Agevolazioni per le assunzioni dal 1° gennaio 2022

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Quali sono già attuabili e quali sono in attesa della conferma?

di Massimiliano Matteucci e Alberto Spano

Siamo quasi arrivati al termine dell’anno 2021, molte aziende si interrogano sulla concreta applicabilità degli sgravi contributivi anche per l’anno 2022, soprattutto in relazioni alle trasformazioni dei contratti in essere e per i nuovi contratti che sono in partenza per il 2022.

Va subito precisato che le agevolazioni contributive introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 30 Dicembre 2020 n. 178) che hanno consentito ai datori di lavoro privati, anche qualora non assumessero la natura di imprenditori, di poter assumere personale dipendente beneficiando di importanti sgravi contributivi, necessitano di ulteriore preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea per poter essere materialmente fruite anche nel corso del 2022.

Quello sopra delineato è il quadro generale che si prospetta anche nel 2022 per poter fruire delle agevolazioni contributive che abbiamo imparato a conoscere nel corso del 2021, prendendo come parametro di riferimento il contenuto della Legge n. 178/2020 e successive circolari e messaggi esplicativi dell’Inps, emanati per rendere operative le diverse agevolazioni contributive previste.

Indice:

  1. Esonero per assunzioni di under 36
  2. Esonero donne
  3. Decontribuzione Sud
  4. Conclusioni

Esonero per assunzioni di under 36

L’esonero contributivo under 36 di cui all’articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020, ha offerto la possibilità ai datori di lavoro privati di poter assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età anagrafica inferiore a 36 anni (35 anni e 364 giorni) a condizione che alla data dell’assunzione agevolata non fossero mai stati destinatari di un contratto a tempo indeterminato né con il datore di lavoro attualmente interessato ad assumerli, né con precedenti datori di lavoro (in sostanza non devono aver intrattenuto rapporti a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa)

Lo sgravio in oggetto, riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, ha durata pari a 36 mesi (48 se l’assunzione viene effettuata da aziende la cui sede di lavoro è ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e consiste in un esonero contributivo pari al 100% della quota contributiva carico datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad Euro 6.000,00 annui.

Al riguardo, si precisa che la Commissione Europea, con decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha approvato il suddetto esonero per assunzioni e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2021, termine finale di operatività del Temporary framework.

Il messaggio Inps n. 3389 del 07-10-2021, in tal senso, ha chiarito in modo esplicito che per quanto attiene alle assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco temporale 01/01/2022 – 31/12/2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

Esonero donne

L’esonero contributivo donne di cui all’articolo 1, commi 16-19, della legge 178/2020, confermato con decisione C (2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, sempre per assunzioni (a termine o a tempo indeterminato), e trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, ha consentito ai datori lavoro privati di poter assumere donne, questa volta a prescindere dal requisito anagrafico e di residenza, a patto che la risorsa interessata dall’assunzione agevolata fosse priva di un impiego regolarmente retribuito negli ultimi 24 mesi.
Il concetto di “privo di impiego” si può riassumere secondo il seguente schema:

  • Non aver intrattenuto nei 24 mesi antecedenti all’assunzione un’attività lavorativa di tipo subordinato legata ad un contratto di durata superiore a 6 mesi;
  • Non aver intrattenuto una collaborazione coordinata e continuativa da cui sia derivato un reddito superiore ad Euro 8.145,00;
  • Non aver svolto attività di lavoro autonomo dalla quale derivi un reddito di Euro 4.800,00

Altra categoria di donne destinatarie dello sgravio contributivo donna, sono quelle con età anagrafica over 50, con anzianità di disoccupazione pari almeno a 12 mesi.

Per quanto attiene alla durata temporale dell’agevolazione in trattazione, di misura pari ad un massimale di Euro 6.000,00 annui, la stessa è di 18 mesi in caso di assunzione perfezionata a tempo indeterminato, ovvero di una durata fino ad un massimo di 12 mesi nell’ipotesi in cui l’assunzione venga perfezionata apponendo un termine finale al contratto di assunzione. Oltre il 12° mese di assunzione, infatti, l’agevolazione contributiva non è più fruibile a patto che non si decida di trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato: in questo caso, vengono concessi ulteriori 6 mesi di sgravio contributivo, per un massimo di 18 mesi di agevolazione.

Anche per lo sgravio contributivo donne l’Inps, con messaggio n. 3809 del 05/11/2021, ha confermato l’operatività dello stesso per assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31/12/2021, mentre per il 2022 le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Decontribuzione Sud

La decontribuzione Sud, disciplinata dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020 è stata autorizzata con Decisione C (2021) 1220 fino al del 18 febbraio 2021, che ha concesso l’applicazione della misura fino al 31 dicembre 2021.

Le Regioni rientranti nel beneficio sono Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nella circolare Inps n. 33 del 22/02/2021 si ribadisce che la decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni sopra menzionate, con la specifica che per “sede di lavoro” deve intendersi l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Per lo sgravio in oggetto, l’esonero contributivo è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore sino al 31 dicembre 2025;
  • 20% della contribuzione previdenziale carico datore per il biennio 2026 – 2027;
  • 10% della contribuzione previdenziale carico datore per il biennio 2028 – 2029.

Ricordiamo che sia l’under 36, sia l’esonero donne sono stati entrambi istituiti per il biennio 2021-2022, mentre la decontribuzione sud resterà in vigore fino al 2029 con misure le differenziate, come sopra indicato

L’utilizzo di sgravi contributivi in assenza di ulteriore autorizzazione Ue potrebbe comportare un blocco del flusso Uniemens Inps in fase di controllo, e, quindi, all’impossibilità dell’invio dello stesso con conseguente temporanea inapplicabilità della misura, salvo poi poterla recuperare nei periodi successivi alla formalizzata autorizzazione.

Conclusioni

La prudenza e la cautela nell’applicazione di esoneri ed agevolazioni diventa sempre imprescindibile per non trovarsi nella complicata situazione di vedere disconosciuti gli sgravi ottenuti.

Per questo motivo sarebbe preferibile applicare le agevolazioni descritte solo all’atto della nuova e necessaria autorizzazione della Commissione Europea, in modo da avere la conferma della piena operatività dell’agevolazione stessa.


Rimani aggiornato!

Dott. Massimiliano Matteucci

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