica l’interdizione poiché: “(…) va adottata, per una effettiva ed integrale tutela dell’incapace, la misura dell’interdizione, e non dell’amministrazione di sostegno, misura assolutamente impari alle necessità del soggetto disabile, qualora quest’ultimo, in età avanzata ed affetto da una gravissima, progressiva infermità mentale, si trovi nella totale, palese impossibilità di esprimere i propri bisogni e soddisfare le più elementari necessità, non potendo, per le proprie disastrose condizioni mentali, dialogare in alcun modo con i familiari e le persone che lo circondano”. Cfr., altresì, Trib. Torino, 26 febbraio 2007, in Diritto di famiglia e delle persone, 2007, pag. 1237 e Trib. Trani, 28 ottobre 2009, in www.utetgiuridica.it.; Trib. Cassino, 26 gennaio 2010, in www.personaedanno.it che, relativamente ad un soggetto affetto da Alzheimer asserisce che l’amministrazione di sostegno “può però rivelarsi inadeguata ove sia necessario inibire al soggetto di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi”.

77 Stante la sempre minore sua applicazione in considerazione del fatto che all’amministratore di sostegno possono essere attribuiti compiti non solo di rappresentanza, ma anche di assistenza, così come avviene per il curatore dell’inabilitato.

78 In questi termini G. Bonilini, op.cit., pag. 53 e 56 il quale non considera la prodigalità e l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti come una vera e propria infermità mentale. Tuttavia, si segnala anche la posizione di chi giunge alla medesima conclusione pur partendo da presupposti diversi, ovvero considerando le suddette fattispecie come la conseguenza di una anomalia psichica che priva il soggetto delle facoltà di valutare con lucidità le conseguenze degli atti che compie: in questi termini E.V. Napoli, L’interdizione e l’inabilitazione, in L’amministrazione di sostegno a cura di Patti, Milano 2005 pag. 22 e ss, secondo cui “l’ inabilitazione per prodigalità (..) non è superata dalla norma sull’amministrazione di sostegno” e l’inabilitazione per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti “si pone in uno spazio autonomo rispetto a quella dell’amministrazione di sostegno”. Sempre E.V. Napoli, Inabilitazione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XVI, Roma, 2007, 3, afferma che “l’inabilitazione per prodigalità può dichiararsi solo a seguito dell’accertata impossibilità del soggetto di valutare le sue scelte, in riferimento all’uso del patrimonio, per inconsce tendenze, che si riscontrano nei c.d. abnormi psichici, che manifestano desideri irresistibili propri di comportamenti psicopatici”.

79 In questi termini, P. Cendon, “Gli orizzonti dell’amministrazione di sostegno”, in Diritto minorile, 2006, 1, pag.12 e ss.

80 Trib. Catania, 21 novembre 2007, in Giustizia Civile 2008, pag. 3027 che si attesta su una posizione che riconosce, ai fini dell’inabilitazione, la prodigalità quale tendenza irrefrenabile della volontà del soggetto che abbia posto in essere comportamenti inspiegabili e disordinati che non possono inquadrarsi in una conclamata infermità mentale. Conseguentemente, non essendo considerata la prodigalità una malattia, deve essere applicata l’inabilitazione onde garantire la conservazione delle altrui aspettative patrimoniali, considerato che nella norma rileva la prevalenza dell’esigenza di tutela patrimoniale del soggetto e della sua famiglia.

81 Trib. Modena, 20 marzo 2008, in Giustizia Civile 2008, pag. 2037 secondo cui: “può nominarsi un amministratore di sostegno a beneficio di un soggetto che tenda ad accumulare ingenti debiti per ragioni di prodigalità e dedizione al gioco” in quanto non vi erano “esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali ed oramai eccezionali istituti dell’interdizione ed inabilitazione dopo l’introduzione dell’amministrazione di sostegno”. Cfr, altresì, Trib. Modena, 20 febbraio 2008, in Diritto di famiglia e delle persone, 2008, n.3. pag. 1328 che applica l’amministrazione di sostegno ritenendo che “ la prodigalità, quando assuma natura e carattere patologico, giustifica il ricorso all’amministrazione di sostegno, sempreché i comportamenti di dilapidazione espongano a conseguenze dannose le persone verso cui il beneficiario è responsabile”.

82 Cfr. Trib. Monza, sez. IV, 14 settembre 2009 n. 2547 in Guida al Diritto, 2009, p. 1343 che applica l’inabilitazione ad un soggetto tossico dipendente ed affetto da depressione, ritenendo che: “La nozione di infermità mentale concerne una menomazione psichica – non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica – talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, avente altresì il carattere di abitualità, tale da costituire l’ habitus normale del soggetto, ancorché in presenza di lucidi intervalli, così da sussistere in particolare al momento della decisione. L’incapacità conseguente a siffatta infermità può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti concernenti la cura della persona o l’adempimento dei doveri familiari, o ancora la vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti. Nella fattispecie, stante la soggezione del richiedente a episodi frequenti e ripetuti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, nonché la sussistenza della patologia della depressione maggiore, si impone la chiesta pronuncia di inabilitazione”. Relativamente alla scelta di applicare l’amministrazione di sostegno cfr. Trib. Modena, 8 febbraio 2006, in Nuovo Diritto 2006, 2-3, pag. 300, che stabilisce che “una spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti può costituire una disabilità tale da escludere una equilibrata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi con conseguente opportunità della nomina di un amministratore di sostegno”. Cfr., altresì, Trib. Catanzaro, 9 aprile 2009, in Notariato 2009, pag 434, che ha applicato l’amministrazione di sostegno nei confronti di un soggetto dedito all’abuso di bevande alcoliche ed affetto da ludopatia.

Sinatra Daniele

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