Accettazione tacita dell’ eredità

Scarica PDF Stampa
Com’è noto, l’eredità di una persona deceduta si acquista con l’accettazione, che può essere pura e semplice o con beneficio di inventario.

Volume consigliato

L’accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che mai avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (c.f.r. www.avvocatoandreani.it).
La casistica, esaminata dalla nostra giurisprudenza, è tra le più varie.

Così, ad esempio, è stato stabilito che ” si ha accettazione tacita di eredità, nell’ipotesi di esperimento delle azioni volte al reclamo o alla tutela della proprietà di beni ereditari ed al risarcimento per la loro mancata disponibilità”, poichè, trattandosi di azioni travalicanti il semplice mantenimento dello stato di fatto, il chiamato come tale non avrebbe il diritto di proporle (C.f.r. Cass. 22 Luglio 2004, n. 13738).

Ancora, con una proposta negoziale di divisione, la Cassazione ha avuto modo di stabilire che, “ai sensi dell’articolo
476 cod. civ., assumono rilievo soltanto gli atti e i comportamenti ad evidenza negoziale, posti in essere dal successibile in ordine ai beni ereditari, tra i quali rientra una proposta di contratto” (C.f.r. Cass. 11 ottobre 1977, n. 4328).

Così, dunque, una richiesta di divisione, da parte del singolo chiamato, può assurgere ad accettazione tacita.
Laddove, tuttavia, la stessa costituisca, come evidenziato, proposta contrattuale.

Le pronunce della Suprema Corte

Anche con riferimento a altre fattispecie, come la riscossione di un rateo di pensione o dello stipendio o di un credito di lavoro, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi.

E così, si ritiene che “compie atto di accettazione tacita dell’eredità il chiamato che riscuote l’importo di assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito, non essendola riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario” (C.f.r. Cass. 5 novembre 1999, n. 12327; Conforme: Trib. Macerata 3 Dicembre 2002) (C.f.r., pertutti i riferimenti anche giurisprudenziali: Campagnolo, “Le successioni Mortis Causa” Ed. UTET, pagg. 180 ss.).
Una recentissima ordinanza di Cassazione, la numero 20878 del 2020 ha invece avuto modo di analizzare il caso del pagamento di una multa.

In questo caso, tuttavia, è stato stabilito che non si è in presenza di accettazione tacita di eredità.
Tra i presupposti della decisione, i giudici hanno avuto modo di stabilire che ” il pagamento della sanzione pecuniaria,relativa al verbale per violazione al Codice della Strada, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’articolo 1180 cod. civ., l’adempimento del terzo, non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità.”

Trattandosi, inoltre, di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero neppure qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti.
In tema di responsabilità civile per danni alla circolazione, come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità, le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell’autovettura , obbligata a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, fondata sul certificato di proprietà, o sull’eventuale accettazione di eredità, nel caso in esame, che, ancorchè non trascritto, dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo all’acquirente.

Pertanto, per la specificità del bene che cade in successione, non solo è necessario un qualcosa di espresso, come il Pubblico Registro automobilistico e le relative trascrizioni e pubblicità, ma, conformemente a questa ordinanza, deve essere ricordato che non tanto si è in presenza di atti conservativi dell’eredità, quanto del pagamento di debiti veri e propri.
In questo senso, dunque, il pagamento di una multa non può assurgere a accettazione tacita di eredità.

Volume consigliato

Michele Vissani

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento