Accesso al pubblico impiego

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La giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3998), pur in presenza di un diverso orientamento del giudice ordinario (v. Cass. sez. lav., 11 agosto 2008 n. 21509) afferma che gli artt. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 724 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, in modo da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero “medio tempore” resisi disponibili, nei limiti della pianta organica.

Tali disposizioni, dunque, sono rivolte esclusivamente all’Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell’azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all’ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti.

Cassano Giuseppe

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