Ai fini della giurisdizione rileva il vizio dell’atto di esecuzione forzata

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Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell’atto di esecuzione forzata, e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata.

Il caso ordinanza n. 30756/2018 Cassazione Civile – Sezioni Unite

La Commissione Tributaria Regionale sollevava conflitto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto contro l’Agenzia della Riscossione a seguito di riassunzione, da parte della contribuente, conseguente alla declaratoria, da parte del GOT del Tribunale, che quale giudice dell’esecuzione della procedura avente ad oggetto l’opposizione al pignoramento presso terzi, aveva declinato la giurisdizione.

La Commissione Tributaria Provinciale riteneva escluse dalla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2 D.Igs 546/92, le controversie aventi ad oggetto gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Le Sezioni Unite, rilevata l’ammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione proposto, dichiarano la giurisdizione del Giudice tributario.

La decisione

Prima di richiamarsi a due recenti pronunce, il Consesso rileva che «Non è controverso che l’esecuzione concernesse pretese di natura tributaria (imposte dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione di successione del dante causa C.G.).Tra i motivi dell’opposizione sollevati dalla contribuente avverso il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente per la riscossione viene dedotta., la decadenza della notifica della cartella esattoriale».

Poi afferma la giurisdizione del giudice tributario «in forza del condivisibile arresto di questa Corte che ha rilevato che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”(Cass. Sez., Sentenza n. 13913 del 05/06/2017, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11481 del 11/05/2018)».

Le Sezioni Unite chiariscono meglio: «Infatti l’impugnazione dell’atto di pignoramento è strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa (nel caso di specie la decadenza) e non un vizio proprio degli atti di pignoramento; trattasi della soluzione in concreto praticabile per far valere il vizio della cartella ed arrestare la procedura esecutiva in considerazione delle limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, previste dall’art. 57 d.p.r. 602/1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità va interpretata nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al Giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al Giudice tributario, impugnando, unitamente al pignoramento, la cartella di pagamento per mancata notificazione o per eccepirne la decadenza (cfr Cass. S.U., 5.6.2017 n. 13916)».

Ciò che rileva al fine di individuare la giurisdizione è, principalmente, «il dedotto vizio dell’atto di esecuzione forzata, cioè, nel caso di specie, la decadenza della notifica della cartella esattoriale (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.)».

Per la Cassazione, «la soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 Cost., è data dal riconoscimento della facoltà per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all’atto di precetto (atto successivo), ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Igs 546/92».

E, infatti, «L’art. 19, comma 3, D.Igs n. 546/92 prevede un’ipotesi d’impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile “non conosciuto” unitamente al successivo atto notificato e, quindi, “conosciuto” al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità; la eccepita decadenza della cartella di pagamento rende, quindi, il pignoramento impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria.»

Osservazioni

Per le Sezioni Unite, non ha neppure rilievo se la decadenza sia maturata o meno, e se non possa essere eccepita per mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, in quanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della decadenza o della notificazione della cartella.

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Giurisprudenza rilevante

Cass. SS.UU. 13916/2017
Cass. 13913/2017
Cass. 11481/2018

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 14-12-2018
Art. 2 – Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie … attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s. 19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, del presente articolo “nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”.”
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo “nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 8 – 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/2010, n. 7) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” e, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, “l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.
Art. 19 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l’avviso di accertamento del tributo;
b) l’avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l’avviso di mora;
e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
Permalink al Testo Integrale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Vigente al: 14-12-2018
Art. 57 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile – 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile

Graziotto Fulvio

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