Abolita l’Infibulazione

Pavone Mario 16/02/06
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Il termine "infibulazione" deriva dal latino "fibula" che significa spilla (1).

Esso definisce una procedura mutilativa nella quale la vagina ? parzialmente chiusa approssimativamente all’altezza della met? delle grandi labbra attraverso una sutura che lascia solo un piccolo passaggio per l’urina e il sangue mestruale. La rimozione del clitoride pu? o non pu? essere inclusa.

L?infibulazione viene praticata in societ? a carattere patriarcale, in cui la donna viene considerata un essere inferiore, con una sessualit? da reprimere e da condannare: al di l? di motivazioni religiose (l?infibulazione? ? infatti praticata in societ? di religione islamica, cattolica, ebraica, politeista e allo stesso tempo condannata in ognuna di esse), la sessualit? femminile ? vista come un istinto impuro, che deve essere controllato: garantisce la verginit? della donna, ne riduce il desiderio sessuale, impedisce la masturbazione.

In questo modo una donna contribuisce a salvaguardare l?onore della famiglia, ne preserva l?integrit?. E questa diventa una componente cos? essenziale della propria vita da far dimenticare il carattere di sevizia proprio dell?infibulazione, come violazione fondamentale dei diritti umani, per trasformarla invece nella discriminante fra onore e disonore, dimenticando cos? la sofferenza, la privazione della propria naturale sessualit?, la naturale condizione di subordinazione che sta alla base di pratiche di questo genere.

La donna a questo punto ritiene naturale vivere privata della propria essenza e "persona", in favore della integrit? e dell?onore familiare. Desidera essere infibulata per evitare l?emarginazione, perch? la sua vita societaria possa essere uguale a quella delle altre donne, perch? possa essere dolorosa come quella delle altre donne.

Nella tradizione le mutilazioni genitali femminili non sono considerate un atto di violenza sul minore, ma un segno di attenzione e cura della famiglia verso la bambina: la donna non escissa ? stata una bambina di cui nessuno si ? preso cura.

Una donna non infibulata, anche se vergine, difficilmente pu? trovare marito.(2)

Si tratta,dunque,di una procedura inumana e non rispettosa dell’integrit? fisica della donna, simile a quella della circoncisione per l’uomo, a lungo (e tuttora) erroneamente ritenuta, da diverse culture e religioni, una pratica che favorisce l’igiene e la purificazione.

Per contro,ogni caratteristica anatomica dell’uomo e della donna ha una precisa funzionalit?. La modifica, specialmente nelle parti genitali ? dovuta a visioni culturali repressive e limitative.

Sono almeno 40 i paesi in cui ? diffusa la pratica delle mutilazioni sessuali sulle bambine: ogni anno, due milioni di piccole vittime vanno ad aggiungersi ai 130 milioni di donne che vivono col marchio di questa ferita. L’Africa sub-sahariana, da est a ovest, ? l’area di maggiore diffusione: Sudan, Somalia e Mali soprattutto, ma anche gran parte dell’Africa occidentale, l’Egitto, le zone meridionali della penisola araba, e pi? raramente alcune zone dell’Asia sud-orientale.

L’OMS ha distinto le mutilazioni in 4 tipi differenti a seconda della gravit? per il soggetto:

  1. Circoncisione o infibulazione as sunnah: si limita alla scrittura della punta del clitoride con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche

  2. Escissione al uasat: asportazione del clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra

  3. Infibulazione o circoncisione faraonica o sudanese: asportazione del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale.

Nel quarto tipo sono inclusi una serie di interventi di varia natura sui genitali femminili.

Queste pratiche sono eseguite in et? differenti a seconda della tradizione: per esempio nel sud della Nigeria si praticano sulle neonate, in Uganda sulle adolescenti, in Somalia sulle bambine.

Ovviamente, mentre la prima ? puramente simbolica e non comporta quasi nessuna conseguenza, le altre e soprattutto la terza ledono gravamente sia la vita sessuale sia la salute delle donne, ed ? contro quest’ultima che si adoperano i movimenti per l’emancipazione femminile, soprattutto in Africa.

L’infibulazione faraonica ? spesso considerata parte di alcune culture religiose, ma in realt? ? frutto di culture sociali maschiliste, e si pratica in societ? di religione islamica, cattolica, ebraica e politeista. Anche il padre del Kenya moderno, Yomo Keniatta, difese l’infibulazione come una pratica culturale importante. Molti sostengono che tale pratica sia prescritta in alcune ahadith del profeta Maometto che disse ad un operatrice che stava praticando l’intervento ad una bambina, "taglia ma non distruggere", ma non c’? prova di ci? perch? l’infibulazione ha origini molto pi? antiche.

I rapporti sessuali, attraverso questa pratica, vengono impossibilitati fino alla defibulazione, che in queste culture, viene effettuata direttamente dallo sposo prima della consumazione del matrimonio.?

Dopo ogni parto viene effettuata una nuova infibulazione per ripristinare la situazione prema trimoniale.La pratica dell’infibulazione faraonica ha lo scopo di conservare e di indicare la verginit? al futuro sposo e di rendere la donna una specie di oggetto sessuale incapace di provare piacere nel sesso.

Le conseguenze per la donna sono tragiche, in quanto perde gran parte del piacere sessuale a causa della rimozione del clitoride e i rapporti diventano dolorosi e difficoltosi, spesso insorgono cistiti, ritenzione urinaria e infezioni vaginali (3).

Al momento della "cerimonia" le ragazzine pi? grandi non devono gridare: sarebbe una prova negativa, farebbero vergognare i loro genitori. "Se piangi non sei degna di tuo padre", cantano le donne del villaggio.

All’uscita le piccole trovano i tam tam ad accoglierle: ? una festa. "Se non sei escissa non hai amici, non hai diritto a farti corteggiare da nessun ragazzo, non puoi comportarti da donna".

Sette giorni per rimarginare la ferita, altrimenti si va in ospedale. Se si sopravvive in quella stanzetta buia, lontane da casa, spesso lontane dai genitori, dopo essere state tagliate con un coltellino arrugginito senza nessuna anestesia.

In effetti esistono anche altri tipi di mutilazioni dei genitali femminili presenti in diverse aree culturali: la sunna, pi? lieve, che incide su una parte soltanto della clitoride, l’escissione, che comporta una clitoridectomia totale.

Recentemente, tra le comunit? di immigrati in Europa e Nord America, sono stati segnalati molti casi.
In queste culture non aver subito la mutilazione genitale significa isolamento sociale: i Bambara, una delle etnie del Mali, chiamano "bikaloro" le bambine o donne non infibulate e questo ? un gravissimo insulto, che vuol dire esseri privi di ogni maturit?.

I casi denunciati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanit?) sono tra i 100 e i 130 milioni.

In Somalia l’et? normale per un matrimonio ? 12-16 anni, circa 10 anni dopo l’infibulazione.

La poligamia ? permessa e il divorzio facile da ottenere. Il matrimonio ? organizzato dalla famiglia della sposa in cambio di denaro o merci.

Dopo che l’affare ? stato concordato, la madre o la sorella dello sposo esaminano la ragazza per constatare se l’infibulazione ? intatta (poca importanza viene data all’imene che ? difficile da visualizzare).

Il matrimonio ? impossibile da consumare a causa della barriera generata chirurgicamente, allora lo sposo o i parenti della sposa allargano l’apertura vaginale con un piccolo coltello cos? che i rapporti sessuali possano avere luogo. E’ responsabilit? delle parenti femminili dello sposo di esaminare la sposa poche settimane dopo il matrimonio e, se necessario, allargare l’apertura vaginale.

L’allargamento fatto per la consumazione del matrimonio non ? sufficiente per permettere il parto. Perci?, in quel momento, l’infibulazione deve essere ancora allargata.

Questa incombenza ? generalmente svolta dalla nonna.Dopo il parto l’infibulazione deve essere ripetuta.

Talvolta si verificano infezioni e emorragie quando l’infibulazione ? praticata, ma si tratta di casi abbastanza rari. In certi casi si formano delle cisti.Ritenzioni urinarie sono altre complicazioni che si possono verificare.

In Africa gli stessi uomini di potere stanno attuando delle campagne anti-infibulazione dichiarando che loro non hanno permesso che le loro figlie venissero sottoposte a tale rito barbarico, sperando fare esempio al popolo e di eliminare piano piano questa terribile tradizione sanguinaria.

Fortunatamente, anche nei paesi dove ? tradizionalmente pi? praticata vi sono entit?, anche governative, che la combattono, come il Commissariato per la Promozione delle Donne in Mali.
Il problema ? stato avvertito anche in Italia specie in alcune comunit? di immigrati provenienti dall?Africa.

E? emerso che in Italia vivono alcune decine di migliaia di donne infibulate e, ogni anno, numerose bambine con genitori provenienti soprattutto dai paesi dell’Africa sub-sahariana rischiano di essere sottoposte a questo rituale.

Secondo alcune ricerche effettuate tra le donne immigrate sarebbero oltre 40 mila nel nostro Paese le donne che hanno subito mutilazioni sessuali, e ogni anno almeno 6 mila bambine di eta’ compresa fra i 4 e i 12 anni sono sottoposte a questo tipo di violenza.

Per lo pi? si tratta di immigrate di origine somala e nigeriana e delle loro figlie. Non esiste nella nostra legislazione una norma esplicita che vieti la mutilazione sessuale.

Solo tre paesi in Europa, Regno Unito, Svezia e Norvegia, sino ad oggi avevano vietato specifica mente questa pratica.

In Italia, nei rari casi in cui venivano sporte denunce,per stroncare il fenomeno si applicavano gli articoli 582 e 583 del codice penale, relativi alle lesioni personali.

In conseguenza,il Legislatore italiano ? intervenuto con decisione in questa delicata materia abolendo le pratiche di infibulazione con la? Legge 09.01.2006 n? 7,( in G.U. del 18.01.2006) recante ”Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. (4)

Finalmente,con la nuova Legge il nostro Paese si ? dotato di uno strumento indispensabile per contrastare una delle pratiche ancestrali pi? cruente e nocive per la salute fisica e psichica delle donne e delle bambine che la subiscono.

L’approvazione della legge contro le mutilazioni genitali femminili, al di l? delle sanzioni penali, rappre senta,inoltre,l’occasione per far emergere dalla clandestinit? una pratica che si sta progressivamente radicando anche in Italia, come in altri paesi occidentali, e di cui pochi conoscono le implicazioni a livello sanitario e sociale.

Le nuove norme hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrit? fisica.

Con l?entrata in vigore della Legge,chiunque praticher? l’infibulazione sar? punito con la reclusione da 4 a 12 anni,ai sensi del nuovo art.583-bis introdotto nel Codice Penale.

La? pena verr? aumentata di un terzo se la mutilazione verr? compiuta su una minorenne nonch? in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e’ diminuita fino a due terzi se la lesione e’ di lieve entita’.

Le disposizioni si applicano altresi’ quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

In tal caso, il colpevole e’ punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Agli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) che praticheranno l’infibulazione sara’ interdetto l’esercizio della professione.

Infatti, in base all?art. 583-ter che introduce la pena accessoria.? La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e’ data comuni cazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

Altre sanzioni sono previste per l?Ente nella cui struttura ? commesso il delitto introdotto dall?art.583-bis per il quale ? prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e’ altresi’ revocato l’accreditamento.

Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1,si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo".

Il testo varato dal Parlamento prevede inoltre la promozione di campagne di informazione rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate tali pratiche al fine di diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona e il divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile ed ”allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche” vietate.

Lo stesso ministero della Salute, ancora d’intesa con quelli dell’Istruzione, dovra’ poi emanare linee-guida per la formazione di figure professionali che operino nelle comunita’ nelle quali sono in uso queste pratiche e per realizzare una ”adeguata politica di interventi” sia per la prevenzione sia per la riabilitazione delle donne e delle bambine gia’ sottoposte alle mutilazioni.

Verr? istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonche’ a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita’ di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

Ostuni, Gennaio 2006

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NOTE

(1) v. su Benessere.com,rubrica Sessuologia

(2) v. kore.it/infibulazione

(3) v. vikipedia.org/infibulazione

(4) pubblicata da Altalex.it,20 Gennaio 2006

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LEGGE 9 gennaio 2006, n.7

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

(G.U. n. 14 del 18-1-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrita’ della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.
(Attivita’ di promozione e coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita’ promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita’ svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita’ acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attivita’ svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3.
(Campagne informative)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita’, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanita’, e con le comunita’ di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia’ noti e rilevati localmente.

2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per le pari opportunita’ e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonche’ ad altre figure professionali che operano con le comunita’ di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attivita’ di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia’ sottoposte a tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)

1. E’ istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonche’ a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita’ di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e’ diminuita fino a due terzi se la lesione e’ di lieve entita’.
La pena e’ aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e’ commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e’ punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e’ data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
2. All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo straniero" e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".

Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)

1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche’ a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta’ minore.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura e’ commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e’ altresi’ revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3".

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Pavone Mario

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