La Cassazione chiarisce che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa può estendersi al concorrente privo dello scopo agevolatore, se consapevole della finalità del compartecipe. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge in relazione all’articolo 416-bis.1. cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione di associazione mafiosa
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” si estende al concorrente nel reato (sebbene a date condizioni)
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1. La questione: violazione di legge in relazione all’articolo 416-bis.1. cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione di associazione mafiosa
Il Tribunale di Palermo confermava un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, relativamente ai reati di cessione, detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati dalla circostanza cui all’art. 416-bis.1. cod. pen..
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’articolo 416-bis.1. cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione di associazione mafiosa. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non essendo a sua volta animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019).
3. Conclusioni: la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” si estende al concorrente nel reato (sebbene a date condizioni)
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” si estenda al concorrente nel reato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva (seppur a date condizioni) a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” ha natura soggettiva, riguardando i motivi a delinquere, e si estende al concorrente nel reato che, pur privo di tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal coautore.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se tale circostanza concerni anche colui che concorre nel reato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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