Aliud pro alio nella compravendita di autoveicoli Non costituisce aliud pro alio la consegna di un autoveicolo inidoneo alla circolazione per la sola mancanza della prescritta revisione annuale

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E’ noto che per aliud pro alio, nella compravendita, si intende quando il bene venduto in concreto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso e funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta ovvero quando lo stesso manchi delle qualità minimali necessarie per un suo qualunque utile impiego, nell’ambito di quelli ad essa propri.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente distingue, infatti, con una certa “generosità” la consegna di cosa diversa rispetto alla c.d. mancanza di qualità: tra le più recenti pronunce Cass. civ., Sez. II, 31/03/06, n. 7630 (in Obbl. e *****., 2006, 8-9, 745), secondo la quale “ricorre la ipotesi di cosa radicalmente diversa (aliud pro alio) e non di cosa viziata o mancante delle qualità promesse quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e tale diversità sia di importanza fondamentale e determinante nella economia del contratto. Tale situazione può verificarsi sia quando la cosa si presenti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso”.
Anche Cass. Civ., Sez. II, 16/01/06, n. 686 (in Obbl. e *****., 2006, 4, 294), ritiene possa parlarsi di aliud pro alio   “qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso, ed inidoneo a soddisfare l’interesse, non soltanto patrimoniale, dell’acquirente (Fattispecie relativa alla vendita di due affreschi, cui aveva fatto seguito la consegna di due quadri)”.
Una materia in cui si verifica l’applicazione del principio dell’aliud pro alio,è senza dubbio la compravendita di autoveicoli.
Sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 30/03/06, n. 7561 (in Resp. civ., 2007, 2, 146 ), rigettando App. Lecce 17.07.2002, ha statuito che costituisce aliud pro alio, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto (in ipotesi al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento).
Ed ancora secondo Cass. Civ., Sez. II, 04/05/05, n. 9227 (in Guida al Diritto, 2005, 24, 82) “in tema di compravendita di autoveicoli, si configura la vendita di aliud pro alio quando i numeri di telaio del veicolo risultino diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione”.
 Il Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza del 27/12/99 In Arch. Giur. Circolaz., 2000, 406)   ha ritenuto “sussistente l’ipotesi di vendita di aliud pro alio, e quindi con successo esperibile l’azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c., quando, avuto riguardo allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto o della consegna, l’autoveicolo non possa assolvere (nella specie, perchè ormai sprovvisto delle targhe di riconoscimento contenenti i dati di immatricolazione) alla funzione economico-sociale sua propria della circolazione sulle pubbliche vie a causa del difetto di requisiti amministrativi o strutturali di cui per legge debba essere dotato”. Per contro il Tribunale di Roma (sentenza del 30/10/85 In Riv. Giur. Circolaz. e *****., 1986, 344) ha ritenuto invece che “poiché, gli autoveicoli si identificano soltanto attraverso il numero del telaio, la cancellazione del numero del motore non impedisce la circolazione del veicolo e, quindi, non incide sulla sua destinazione socio-economica; pertanto, nel caso di compravendita di un’automobile, la consegna all’acquirente del veicolo munito, contrariamente ai patti, di un motore non originale e con il numero di identificazione abraso, si risolve in un’ipotesi di mancanza di qualità promesse e non già, in riferimento della cancellazione di tale numero, della consegna di aliud pro alio”.
Venendo alla sentenza in commento, secondo il Tribunale di Bari (II Sezione Civile, sentenza del 20.03.2007), non costituisce aliud pro alio la consegna di un autoveicolo inidoneo alla circolazione per sola mancanza della prescritta revisione annuale. L’attore aveva convenuto la concessionaria presso la quale aveva acquistato un’auto usata, sostenendo che la stessa era priva della prescritta revisione e chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento.
Secondo il Tribunale di Bari la fattispecie in esame non costituisce aliud pro alio: si verifica, infatti, la consegna di aliud pro alio da parte del venditore, e non semplice consegna di cosa priva delle qualità essenziali, con conseguente diritto del compratore di esperire l’azione generale di adempimento o di risoluzione di cui all’art. 1453 cod. civ., qualora la res tradita si riveli funzionalmente e definitivamente inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell’oggetto della compravendita, e, quindi, a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all’acquisto: tale ipotesi va esclusa con riguardo alla consegna di un autoveicolo, inidoneo alla circolazione per sola mancanza della prescritta revisione annuale, ai cui adempimenti amministrativi l’acquirente sia in grado di provvedere.
(nota di ****************)
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bari, in persona del dott. *************** giudice istruttore in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 10980 dell’anno 2004
TRA
G.A., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell’avv. G.R. che lo rappresenta e difende
ATTORE
CONTRO
A. s.r.l., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell’avv. V.R. e rappresentato e difeso dall’avv. L.P.
CONVENUTO
 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21/10/2004 G.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari A. s.r.l. Esponeva l’attore di avere in data xxx acquistato presso la concessionaria convenuta autoveicolo usato "Volvo V70 SW tg xxx per il prezzo di Euro 11.500,00 e che in data 7/5/2004 l’autoveicolo era stato consegnato privo della prescritta revisione (nonostante l’addetto alle vendite avesse dichiarato la sua esistenza). Aggiungeva che dopo circa dieci giorni dal ritiro del veicolo si presentavano inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell’abitacolo e che, a seguito della denuncia del vizio, l’officina meccanica della concessionaria aveva provveduto alla sostituzione di una valvola particolare. Adduceva che dopo qualche giorno dal ritiro si erano ripresentati gli stessi inconvenienti, con nuovo intervento della concessionaria, e che, ripresentatosi dopo 3-5 giorni gli stessi problemi tecnici, doveva essere concordato nuovo appuntamento. Deduceva che nell’attesa del detto appuntamento in data 15/6/2004, a seguito di accertamento dei carabinieri, era stata applicata la sanzione amministrativa di Euro 137,55 per l’omessa revisione del veicolo e che in data 16/6/2004 il G. aveva chiesto la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo. Aggiungeva che in data xxx la concessionaria aveva comunicato la propria disponibilità a procedere alla revisione e "a quant’altro occorrente" e che, consegnata l’autovettura, in data xxx la medesima concessionaria aveva comunicato l’avvenuta revisione del mezzo. Chiedeva quindi declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna alla restituzione del corrispettivo versato, oltre interessi, ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494 c.c.
Si costituiva la parte convenuta eccependo la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1519 bis c.c. sgg. e chiedendo il rigetto della domanda.
Trattato il merito, la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
 
Motivi della decisione
La domanda va rigettata.
Preliminarmente deve chiarirsi che la norma di cui all’art. 1519 nonies c.c. (ora art. 135 d.lgs. n. 229/2003), secondo la quale le disposizioni sulla vendita dei beni di consumo, applicabili anche ai beni di consumo usati, non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico, è relativa alla disciplina consumeristica, e non a quella generale sulla vendita, per l’espresso richiamo all’operatività, nonostante l’applicazione della disciplina in discorso, alla disciplina sui diritti del consumatore. La norma costituisce dunque clausola di salvaguardia non della disciplina generale della vendita, ma della normativa, che il legislatore ha di recente concentrato nel d.lgs. n. 229/2003, a tutela del consumatore.
Tant’è che l’art. 135, secondo comma, d.lgs. n. 229/2003 prevede che le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni sulla vendita di consumo (e dunque non in aggiunta ad essa). La disciplina generale sulla vendita ha dunque funzione integrativa della tutela prevista dalla disciplina speciale, e non si cumula ad essa. Il rimedio risolutorio esperito deve quindi essere, qualificato ai sensi della disciplina sulla vendita dei beni di consumo.
I vizi allegati sono la mancanza della prescritta revisione e l’esistenza degli inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell’abitacolo. Soffermandosi innanzitutto sul profilo della revisione, che appare quello di maggiore rilievo secondo la prospettazione di parte attrice, posto che la richiesta di risoluzione è stata trasmessa alla controparte dopo l’applicazione della sanzione amministrativa, va preliminarmente evidenziato che secondo la giurisprudenza la fattispecie in esame non costituisce aliud pro alio. Si verifica infatti secondo la giurisprudenza consegna di aliud pro alio da parte del venditore, e non semplice consegna di cosa priva delle qualità essenziali, con conseguente diritto del compratore di esperire l’azione generale di adempimento o di risoluzione di cui all’art. 1453 cod. civ., qualora la res tradita si riveli funzionalmente e definitivamente inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale propria dell’oggetto della compravendita, e, quindi, a soddisfare le esigenze che determinarono il compratore stesso all’acquisto: tale ipotesi va esclusa con riguardo alla consegna di un autoveicolo, corrispondente a quello compravenduto, ma inidoneo alla circolazione per sola mancanza della prescritta revisione annuale, ai cui adempimenti amministrativi l’acquirente sia in grado di provvedere (Cass. 5/2/1980 n. 831). Sotto il profilo della disciplina consumeristica, non ricorrono i presupposti della risoluzione del contratto. La riparazione, nella specie l’adempimento amministrativo della revisione, non è impossibile o eccessivamente onerosa e risulta che allorquando l’acquirente ha denunciato al venditore la circostanza della mancanza della revisione, il venditore ha provveduto all’adempimento amministrativo, non appena l’autovettura gli è stata consegnata.
Risulta in secondo luogo allegata l’esistenza degli inconvenienti tecnici rappresentati dalla accensione di una spia, indicante cattivo funzionamento del motore, e dalla presenza di gas di scarico nell’abitacolo. L’attore non ha allegato, né risulta altrimenti dagli atti, che la riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose. Risulta invece allegato che il venditore ha provveduto all’intervento sostitutivo di una valvola, benché il problema sia rimasto. Ma anche a questo proposito l’attore allega che si sarebbe provveduto a nuovo intervento tecnico, al quale poi il medesimo attore si è opposto dopo che era stata irrogata la sanzione amministrativa per l’omessa revisione. Al nuovo intervento riparativo nel corso del rapporto non si è acceduto dunque esclusivamente a causa dell’accertamento della violazione amministrativa, non per oggettiva impossibilità dell’intervento medesimo. Stante l’inidoneità, per quanto sopra osservato, della carenza di revisione nel caso di specie ad integrare il presupposto della risoluzione, non può il compratore chiedere la risoluzione, laddove sia ancora oggettivamente possibile intervenire nuovamente sul veicolo, solo perché nel frattempo è intervenuto l’accertamento di violazione amministrativa (imputabile peraltro allo stesso acquirente, che aveva circolato in assenza di revisione, potendo egli stesso provvedere al relativo adempimento amministrativo). Quanto poi alle conseguenze della riparazione effettuata che non ha sortito esito positivo, l’attore non ha allegato specifiche circostanze da cui desumere l’esistenza di notevoli inconvenienti. Ha infatti allegato infatti un generico disagio (solo in sede di deduzioni istruttorie, e dunque tardivamente, ha allegato circostanze più precise riferite al contesto familiare e lavorativo).
*****é non ricorrano i presupposti di fatto della risoluzione contrattuale, la vicenda presenta aspetti peculiari, in relazione a taluni disagi comunque subiti dall’attore. Ricorrono per tale ragione giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
 
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da G.A. con atto di citazione notificato in data 21/10/2004 nei confronti di A. s.r.l., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dispone la compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Bari l’11 marzo 2007.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2007.

Buonfrate Angelo

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