Amministratore di sostegno: i doveri e le responsabilità

Redazione 16/11/20
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Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti” (art. 410, comma 1, c.c.).
Pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al giudice tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio, se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (art. 410, comma 2, c.c.). L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l’amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi, se impossibilitato. Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall’amministratore se non su provvedimento del giudice tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l’amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.

L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (art. 596 c.c.), nemmeno per interposta persona (art. 599 c.c.), a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

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L’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (art. 596 c.c.), nemmeno per interposta persona (art. 599 c.c.), se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.Egli è altresì tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità dell’amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

Gli atti che l’amministratore può compiere, da solo, in nome e per conto del beneficiario, sostituendosi a lui, si possono così sintetizzare:

• l’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimento fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria;

• l’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l’amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal giudice tutelare;

• l’amministratore di sostegno riferisce annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

• l’amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni);• l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (ad es. annualmente, semestralmente … in base alla cadenza temporale stabilita dal giudice tutelare) alla presentazione al giudice tutelare di una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

• l’amministratore di sostegno deve al momento dell’assunzione dell’incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico;

• l’amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono giudici tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

I contenuti del decreto di nomina dell’amministratore

I compiti/poteri dell’amministratore di sostegno sono stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono – secondo le esigenze della persona – a ridisegnare ed aggiornare il raggio della misura di protezione.

I compiti/poteri dell’amministratore di sostegno possono essere di assistenza e/o di rappresentanza: egli assiste il beneficiario in tutti quegli atti in cui deve limitarsi ad affiancare il beneficiario, senza sostituirlo nel compimento dell’atto.

Nel caso di poteri di rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno sostituirà il beneficiario, in quegli interventi specificamente indicati nel decreto di nomina. Il beneficiario non potrà quindi compiere l’operazione, poiché a provvedervi sarà necessariamente – e soltanto – l’amministratore di sostegno.

Nello scopo dell’amministrazione di sostegno, la cura della persona e la gestione patrimonio devono intendersi collegate e complementari, in una visione d’insieme delle esigenze personali e patrimoniali del beneficiario.

Tra i compiti che il giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina vi possono essere sia atti di natura personale che atti di natura patrimoniale. Gli atti di natura personale riguardano le scelte che si collegano alla tutela della salute fisica e psichica e alla cura generale dell’individuo (ad es. la manifestazione del consenso informato ai fini medici) o coinvolgono i rapporti familiari e personali del beneficiario.

Gli atti di natura patrimoniale sono invece quelli che attengono al soddisfacimento e alla copertura di interessi di ordine reddituale-economico del beneficiario (ad es. il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione, la richiesta di indennità di accompagnamento).

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