Adozione dei single: la Cassazione esorta il legislatore ad intervenire

Redazione 01/04/11
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Con la sentenza n. 3572/2011 la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per invitare
il legislatore ad intervenire in materia di adozione di minori da parte di soggetti
non coniugati, pur con tutte le cautele il caso impone. Nelle parole della Corte
"il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari
circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione
di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione
legittimante"; nella stessa sentenza la Suprema Corte precisa che nulla in
contrario è previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1967 che contiene
le linee guida in materia di adozione.
La Cassazione ha approfittato di un caso alquanto particolare sottoposto alla
sua attenzione per "esortare" il Parlamento ad intervenire. La ricorrente
(single) aveva ottenuto l’adozione di una minore in Russia nel 2005; successivamente
aveva ottenuto un provvedimento di adozione negli Stati Uniti (da un Tribunale
dello Stato della Columbia) dove aveva soggiornato per oltre due anni. Successivamente
la donna aveva chiesto il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione
statunitense, negato dalla Corte di Appello di Genova, almeno con la formula piena.
Quest’ultima aveva, infatti, dichiarato efficace il provvedimento di adozione
soltanto come adozione "non legittimante". Si tratta di un’ipotesi particolare
di adozione contemplata dall’art. 44 della L. 184/1983, e che prevede la possibilità
di adottare un minore anche per chi non possiede i requisiti indicati dall’art.
7 della stessa legge.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione. Quest’ultima
ha confermato la decisione della Corte genovese affermando che "deve escludersi
che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere il
riconoscimento in Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con
effetti legittimanti".

Redazione

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