Alcune considerazioni in materia di verità del processo civile

Redazione 22/02/19
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di Guglielmo Bernabei Avv. Ph. D.

Sommario

1. Processo civile e conflitto

2. Processo civile e verità processuale

3. Conclusioni

1. Processo civile e conflitto

Le dinamiche interne del processo civile impongono alcune considerazioni, quanto mai opportune, in materia di etica processuale, non perché essa sia un riflesso di altri obiettivi strumentali ma perché, all’interno del processo, i soggetti coinvolti perseguono finalità contrastanti, in posizioni che, spesso, influenzano anche le loro scelte etiche.

Il diritto, ancora prima dell’agone processuale, dipende dalla natura conflittuale dei rapporti sociali ed è chiamato, non senza qualche fatica, a stabilizzare le aspettative. Il presupposto di questa impostazione è dato dal fatto che le risorse sono scarse e, proprio a causa di ciò, cresce il bisogno di norme e di procedure. Il processo civile è, dunque, l’istituzione entro la quale i conflitti tra i privati debbono incanalarsi e avviarsi ad una soluzione tesa a ricomporre il conflitto stesso. Proprio la società attuale presenta una articolazione tanto più complessa quanto più aumentano i ruoli sociali e si accelera la corsa all’accaparramento di risorse sempre più ridotte e mal distribuite. I sistemi processuali seguono questo movimento, anche se spesso cercano, con esiti non del tutto soddisfacenti, di anticiparlo. Ne consegue che cresce, spesso a dismisura, l’aspettativa di una ordinata risoluzione delle controversie aventi ad oggetto rapporti di diritto privato e, contestualmente, il sistema processualcivilistico non è in grado di assorbire tutte le esigenze, perdendosi in mille rivoli fino quasi ad essere in gioco la stessa legittimità dell’intero ordinamento giuridico. Il sistema italiano è un palcoscenico esemplare di questo fenomeno, al punto che, periodicamente, compaiono tentativi di riordino dell’ordine processuale.

Il processo civile, quindi, è un sistema complesso di azione sociale. Le parti si contrappongono secondo una logica che è quella di un gioco a somma zero, ossia una parte vince e l’altra perde. Tuttavia, va anche considerato che la realtà processuale è molto meno rigida di un gioco, qualunque esso sia. Nel processo civile, infatti, gli atteggiamenti delle parti sono molto variegati. Vi possono essere conflitti determinati da scarsità di risorse in cui le parti, rivolte al futuro, lottano per ottenere il massimo risultato con il minimo costo e, allo stesso tempo, vi possono essere conflitti di valore, nati da dissidi sullo status normativo di un oggetto sociale, in cui le parti, rivolte al passato, si contrappongono affinché i fatti siano ricostruiti secondo la loro percezione. Inoltre, le parti possono confliggere anche sull’atteggiamento verso l’oggetto della contesa; una parte può mirare alla soluzione più rapida, mentre l’altra può lottare in nome di principi non negoziabili. Oppure una parte è interessata ad accelerare la procedura, e un’altra a ritardarla. L’oggetto stesso del conflitto giudiziario civile può acquistare o perdere valore durante la contesa o nel corso del tempo; ad esempio, nell’ultimo mezzo secolo i cambiamenti culturali hanno spostato i conflitti coniugali dal campo dei valori a quello degli interessi.

Inoltre le parti non sono sole. La loro controversia si svolge in un contesto sociale che può influenzare i loro atteggiamenti processuali. I difensori, poi, aggiungono alla contesa elementi ulteriori, anche destabilizzanti, che può semplificarla ma anche complicarla, a seconda delle strategie, delle tattiche e, non ultima, delle competenze. Ineludibile, poi, è l’attenzione sulla figura del giudice, il quale rappresenta un sistema che è, contemporaneamente, politico e giuridico. Egli giudica secondo norme che può condividere, tendendo ad interpretarle restrittivamente, oppure non condividere, tendendo ad interpretazioni più estensive, o magari creative o addirittura ignorandole sulla linea delle relative impostazioni difensive, che, in modo non infrequente, si differenziano secondo le esposte modalità. Questa relatività di atteggiamenti processuali, dietro cui si scorge anche una relatività di orientamenti etici, può investire l’istituto processuale nella sua interezza.

Coessenziale al diritto, il processo ne segue le sorti. Anche nel processo civile, infatti, si possono verificare situazioni disarmanti, da indurre, eticamente, a forme di rigetto che vanno dalla scelta di vie alternative fino alla riproposizione della lite in altre forme o in altre sedi, e questo perché il processo civile, come il diritto privato in genere, formalmente è finalizzato a ricomporre il conflitto, ma, di fatto, può acuire il conflitto stesso tramite le decisioni con cui si esprime[1].

[1] MARCHETTI, Dolo revocatorio e falsa allegazione, in Riv. Dir. Proc., 1960, p. 418; MARGARITELLI, Nota a Corte Cost. 24 aprile, n. 131, in Giur. cost, 1996, p. 1139; MARINELLI, I dadi del giudice Bridoye, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2002, p. 529; MASHAW, The supreme court’s due process calculus for administrative adjudication, in Mathews v. Elridge: Three factors in search of a Theory of value, University of Chicago Law Review, 1976, p. 46; MASHAW, Administrative due process: The quest for a dignitary Theory, in Boston University Law Rev., 1981, p. 885; MAZZARELLA, A proposito di oralità e testimonianza della parte, in Riv. Dir. Proc., 1962, p. 968; MAZZARELLA, Avvocato e procuratore (diritto processuale), in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 1988; MAZZARESE, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali, in Analisi e diritto, Torino, 1996, p. 126; MAZZARESE, Cognition and legal decisions remarks on Bulygin’s view, in Cognition and interpretation of law, a cura di Gianformaggio e Paulson, Torino, 1995, p. 120.

2. Processo civile e verità processuale

Nel momento stesso in cui si entra in un’aula civile occorre essere ben consapevoli delle ricadute, sul piano etico, di quella che viene definita come “verità processuale”, che è, in gran misura, artificiale. Questo aspetto non è bene che venga considerato una ovvietà tale da non essere più indagato. La questione fondamentale risiede nel “fatto”, nella sua materialità, portato davanti al giudice, e nella conseguente e complessa attività logica di sussunzione. Nella radicale contrapposizione tra giudizio di diritto e giudizio di fatto vi è una sostanziale, e per certi versi ineliminabile, distinzione tra il “fatto fisico” e il “fatto giuridico”. Nella dinamica processuale, la norma entra nel fatto, con il suo carico prescrittivo anche di natura etica, e con il suo significato, attraverso l’interpretazione.

Tuttavia, l’artificialità del fatto, prima che dalle prove, emerge dalla soggettività delle rappresentazioni di chi lo compie, lo subisce o lo osserva. Ogni fatto diventa narrazione e, in quanto tale, il dubbio lo investe, non esaurendolo nella sua immediata salvezza. Ne deriva che, nel campo del diritto, l’ambito processuale rischia di diventare il palcoscenico di una “storia legale”, portata in giudizio nelle sue varie fasi: la percezione dell’attore, la rielaborazione del convenuto, l’adattamento secondo i requisiti di “permeabilità” del sistema giuridico, il filtro delle prove, la ricostruzione del giudice. E a questi elementi possono aggiungersi il riesame di altri giudici fino alla Corte di Cassazione, il cui controllo sulla logicità del giudizio di fatto la porta ad “eliminare ogni restrizione nella sua competenza de iure e ad invadere totalmente la sfera del de facto[2].

L’esperienza di giurista pratico rivela che il fatto, oggetto del giudizio, non è mai oggettivo, tanto che la maggiore abilità dell’avvocato consiste proprio nel “costruire quel fatto e narrarlo con scelte coerenti con gli obiettivi perseguiti”[3]. All’origine delle pretese delle parti possono esserci sentimenti incoercibili, rancori, affetti, sensazioni e tutto questo deve essere razionalizzato, con gli strumenti processuali, nel momento in cui viene tradotto in domande distinte e sorrette da argomentazioni di natura logico-giuridica, tipica degli atti giudiziari[4]. Il processo civile può essere anche lo spazio dell’incomprensione, e non solo della comprensione, tra le parti e tra queste e il giudice[5].

Secondo parte della dottrina[6], nel nostro ordinamento, non esiste un dovere di verità delle parti processuali, dovere che non hanno neppure i difensori. Alla possibilità di inserire un dovere di verità nel processo civile pensarono ben tre progetti preliminari del codice: il progetto Chiovenda, il quale all’art. 20 disponeva che “nella esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il dovere di non dire consapevolmente cose contrarie al vero”; il progetto Carnelutti, il quale, all’art. 28, disponeva cosa analoga, e statuiva che “la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di non proporre pretese, difese ed eccezioni senza averne ponderato il fondamento”; ed, infine, il progetto preliminare Solmi, in forza del quale “le parti, i procuratori e i difensori hanno l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede”. Questa impostazione fu sottoposta a severe critiche non soltanto della dottrina ma anche dalla giurisprudenza. Queste generali rimostranze, volte a non inserire nel codice di procedura civile una norma che imponesse alle parti e ai loro difensori di dire la verità nel compimento degli atti, produssero quale conseguenza la soppressione di ogni riferimento ad un tale dovere nel progetto definitivo Solmi, il quale, al nuovo art. 29, si limitò a statuire, in contrasto con quanto prima si era affermato, che “le parti e i loro procuratori e difensori hanno il dovere di agire con probità e con lealtà”.

Nel testo definitivo il legislatore del codice introdusse il dovere di agire con lealtà e probità.

Nel nostro sistema processuale le dichiarazione delle parti hanno valore solo se contra se, quale confessione provocata o spontanea. Non vi è un principio di credibilità delle asserzioni delle parti che consentirebbe di considerarle veritiere, sino a prova contraria. La parte, come l’imputato nel processo penale, ha il diritto di non parlare e persino di mentire. La mancanza dell’obbligo per la parte di dire il vero, dunque, nasce dal diritto della parte di allegare solo i fatti a sé favorevoli secondo il principio dell’onere della prova, nell’ambito di un processo soggetto alla regola del contraddittorio. Diversa è l’ipotesi in cui il giudice debba adottare un provvedimento, senza la presenza contemporanea della parte contro la quale deve decidere, ossia i provvedimenti inaudita altera parte. In tal caso appare evidente che la parte che non dice la verità commette una condotta censurabile. Non è, però, vero che non esiste alcuna sanzione avverso la parte che dichiari il falso: l’art. 371 c.p., infatti, punisce severamente lo spergiuro. Piuttosto, la parte può riferire, in sede di interrogatorio libero, ciò che ritiene opportuno al giudice civile senza incorrere in alcuna violazione di norme procedurali. Peraltro la sentenza penale, secondo la quale il giuramento è dichiarato falso, non determina la nullità della decisione, resa sulla base della dichiarazione dello spergiuro[7].

Si delineano così i limiti tra giudicato penale nel giudizio civile, ossia la sentenza penale che indaga sullo spergiuro può determinare la richiesta di danni nascenti dal reato, e incidenza del giudizio civile sulla sentenza penale. Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all’ammissibilità della formula adottata in sede civile.

Il giudice penale non può interviene per valutare le condizioni di ammissibilità del giuramento, nell’ambito del processo civile. Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all’art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può essere messo nel nulla dalle successive vicende del processo civile, pur se tali da condurre all’invalidazione del giuramento medesimo. L’esistenza di una sanzione penale, per il caso di falso giuramento della parte, e non per dichiarazioni false comunque rese nel corso di un giudizio civile, è coerente con la funzione del giuramento quale prova legale. Il processo civile ha per oggetto diritti delle parti ed è sorretto dai principi di disponibilità della prova e di impulso di parte. Difficile conciliare, con tali principi, il dovere della parte a dire il vero e a sottoporre al giudice ogni circostanza o documento di cui sia a conoscenza o in possesso, anche se pregiudizievole per la propria posizione processuale.

L’interrogatorio delle parti deve svolgersi con estrema prudenza. Il giudice dovrà dimostrarsi neutrale rispetto alle parti e a conoscenza dei fatti di causa, tanto da dare ai litiganti la sensazione che il loro caso sia stato oggetto di sua puntuale attenzione; cercherà di comprendere gli esatti termini della questione, lasciando parlare le parti, ma impedendo il loro confronto diretto, frenando gli ardori dei difensori, ma non ostacolando quelle domande, da formularsi comunque attraverso di lui, utili a provocare ammissioni o non contestazioni. Con riguardo specifico alle quali, appare evidente la necessità di sollecitare prima le parti a confermare il contenuto dei rispettivi atti introduttivi, il che non significa limitarsi a chiedere se intendono riportarsi a quanto in essi affermato, ma richiamare puntualmente i singoli fatti negli stessi dedotti, e soltanto dopo sottoporre, a ciascuno dei litiganti, quegli episodi di vita che, dalla lettura della citazione, della comparsa di risposta e dei documenti allegati, in quel momento sembrano controversi ma, dopo il libero interrogatorio, potranno risultare pacifici. Le parti, peraltro, non possono tenere nel processo una condotta deliberatamente fraudolenta.

A tale proposito è opportuno ricordare l’istituto della revocazione della sentenza che ricorre anche nel caso di “dolo di una delle parti in danno dell’altra”, di cui all’art. 395 n. 1, c.p.c., allorquando si sia realizzata un’attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici e raggiri, idonea a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al Giudice l’accertamento della verità, non essendo sufficiente la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi difensiva e la mera violazione del dovere di lealtà e probità, di cui all’art. 88 c.p.c. Il fatto che le norme prevedano la caducazione di una sentenza resa a causa di una condotta processuale tale da indurre in errore, circa la verità dei fatti, il giudicante, e che ha impedito, nel contempo, il giusto diritto di difesa della controparte, depone per un dovere generico di verità. O meglio un dovere di mantenere la propria difesa in termini di correttezza processuale, senza deliberatamente mentire, allegare documenti falsi, manipolare i dati e gli eventi, così da sottoporre al giudice una verità che non corrisponde a quella reale, o tale da impedire di fatto il contraddittorio. Pertanto, non sarà sufficiente omettere alcune notizie utili alla decisioni, ma non indispensabili, o non indicare testi che possano essere informati sui fatti, perché in tal caso la controparte mantiene piena la facoltà di difesa, la facoltà di allegazione e il diritto alla prova diretta e contraria. La revocatoria non richiede una prova precostituita ma può verificarsi anche in presenza di un documento o di una testimonianza falsa. In relazione al dolo consistente nella fraudolenta utilizzazione di un documento o di una testimonianza falsi, “la domanda di revocazione di una sentenza pronunciata per effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra (art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.) non richiede l’esistenza di una prova precostituita; se tuttavia il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento o di una testimonianza, il nesso causale tra l’artificio della parte ed inganno del giudice è condizionato all’accertamento della falsità che, per un principio generale desumibile dall’art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., applicabile, per analogia, anche nell’ipotesi considerata, perché espressione della comune esigenza di evitare che il processo di revocazione si converta in una successiva istanza, non può essere compiuto nel giudizio di revocazione ma deve a questo precedere[8]. Del resto la Suprema Corte ha ritenuto che esistesse il dolo revocatorio in quella attività “intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri, che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa, tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, onde fuorviare il giudice nell’accertamento della verità processualmente rilevante”[9]

[2] DI DONATO, La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”, Milano, 2008; TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009.

[3] FERRARI, Etica del processo civile: profili generali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, pp. 480 e ss.

[4] PARETO, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Milano, 2007.

[5] CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Riv. proc. civ., 1950, I, pp. 2 e ss; TRUJILLO, Etica delle professioni legali, Bologna, 2013, Parte II.

[6] BOUDON, Il vero e il giusto, Bologna, 1997 (1995), p. 270; BOVE, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile“, in Riv. Dir. Proc. 2002, p. 479; BRACCIALINI, Garanti o no del risultato sostanziale? Spunti tardivi sul giusto processo, in Questione giustizia, 2005, p. 1208; BULYGIN, Sentenza giudiziaria e creazione del diritto, in L’analisi del ragionamento giuridico, a cura di Comanducci-Guastini, Torino, 1987, p. 309; CAIANIELLO, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione , in Riv. Dir. Proc. 2001, p. 42; CALAMANDREI, Processo e giustizia, in Riv dir proc., 1950, I, p. 282; CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, in Opere giuridiche, I, Napoli, 1965, p. 11; CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Riv Dir e Proc. Civ. 1939, I, p. 105; CALAMANDREI, Il processo come giuoco, in Riv. Dir. Proc., 1950, 30 CAPOGRASSI, Giudizio, processo, scienza, verità, in Riv.Dir.Proc., 1950, p. 1; CAPONI – PROTO PISANI, Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, 2001.

[7] CHIAVARIO, “Cultura italiana” del processo penale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: frammenti di appunti e spunti per una microstoria, in Riv. Int. Dir. Uomo, 1990, p. 433; CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1965; CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1933; CHIOVENDA, La natura processuale delle norme sulla prova e l’efficacia della legge processuale nel tempo, in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, p. 241; CIVININI, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le garanzie, in Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile: atti del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000, a cura di M.G. Civinini e C.M. Verardi, Angeli, Milano, 2001, p. 271; CIVININI, Verso un processo senza giudice?(ovvero, la durata dei processi e il ruolo del giudice civile), in Questione Giustizia 2001, p. 631.

[8] Cass. Civ. 29 maggio 1995 n. 6028; Cass. Civ. 10 marzo 2005 n. 5329; Cass. Civ. 30 agosto 2002 n. 12720; Cass. Civ. 19 giugno 2002 n. 8916; Cass. Civ. 22 gennaio 2001 n. 888.

[9] Cass. Civ. 24 marzo 2006 n. 6595.

3. Conclusioni

Per concludere non ogni falsità è considerata grave; in una certa misura, la mancanza di una sincerità completa è tollerata dall’ordinamento perché ritenuta inevitabile, ma la condotta che travalica il normale atteggiamento autodifensivo della parte è considerato illecito. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1, la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità[10].
A seguito alla revocatoria la parte danneggiata dalla sentenza e dalla condotta iniqua della controparte, potrà avanzare istanza di risarcimento dei danni subiti, anche per il prolungarsi della lite in altro modo risolta più celermente[11].

Inoltre, l’incertezza sull’esito del giudizio, soprattutto nella fase inziale dove molte posizioni restano coperte, può indurre ad una maggiore rigidità, proprio perché da un contesto di dubbio può sorgere qualsiasi comportamento. L’eccessiva relatività che caratterizza il processo civile si lega con l’altrettanta eccessiva relatività etica che spesso emerge nell’affrontarlo. A questi temi va tenuto in debito conto il fatto che i difensori, in quanto rappresentanti delle parti, ricoprono una posizione che è parziale per definizione. Certamente un avvocato non può e non deve falsificare un documento o sottrarlo dal fascicolo avversario[12]; allo stesso tempo non è tenuto a produrre un documento sfavorevole per il proprio assistito, magari sapendo che è l’unico esemplare disponibile, a patto che ciò non implichi affermare il falso ma eccepire che la tesi avversaria è priva di prove.

Come si vede, emerge con forza la questione secondo la quale l’etica processuale è relativa perché tende ad un fine strategico. Per ovviare a questa problematica alcuni[13] ritengono necessario ricorrere ad una ulteriore e meglio articolata normazione, in modo da limitare, il più possibile, il rischio di una deriva pericolosa nelle aule civili.

Tuttavia, è bene diffidare da un nuovo eccesso di regolamentazione procedurale. Può invece essere di aiuto la consapevolezza che nel processo civile, come nel diritto privato in genere, possa valere il principio del minimo etico, il quale implica che il diritto processuale civile non possa non prendere atto della moltitudine di orientamenti culturali presenti nella società contemporanea e ingabbiare l’azione civile con regole spesso incomprensibili ed involute, che possono costituire un incentivo alla violazione dei principi etici[14]. Il processo civile, dunque, è chiamato a garantire libertà di movimento all’interno di un quadro generale, ispirato alle norme costituzionali ed ai principi fondamentali del processo, volti a tutelare la parità di posizioni delle parti, la terzietà del giudice e la ragionevole durata dell’intera dinamica processuale[15].

Come si è più volte sottolineato, l’avvocato è al centro del conflitto e va impedito, entro i dovuti margini di libertà di forme e di procedure, che sia portato ad agevolare la propria parte assistita mediante violazione di etica processuale, la quale presenta un valore pubblico di primaria importanza, che non deve essere trascurato e che vede nell’indipendenza della professione forense e nei singoli un presidio fondamentale.

Sebbene anche i codici deontologici della professione forense corrano il rischio di vaghezza e di scarsa chiarezza, una tipizzazione degli obblighi deontologici, nel caso dell’avvocatura, è opportuna, così come l’etica forense è bene sia custodita dalla stessa categoria professionale.

Occorre muoversi nella direzione di consolidare, tra gli avvocati, una cultura specifica e convergente, capace di fungere da criterio di riconoscimento.

[10] Cass. Civ. 27 settembre 2007, n. 20346; Cass. Civ. 17 agosto 1990, n. 8342; Cass. Civ. 2 giugno 1983, n. 3768; Cass. Civ. 6 marzo 1982, n. 1418; Cass. Civ. , sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5522, in Giust. civ. 2008, 6, p. 1411.

[11] TREVES, Spirito critico e spirito dogmatico, Milano, 2009.

[12] FEBBRAJO, L’etica dell’avvocato come ordinamento, in Sociol. Dir., XII, 1985, pp. 85 e ss.

[13] IRTI, Il salvagente della forma, Roma – Bari, 2007; LUHMANN, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, a cura di Febbrajo, Milano, 1995; TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico, a cura di Febbrajo-Pennisi, Milano, 1996.

[14] GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull’abuso dell’azione giudiziale, Milano, 2004; OLGIATI, L’etica dell’avvocato come ordinamento, in Sociol. Dir., XII, 1985, pp. 35 e ss.

[15] BARBERIS, Etica per giuristi, Roma-Bari, 2006; TARUFFO, L’abuso del processo. Profili generali, in Atti del XXVIII Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2012, pp. 129 e ss.

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