Al via il fascicolo sanitario elettronico: pubblicato il regolamento

Redazione 12/11/15
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Sulla G.U. n. 263 dell’11 novembre 215 è stato pubblicato il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, recante il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.

Come si apprende dal sito del Ministero della Salute, il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura.

Nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali, il Fascicolo consentirà non solo al paziente di poter disporre facilmente di tutte le notizie relative al suo stato di salute, ma permetterà al medico di accrescere la qualità e tempestività delle decisioni da adottare.

Il modello di Fascicolo consentirà inoltre di evitare, attraverso i resoconti, l’incrocio dei dati e la trasparenza di essi, di evitare inefficienze e contribuirà a migliorare la programmazione, il controllo e la valutazione del sistema sanitario nel suo complesso, in un contesto sia italiano che europeo.

I contenuti del fascicolo sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi.

Il nucleo minimo uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, è costituito dai seguenti dati e documenti:

a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito;

b) referti;

c) verbali pronto soccorso;

d) lettere di dimissione;

e) profilo sanitario sintetico;

f) dossier farmaceutico;

g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

I possibili dati e documenti integrativi sono ulteriori componenti del fascicolo sanitario elettronico, la cui alimentazione è funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali:

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);

b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);

c) cartelle cliniche;

d) bilanci di salute;

e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale;

f) piani diagnostico-terapeutici;

g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;

h) erogazione farmaci;

i) vaccinazioni;

l) prestazioni di assistenza specialistica;

m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);

n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;

o) certificati medici;

p) taccuino personale dell’assistito di cui all’articolo 4;

q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale;

r) autocertificazioni;

s) partecipazione a sperimentazioni cliniche;

t) esenzioni;

u) prestazioni di assistenza protesica;

v) dati a supporto delle attività di telemonitoraggio;

z) dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;

aa) altri documenti eventualmente rilevanti.

Il fascicolo sanitario elettronico può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, che conserva il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima dell’alimentazione del fascicolo stesso che successivamente, garantendone la confutabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari che li hanno generati.

 

Si allega il testo integrale del regolamento di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178.

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