Affitto di fondi rustici- Provvedimenti cautelari possessori – Sezioni Specializzate agrarie–– Competenza – Esclusione (art. 26 l. 11/71).

sentenza 18/01/07
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L’estensione della competenza delle Sezioni Specializzate agrarie ai provvedimenti cautelari in materia di affitto di fondi rustici è espressamente limitata, dall’art. 26 della l. n. 11/71, a quelli di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, tra i quali non possono essere ricompresi quelli di natura possessoria, in virtù anche del diverso ambito di tutela propria di tali giudizi, in cui non sono contemplati, se non ad colorandam possessionem, i titoli alla base del possesso esercitato, essendo pertanto irrilevante, a questi fini, l’esercizio da parte del ricorrente del possesso in virtù di un contratto di affitto di fondo rustico.   
 
  
 
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato,
nella causa civile n. 1423/05 promossa da T. Giovanni contro la O.V. di *********** & ********* per ottenere, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il ripristino dell’erogazione dell’acqua dal pozzo sito sul fondo di proprietà della resistente al fine di poter irrigare le colture presenti sul proprio fondo, sito nel Comune di P., c.da F.;
letti gli atti ed i documenti allegati;
sentite le parti e le persone informate sui fatti;
visto il provvedimento emesso inaudita altera parte il 30.9.2005, con il quale, ai sensi degli artt. 669 ter, 669 sexies, 700 e 703 c.p.c., è stato ordinato alla società resistente, nella persona del legale rappresentante, l’immediato ripristino dell’erogazione dell’acqua in favore del ricorrente;
visti gli artt. 1168 c.c. e 703 e ss. c.p.c.;
sciogliendo la riserva in atti;
OSSERVA
la domanda avanzata dal ricorrente – fatto salvo ogni diverso e più approfondito accertamento nella fase ordinaria del giudizio di merito – appare fondata e come tale meritevole di tutela.
Preliminarmente, la stessa deve essere riqualificata come domanda di reintegra nel possesso della servitù di attingere acqua dal fondo e dal pozzo della società resistente, avendo il ricorrente lamentato, nel ricorso introduttivo, la perdita del possesso del relativo diritto, attraverso l’asserito distacco da parte di ***********, del contatore della luce che consentiva l’erogazione dell’acqua ed avendo chiesto il ripristino della situazione preesistente all’illegittimo spossessamento.
Collocata la fattispecie nell’ambito giuridico che le compete, sempre in via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata da parte resistente nella memoria conclusionale, in quanto l’estensione della competenza delle Sezioni Specializzate agrarie ai provvedimenti cautelari in materia di affitto di fondi rustici, è espressamente limitata, dall’art. 26 della l. n. 11/71, a quelli di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, tra i quali non possono essere ricompresi quelli di natura possessoria, in virtù anche del diverso ambito di tutela propria di tali giudizi, in cui non sono contemplati, se non ad colorandam possessionem, i titoli alla base del possesso esercitato, essendo pertanto irrilevante, a questi fini, l’esercizio da parte del ricorrente del possesso in virtù di un contratto di affitto di fondo rustico.   
Quanto al merito, a parere di questo giudice sussistono tutti i presupposti cui l’art. 1168 c.c. subordina l’invocata tutela possessoria.
Deve essere rigettata, in primis, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società resistente, tra l’altro sollevata dalla stessa solo in sede di memoria finale, in quanto per pacifica giurisprudenza, l’azione di reintegra possessoria può essere esercitata tanto nei confronti dell’autore materiale dello spoglio quanto dell’autore morale, intendendosi per tale sia il mandante, sia il soggetto che abbia successivamente approvato gli atti di spoglio, traendone profitto con il fare propri gli effetti della lesione possessoria nella consapevolezza dell’illiceità dell’atto, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili (cfr. Cass. n. 7775/01; Cass. n. 11916/00; Cass. n. 1222/97).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’autore dello spoglio sarebbe da individuare nella persona di ***********, il quale, dalla documentazione in atti (cfr. visure camerali ed istanza di concessione per la derivazione ed utilizzo di acque sotterranee ad uso irriguo, prodotte da parte resistente), risulta essere tanto titolare dell’omonima ditta individuale, quanto unico socio accomandatario e, come tale, amministratore e legale rappresentante della O.V. di *********** & *********, società proprietaria sia del fondo concesso in affitto al ricorrente (F.M. 78, particella 156, cfr. contratto stipulato in data 16.10.2003), sia di quello ove risulta collocato il pozzo di derivazione dell’acqua irrigua, (part. 72, cfr. relazione a firma del dott. C., all. fasc. resistente, la quale costituisce comunque, in questa fase sommaria, uno degli elementi di convincimento, a prescindere dalle osservazioni che verranno di seguito svolte sulla utilizzabilità della testimonianza resa in udienza dal perito agrario).
Si deve pertanto ritenere che, assunta in ipotesi l’illecita condotta di spoglio da parte dell’A., anche la società dallo stesso rappresentata ed amministrata ne fosse a conoscenza e che avesse tratto implicitamente giovamento dallo spoglio verificatosi in danno del ricorrente, quantomeno in termini di risparmio di spesa per il venir meno della fornitura idrica a carico del pozzo ubicato nel fondo di sua proprietà.    
Quanto agli altri elementi costitutivi dell’illecito possessorio, risulta pacifica la condotta materiale di spoglio occulto posta in essere dal resistente nei confronti del ricorrente, consistita nel distacco, da parte dell’A., del contatore della luce per la messa in funzione del motore dell’acqua – che consentiva la somministrazione dell’acqua dal pozzo sito nella particella 72 al fondo oggetto del contratto di affitto, per il tramite delle condutture d’acqua allacciate a tale fonte – e nella chiusura delle valvole che portavano l’acqua dalla tubatura principale alle derivazioni sul fondo del ricorrente. Si osserva che tale condotta, descritta in sede di sommarie informazioni dal teste T. Gaspare, fratello del ricorrente e svolgente mansioni di operaio nel suo fondo, non è oggetto di contestazione da parte della resistente, la quale ha eccepito soltanto la liceità della stessa, sul presupposto della mancata previsione contrattuale del diritto dell’affittuario all’allaccio alla rete idrica della proprietaria, nonché dell’insussistenza dell’animus possidendi della relativa servitù, assumendo che il ricorrente abbia usufruito della mera detenzione solo in virtù dei rapporti di cortesia e di buon vicinato con l’A..
In merito alla prima di tali obiezioni, si osserva che non è in questione, in questo giudizio, il diritto soggettivo del ricorrente di attingere l’acqua dal pozzo di proprietà della società resistente – eccezione avente natura petitoria che non può avere ingresso, ai sensi dell’art. 705 c.p.c., in questa fase, in quanto attiene allo ius possidendi e non allo ius possessionis dell’istante – ma solo l’effettivo esercizio da parte di quest’ultimo, prima dello spoglio, di un rapporto di fatto con il fondo della resistente equivalente al godimento di una servitù di attingere acqua e di passaggio della relativa conduttura idrica sulla sua proprietà, esercizio contestato da quest’ultima solo dal punto di vista del requisito soggettivo dell’animus e non invece da quello della suo effettivo svolgimento prima del distacco del contatore (cfr. pag. 7 della relazione C., in cui vengono descritte le opere realizzate per l’allaccio al pozzo). D’altre parte, la dedotta mancata previsione, tra le clausole contrattuali, della facoltà in esame, appare spiegabile proprio con la circostanza allegata dalla O.V.del mancato rilascio, al momento della stipula, della concessione regionale per la derivazione ed utilizzo di acque sotterranee ad uso irriguo, la cui istanza è stata avanzata all’ente preposto il giorno stesso della sottoscrizione del contratto (cfr. documentazione relativa allegata al fascicolo della resistente). L’assenza della concessione può avere così condizionato non soltanto il tenore dell’accordo contrattuale dal punto di vista del riconoscimento all’affittuario della servitù in esame, conferitagli invece di fatto sul presupposto del probabile rilascio dell’autorizzazione, ma anche determinato l’assenza della previsione di un corrispettivo per l’uso dell’acqua e la pattuizione delle asserite condizioni favorevoli di prezzo per l’affittuario, rispetto ai prezzi medi praticati per terreni analoghi aventi natura irrigua.
Quanto al profilo soggettivo del possesso, poi, l’installazione della conduttura idrica con tutte le derivazioni che portavano l’acqua al fondo coltivato dal T. (cfr. descrizione a pag. 6 della perizia C.) ed il suo allaccio al pozzo della O.V.al momento della stipula del contratto di affitto, di comune accordo con l’A. (circostanza, quest’ultima, riferita dal teste T. Gaspare) non lascia spazio all’interpretazione di parte resistente di un uso dell’acqua a titolo di mero atto di cortesia da parte del concedente in favore del vicino, trattandosi di un’opera strutturale complessa ed articolata (nella citata perizia si precisa che l’erogazione dell’acqua alle colture dell’affittuario avviene mediante manichette forate da 2 lt all’ora sistemate nel solco, una condotta principale che preleva l’acqua dal pozzo della particella 72, corre lungo la proprietà della O.V.e va ad alimentare la condotta secondaria e quindi le ali gocciolanti, un sistema di filtraggio delle acque ed un fertirrigatore per la somministrazione degli elementi nutritivi: cfr, anche, le fotografie allegate agli atti) che in tanto ha ragion d’essere in quanto è finalizzata proprio ad attingere acqua dal pozzo in esame, elemento questo che permette di desumere che la volontà delle parti fosse proprio quella di consentire l’esercizio stabile da parte del ricorrente della servitù di prelievo idrico per l’irrigazione delle proprie colture ortofrutticole che necessitavano di un continuo rifornimento di acqua (cfr., in merito, la relazione C. sulle colture presenti sul fondo). Del resto la parte la resistente non prova il ricorso da parte del T. a sistemi alternativi di irrigazione che possano spiegare la collocazione di un sistema di condutture di tale portata, indicandone soltanto l’utilizzabilità in linea teorica nella relazione del proprio tecnico di fiducia. Né può ritenersi rilevante, ai fini della prova del pieno possesso, la circostanza che il pozzo fosse collocato sul fondo della società convenuta e non su quello del ricorrente, a differenza di quanto affermato nell’ordinanza emessa inaudita altera parte
In merito alla natura dello spossessamento realizzato dall’A., appaiono poi sussistere gli elementi oggettivi dello spoglio violento, attraverso il distacco del contatore della luce che azionava la pompa di alimentazione del circuito irriguo e la chiusura delle valvole che portavano l’acqua dalla tubatura principale alle derivazioni sul fondo del ricorrente e clandestino, avendo l’A. realizzato la condotta di spoglio nella consapevolezza della contraria volontà del possessore, in quel momento assente.
 Come sopra accennato in punto di efficacia della prova raccolta, si osserva che non è utilizzabile in questa sede la deposizione resa del teste C., in quanto assunta alla presenza del sostituto del procuratore di parte resistente privo della delega scritta del “dominus”, necessaria ai fini della validità dell’attività processuale compiuta dal difensore, ai sensi dell’art. 9 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578. Per costante giurisprudenza, la nullità degli atti compiuti in tali ipotesi dal sostituto viene sanata solo a seguito del loro compimento senza che la parte o il giudice abbiano prima rilevato la relativa questione (cfr. Cass. n. 2458/94; Cass. n. 6541/90; Cass. n. 5330/85), circostanza questa che non si è verificata nel caso di specie, dove la parte ricorrente ha sollevato l’eccezione prima dell’audizione dei testi all’udienza del 30.11.2005. In assenza di un procuratore della parte munito dello ius postulandi (non potendosi ritenere tale potere conferito retroattivamente a seguito della delega scritta prodotta agli atti solo all’udienza successiva a quella di assunzione della prova, pur recante data precedente a quest’ultima), si deve ritenere applicabile l’art. 208 c.p.c., con conseguente dichiarazione di decadenza dal mezzo istruttorio della parte che non si è presentata all’udienza fissata per la sua assunzione (Cass. n. 17766/04; Cass. n. 3690/04; Cass. n. 7865/00).
Nessuna decisione deve essere infine adottata in merito al danno alle colture impiantate sul fondo del ricorrente in conseguenza della condotta di spoglio, avendo lo stesso riservato espressamente all’instaurando giudizio di merito l’azione relativa al suo accertamento.
Ritenuto, pertanto, che la condotta posta in essere dalla resistente configuri uno spoglio e che il ricorrente abbia diritto alla reintegra nel possesso della servitù sottratta, dovendo pertanto essere confermata l’ordinanza emessa inaudita altera parte, con la sola modifica relativa all’esatta ubicazione del pozzo dal quale viene attinta l’acqua
P.Q.M.
– a conferma del provvedimento adottato inaudita altera parte, dispone l’immediata reintegrazione del ricorrente nel possesso della servitù di attingere acqua per l’irrigazione delle colture impiantate sul proprio fondo, dal pozzo di proprietà della resistente sito nel terreno iscritto al NCT del Comune di P. al F.M. 78, particella 72;
– dichiara chiusa la fase interdittale e fissa per la prosecuzione del giudizio di merito l’udienza del 12.4.2006 ore 9.30, concedendo a parte resistente, termine sino a venti giorni prima della suddetta udienza per le eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento.
 Mazara del Vallo, 12.1.2006                                     
                                                                                             Il G.D.
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