Affidamento della prole e sottrazione di minori

Redazione 04/12/18
Scarica PDF Stampa
L’affidamento dei figli in caso di divorzio, così come in caso di separazione, è disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

In caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.

L’affidamento in sede di divorzio

In sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, attraverso l’affido condiviso, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, attraverso l’affidamento esclusivo, sempre tenendo conto dell’esclusivo interesse dei minori.

Il giudice determina anche i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ogni genitore, fissando la misura e il modo con il quale gli stessi dovranno contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e alla loro educazione.

Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento

L’assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie, ad esempio quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze.

L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare direttamente a loro, quando non abbiano adeguati redditi personali.

L’articolo 155 quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.
A volte può succedere che si verifichino casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori.
Un esempio classico è determinato dalla sottrazione compiuta dal genitore che non rispetta modalità e tempi stabiliti dal giudice per l’affidamento della prole in caso di separazione dei coniugi.
Il genitore che non fa vedere al coniuge il figlio, oppure che lo trattiene più del dovuto, rischia di incorrere in una denuncia per sottrazione di minori.

Sottrazione di minore

Il reato verrà integrato se la privazione dell’affidamento è seria e prolungata.
Non si realizza se il genitore non affidatario accompagni il figlio dal genitore affidatario con un’ora o due di ritardo.
Per potersi parlare di sottrazione di minori ci deve essere un comportamento più “forte”, ad esempio il divieto assoluto di visita imposto al genitore che gode, per provvedimento del giudice, dell’affidamento, oppure nel cambiare residenza portando il bambino senza nessun accordo con l’altro genitore.

Volume consigliato

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento