Accolta dall’UE la richiesta italiana che prevede l’applicazione dell’inversione contabile con riguardo al mondo della telefonia cellulare

Pompeo Umberto 09/12/10
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Nella riunione del 18 ottobre scorso il Consiglio Economia e Finanza dei 27 ministri stati membri (Ecofin), con la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, ha autorizzato1 la Germania, l’Italia e l’Austria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

Il placet del Consiglio è formalizzato in una decisione che mutua il contenuto della COM(2010)175 del 26 aprile 20102, con la quale vengono autorizzate a imporre il reverse charge nelle transazioni concernenti telefoni mobili, dispositivi a circuito integrato e loro componenti anche Austria e Germania, mentre al Regno Unito è accordata la proroga dell’analoga misura di cui fruisce già da tempo3.

L’obiettivo posto in essere, ribadito nel comunicato stampa n. 16572/10 del 22 novembre 2010 del Consiglio dell’Unione Europea4, è quello di porre rimedio al fenomeno delle cosiddette “frodi carosello” e di quelle perpetrate tramite società cartiere. Il fenomeno delle frodi IVA, da tempo oggetto di analisi da parte degli organi comunitari, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, è tanto più preoccupante allorché dalla lettura dei dati ufficiali contenuti nel rapporto dell’Olaf5 (Office europèen de Lutte Anti-Fraude – l’organismo indipendente a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea), emerge che l’Italia spicca per essere il paese che nel 2009 ha denunciato all’UE il valore più elevato di irregolarità accertate dai 27 Stati membri e per l’impegno, tra i più efficaci in Europa, nel contrastare il fenomeno delle frodi6.

Dalle informazioni contenute nel Vies (Vat information exchange system: il sistema elettronico di scambio dati sull’Iva intracomunitaria) l’Agenzia delle Entrate ha potuto rilevare, solo nel 2009, uno scostamento di circa 12,8 miliardi di euro fra il volume delle cessioni operate da parte di soggetti passivi Iva residenti negli altri stati membri della Ue nei confronti di soggetti passivi nazionali e l’ammontare degli acquisti dichiarati dagli operatori italiani7.

La pratica dell’evasione e dell’elusione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale. Può altresì provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza pregiudicando il funzionamento del mercato interno.

In linea generale, la persona tenuta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA é il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dalla Germania, dall’Italia e dall’Austria è rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, nonché alcuni prodotti correlati.

In questi settori commerciali numerose sono le imprese che evadono il fisco non versando l’IVA dopo la vendita dei loro prodotti. Gli acquirenti, tuttavia, in quanto soggetti passivi che hanno diritto a detrazione e sono in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno “schema a carosello”, senza alcun versamento IVA all’erario.

La “frode carosello”, che nella sua forma più semplice si sostanzia in una catena di transazioni commerciali tra soggetti stabiliti in diversi Stati dell’Unione Europea nella quale si interpone un soggetto fittizio (“cartiera”) che acquista beni da un soggetto estero per poi rivenderli sul territorio nazionale, omettendo di versare all’Erario l’imposta addebitata in rivalsa al cessionario, sfrutta essenzialmente il meccanismo connesso al regime transitorio di imposizione Iva nel Paese di destinazione previsto dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e mira ad ottenere un’indebita detrazione o rimborso dell’iva, anche se non versata.

La denominazione trova origine proprio in ragione del moltiplicarsi dei passaggi, molto spesso meramente cartolari, tra soggetti diversi. Mano a mano che questi si moltiplicano i controlli diventano più difficili e, conseguentemente, difficili divengono le ricostruzioni del circuito fraudolento teso ad occultare la connessione diretta tra la cartiera ed il cessionario effettivo.

Il sistema coinvolge almeno tre soggetti passivi di imposta e si basa sull’interposizione tra il cedente ed il reale cessionario di un soggetto artatamente costituito al solo scopo di acquisire cartolarmente le merci (missing trader)8.

In genere accade che il trasporto dei beni ed il regolamento delle transazioni avviene direttamente tra il fornitore comunitario e il soggetto interponente. L’interposto, all’atto della rivendita, non versa l’Iva all’Erario, guadagna una piccola provvigione come compenso per l’attività svolta e scompare entro pochi mesi dall’inizio dell’attività per eludere i possibili controlli dell’Amministrazione finanziaria9.

Il comune presupposto delle tante varianti dello schema su esposto è rappresentato dall’acquisto della merce da parte del soggetto che realizza la frode senza che vi sia un effettivo esborso di Iva10. Alla perdita finanziaria per l’Erario si associano anche i risvolti che incidono sulla leale concorrenza economica. In effetti, il cessionario (vero deus ex machina dell’operazione), per effetto del minor prezzo pagato rispetto a quello “normale” di mercato, è in grado di vendere il bene ad un importo notevolmente più basso rispetto ai suoi concorrenti (al limite scontato dell’intero importo di Iva evasa) espandendo rapidamente la propria quota di mercato a detrimento degli operatori virtuosi11.

Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l’importo dell’IVA dovuta.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta (COM(2009) 511), che modifica la direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, tesa a consentire l’applicazione temporanea del meccanismo dell’inversione contabile per contrastare le frodi che si riscontrano nell’ambito degli scambi dei certificati di emissioni e nelle operazioni concernenti determinati beni a rischio di frodi, mediante una deroga accordata dal Consiglio in base all’articolo 395 della Direttiva IVA12.

Con il comunicato stampa del 22 novembre13 dell’Ecofin si è dato avvio parziale, per i telefoni cellulari e i circuiti integrati, alla disposizione già introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento fiscale14, ma non operativa perché subordinata a uno specifico intervento comunitario. Permane, invece, nel regime ordinario (in quanto non contemplata dalla deroga) la fattispecie della cessione di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere, menzionata alla lettera d) dell’ articolo 17, comma 6, DPR 633/1972.

Questo meccanismo, che entrerà in vigore non prima del 2001, ha l’obiettivo primario della salvaguardia dell’introito fiscale il quale viene versato dallo stesso soggetto che detrae l’imposta piuttosto che da un cedente che potrebbe scomparire senza versare l’IVA dovuta. In altre parole, il soggetto debitore dell’Imposta sul Valore Aggiunto non è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni (regola generale) ma il soggetto passivo che acquista, eliminando la possibilità teorica di commettere una frode.

Obiettivo della deroga richiesta dalla Germania, dall’Italia e dall’Austria è rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, nonché alcuni prodotti correlati. Quello che desta perplessità è l’assenza, per l’Italia, di una soglia all’applicazione dell’inversione contabile. Mentre per Austria, Germania e Regno Unito15 l’obbligo scatta solo per le transazioni non inferiori a 5mila euro e pound – così configurando una misura principalmente volta a colpire le transazioni all’ingrosso – per il nostro Paese non è stato previsto alcun limite, talché si potrebbe pensare ad un’applicazione del sistema anche alle cessioni al minuto effettuate nei confronti di soggetti passivi.

E considerato che rientrano nella deroga anche gli accessori connessi a cellulari e computer, il rischio è che possano essere oggetto di inversione contabile obbligatoria anche le transazioni di ammontare irrisorio.

 

 

Pompeo Umberto

 

1 Ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

2 Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione rispettivamente il 3 agosto 2007, il 23 dicembre 2009 e il 17 febbraio 2010, l’Italia, la Germania e l’Austria hanno chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2010, il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 9107/10 del 28.04.2010

3 decisione 2007/250/CE

4 3047th Council meeting, Brussels, 22 November 2010: “It adopted a decision authorising Germany, Italy, Austria and the UK to apply a reversal of tax liability for the payment of value-added tax (VAT) on mobile telephones and integrated circuit devices, as a means of better tackling VAT fraud.”

5 Annual Report 2010 European Anti-Fraud Office. Luglio 2010

6 Report from the Commission to the council and the european parliament. Protection of the European Union’s financial interests-Fight against fraud-Annual Report 2009. 14 luglio 2010

8 Caratteristiche del missing trader: presenta acquisti provenienti in larghissima maggioranza da Paesi appartenenti alla UE; spesso si tratta di acquisti realizzati nei confronti di un unico soggetto economico; molto spesso ha un fatturato realizzato pressoché esclusivamente nei confronti di un unico soggetto economico “distributore”; presenta posizioni a debito Iva che non provvede ad estinguere , neppure in parte; non ha una reale sede operativa; è privo di qualsiasi consistenza patrimoniale; è caratterizzato da una “vita” alquanto breve, siccome – di norma – viene cancellato dal registro delle imprese dopo non più di un paio d’anni di attività con l’estero; molto spesso non presenta le dichiarazioni fiscali e non deposita i bilanci.

9 L’Esecutivo comunitario, nel documento COM(2004) 260, punto 3.2.2, illustra chiaramente lo schema adottato: la frode si configura nel seguente modo: una cosiddetta ‘società intermedia (A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una ‘società fittizia’ (B) in un altro Stato membro. La società (B) acquista le merci senza pagare l’IVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata ‘broker’. La ‘società fittizia’ incassa l’IVA sulle vendite fatte al ‘broker’, ma non versa l’IVA all’Erario e scompare. Il ‘broker’ (C) chiede il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati presso B. Di conseguenza, la perdita finanziaria per l’Erario è pari all’IVA pagata da C a B. In seguito, la società C può dichiarare una fornitura intracomunitaria esente alla società (A) e quest’ultima può, a sua volta, effettuare una fornitura intracomunitaria esente a (B) ed il ciclo della frode si ripete.”

10 Schemi più evoluti prevedono la presenza di uteriori soggetti “filtro” detti buffer che, adempiendo regolarmente agli obblighi Iva, ostacolano l’attività di controllo e repressione delle frodi rendendo meno evidente la connessione esistente tra il missing trader e l’interponente.

11 Cfr. anche il paragrafo VI delle conclusioni dell’Avvocato generale del 14 marzo 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, – Kittel-Computime e, Recolta Recycling

12 Il Consiglio ECOFIN ha approvato il 2 dicembre 2009 soltanto la parte della proposta riguardante le quote di emissione di gas a effetto serra.

13 Almeno fino al 2013: “The Council reached political agreement on a draft decision aimed at enabling certain member states to better tackle fraud with regard to the payment of value-added tax (VAT) on mobile telephones and integrated circuit devices and their components. The decision will:- by derogation from article 193 of directive 2006/112/EC: allow Germany, Italy and Austria to implement, on an optional and temporary basis, a reversal of tax liability as regards the payment of VAT on domestic supplies of those products; – by amendment to decision 2007/250/EC: extend the period of validity of an existing authorisation for the United Kingdom. The aim is to close off certain forms of tax fraud, in particular so-called carousel schemes whereby goods are traded several times by different suppliers without VAT being paid to the tax authorities. Applying a “reverse charge” principle, the draft decision will allow, until 31 December 2013 in all four countries, liability for the payment of VAT on those goods to be shifted from the supplier (as normally required by EU rules) to the customer.”

14 L’art 17 del DPR 633/1972: 5) In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25; 6) Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: […] b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori.

15 Nell’aprile 2007 è stata concessa una deroga al Regno Unito per l’applicazione di una misura di questo tipo alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato (decisione 2007/250/CE del Consiglio). La misura, limitata nel tempo, scadeva il 30 aprile 2009. Tale scadenza è stata successivamente modificata e portata al 30 aprile 2011 dalla decisione 2009/439/CE del Consiglio. Il Regno Unito ha chiesto che tale scadenza sia uniformata a quella delle misure proposte per la Germania, l’Italia e l’Austria.

Pompeo Umberto

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