Allargata la tutela dei lavoratori in missione

Redazione 30/10/13
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Lilla Laperuta

Devono ritenersi meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione (e/o trasferta) dal momento dell’inizio della missione fino al rientro presso l’abitazione e vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro, e non come infortuni in itinere, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

A chiarirlo, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 è l’Inail che nel documento definisce i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.

La missione, infatti, è caratterizzata da «modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione». Di qui l’inquadramento di un qualunque evento dannoso, che si verifichi durante il percorso, sotto la specie di infortunio in attualità di lavoro che ricomprende tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia e non come infortunio in itinere. Quest’ultima fattispecie, invero, tutela gli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Di qui, ancora, l’esclusione dell’indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta:

a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

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