Amministratori pubblici condannati dalla Corte dei conti, che fare?

Redazione 25/03/04
Scarica PDF Stampa
di Angelo Canale, magistrato della Corte dei conti.

Faresti amministrare i tuoi beni da un amministratore che nel passato non ha dato prove di capacità, che addirittura si è reso responsabile di gravi fatti di cattiva gestione?
La risposta, ovviamente, è : no, non farei amministrare i miei beni da un simile amministratore; ovvero potrei rispondere di sì se quell’amministratore, dopo i fatti di cattiva gestione, ha dato buona prova di sé, tale da meritare rinnovata fiducia: in ogni caso la mia scelta dovrebbe essere una scelta cosciente e consapevole, dovrei cioè essere messo nelle condizioni di conoscere adeguatamente il profilo del mio futuro amministratore, comprese le sue trascorse responsabilità gestionali.
Tenendo presente la domanda appena formulata e le risposte che sono state fornite – che penso appartengano al comune sentire o nelle quali molti cittadini si possono riconoscere – consideriamo quanto segue.
Per legge i pubblici amministratori che con dolo o colpa grave, in violazione di precostituiti obblighi giuridici ed in assenza di circostanze esimenti , causano un danno patrimoniale all’ente (del quale sono per l’appunto amministratori; mi riferisco a comune, provincia, regione) sono tenuti a risarcire il danno arrecato.
L’azione risarcitoria è promossa dalle procure regionali presso la Corte dei conti; ha luogo un processo nel quale i presunti responsabili possono adeguatamente difendersi; all’esito del processo, se riconosciuti responsabili di ciò che in definitiva deve essere considerato alla stregua di un atto di cattiva gestione, il giudice (cioè la Corte dei conti) infligge al responsabile, riconosciuto tale dopo un processo nel quale sono state vagliate le prove offerte da accusa e difesa, una condanna al risarcimento del danno.
Ci stiamo riferendo ai giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa, di cui all’art.82 della Legge di contabilità generale dello Stato, 18 del DPR 3/1957, 52 T.U. Corte dei conti, 1 e segg. leggi 14 gennaio 1994 nn.19 e 29, 58 L.142/1990 (ora L.267/2001).
In definitiva le sentenze di condanna (al risarcimento del danno) pronunciate dalla Corte dei conti in nome del Popolo Italiano sanzionano condotte, dolose o gravemente colpose, che spesso integrano casi di cattiva gestione (sprechi, spese illecite, etc.) : eppure, nonostante ciò, come se nulla fosse successo, il responsabile, non più presunto ma accertato, può legalmente restare in carica, ovvero, se i fatti per i quali è stato condannato si riferiscono a pregresse esperienze di amministratore, partecipare a nuove elezioni ovvero aspirare ad incarichi di governo locale.
Il punto è che allo stato la legge (L.154/1981) non prevede, tra le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il solo fatto della condanna (in sede di giurisdizione contabile o civile) passata in giudicato : prescrive invece che non possa ricoprire la carica di consigliere comunale o circoscrizionale (la norma si estende anche agli assessori direttamente nominati dal Sindaco) colui che per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o aziende da esso dipendenti o vigilati sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto o azienda e non abbia ancora estinto il debito.
Sicchè, una volta risarcito il danno (auspichiamo che almeno ciò avvenga sul serio e per l’intero) la causa di incompatibilità è rimossa e la persona torna per così dire “immacolata”, per l’appunto come se nulla fosse successo.
Il fatto, almeno sotto il profilo etico, desta perplessità.
Si dirà che i comportamenti dannosi sanzionati (solo) dalla Corte dei conti non integrano reati penali e questo è vero; ma non è men vero che spesso si tratta di comportamenti illeciti, che si concretizzano nel distorto o deviato uso di risorse pubbliche, di comportamenti abusivi dei quali occorre evitare la possibilità di reiterazione.
Si dirà, ancora, che i fatti oggetto delle pronunce di condanna della Corte dei conti non determinano allarme sociale, come sarebbe dimostrato dallo scarso interesse dell’opinione pubblica su tali fatti (mentre un fatto penalmente rilevante, fosse anche un abuso di atti d’ufficio, ha sempre una certa eco) : e qui, per respingere l’argomentazione, occorre replicare che il maggiore o minore allarme sociale non è determinato dai fatti in sé oggettivamente considerati, ma dalla quantità e qualità dell’informazione che giunge all’opinione pubblica, cioè da come i mass-media pubblicizzano (spesso : non pubblicizzano) i processi dinanzi alla Corte dei conti.
Questi spesso sono troppo tecnici e poco comprensibili al cittadino medio ancorchè riguardino tutti i cittadini, i beni di tutti, il patrimonio pubblico, la gestione delle risorse appartenenti alla collettività.
Ma di fondo c’è, diciamolo, anche un problema di “cultura” civile : il denaro pubblico non è (ancora, purtroppo) percepito come denaro appartenente a ciascuno di noi, ma come denaro appartenente ad un soggetto “terzo” (lo Stato, la Regione, il Comune, etc.), ragion per cui sull’indignazione che dovrebbe seguire all’accertamento di sprechi e di abusi dannosi prevale non di rado una certa indifferenza.
E l’indifferenza della gente di certo non aiuta a contrastare i fenomeni di malaffare o la cattiva amministrazione.
Torniamo però all’argomento principale di questo articolo.
Si è visto che l’amministratore condannato dalla Corte dei conti rimuove la causa della incompatibilità con l’estinzione del debito; non è prevista alcuna sanzione accessoria, né in alcun modo è sanzionata la recidiva, di modo che il cattivo amministratore, confidando da un lato nell’assenza di norme e dall’altro nella disattenzione o nella cattiva memoria dell’opinione pubblica, ha la possibilità di restare in carica, ovvero di essere rieletto.
E di reiterare condotte dannose.
Credo che sia nel pubblico interesse evitare che un cattivo amministratore abbia la possibilità di continuare a gestire le risorse pubbliche, almeno dopo una seconda condanna (che comprova l’attitudine a commettere illeciti dannosi) e per un certo tempo.
Potrebbero adottarsi le seguenti soluzioni : dopo la seconda condanna per fatti di gestione che hanno arrecato grave pregiudizio patrimoniale all’ente (si può stabilire un limite sopra il quale il danno erariale deve ritenersi oggettivamente “grave”) , l’amministratore, se è in carica, cessa dalla carica ed è ineleggibile per un certo periodo di tempo – da tre a cinque anni, ad esempio – ; se non è più in carica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna decorre un periodo di ineleggibilità di tre, quattro, cinque anni.
Una norma di tal genere avrebbe l’effetto di tenere lontano dalla gestione di risorse pubbliche persone dichiarate responsabili di aver arrecato , con dolo o colpa grave, in violazione di norme di legge o delle regole di buona amministrazione, danno alla finanza pubblica; una tale prescrizione avrebbe quindi non un effetto repressivo, ma un fine di prevenzione , a tutela del pubblico erario.
(marzo 2004)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento