A quale giudice bisogna rivolgersi per ottenere da parte dell’amministrazione beneficiaria lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in regime di anticipata occupazione del sedime aeroportuale (cauz

Lazzini Sonia 17/01/08
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La domanda di svincolo del deposito cauzionale (pari a complessivi euro 2.424.091,42) corrisposto ex art. 17, III comma, del d.l. n. 67/97 concerne una pretesa creditoria, che ha consistenza di diritto soggettivo, la cui cognizione è devoluta, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 11205 del 14 novembre del Tar Lazio, Roma a cui può essere assimilata la richiesta di svincolo di cauzioni sia prestate a fronte di autorizzazioni statali sia delle cauzioni definitive a fronte di appalti pubblici
 
< Ritenuto che con il presente ricorso ex art. 21 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dalla legge 21/7/2000, n. 205, la ALFA. S.p.a., attuale titolare della gestione totale dell’Aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino in forza di convenzione del 9/12/2002, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla richiesta di svincolo dei depositi cauzionali versati, nel periodo che va dal giugno 1998 al giugno 2003, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 17 del d.l. 25/3/1997, n. 67 (convertito nella legge 23/5/1997, n. 135) e dell’art. 3 del d.m. 11/3/1998, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in regime di anticipata occupazione del sedime aeroportuale;
 
Considerato che il rito in materia di silenzio è esperibile solamente nelle materie per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (in termini, tra le tante, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17/9/2002, n. 4002; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4/11/2005, n. 2092; T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 30/7/2007, n. 7180), atteso che anche l’istituto sostanziale si radica nella discrezionalità dell’azione amministrativa ed è volto a costituire l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nelle ipotesi in cui detto obbligo non derivi da norme di relazione che disciplinano il rapporto (Cons. Stato, Sez. IV, 5/10/2004, n. 6489; 6/4/2004, n. 1873; 8/5/2003, n. 2421);
 
Considerato altresì che, a fronte della posizione di diritto soggettivo a cui attiene la pretesa originaria dell’interessato, l’eventuale attivazione del procedimento del silenzio rifiuto non viene ad incidere sulla natura della posizione giuridica in discussione, non potendo la constatazione dell’inerzia operare la degradazione dell’interesse sostanziale non soddisfatto;
 
Ritenuto che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, la domanda di svincolo del deposito cauzionale (pari a complessivi euro 2.424.091,42) corrisposto ex art. 17, III comma, del d.l. n. 67/97 concerne una pretesa creditoria, che ha consistenza di diritto soggettivo, la cui cognizione è devoluta, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario;
 
Ritenuto infatti che detta cauzione, prevista, come premesso, in funzione della anticipata occupazione del bene demaniale, ed a garanzia della destinazione dei diritti (per l’uso dell’aeroporto) percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, nonché all’attività di gestione aeroportuale, perde la sua ragion d’essere, e diviene dunque indebita, al momento del conseguimento della gestione totale aeroportuale, e della verifica del corretto utilizzo delle somme introitate a norma dell’art. 17, II comma, dello stesso d.l. n. 67/97;>
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11205 del 14 novembe 2007 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
 
REPUBBLICA    ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
 
Composto dai Magistrati:
 
*****                   ******                                 Presidente
 
******               *******                            Componente
 
*******               *******                              Componente relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 7243 del 2007 Reg. Gen. proposto da ALFA. – Gestione.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti *************** e ********************, presso il secondo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Varrone n. 9;
 
 
CONTRO
 
– Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
 
– E.N.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
 
per l’accertamento
 
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’******** sulla richiesta di svincolo dei depositi cauzionali versati sul capitolo di entrata 3563 – art. 5 – del bilancio dello Stato (già capitolo di entrata 2618 – Capo 7 fino al 21/12/1998), per la causale indicata, fino al 31/5/2003, pari a complessivi euro 2.424.091,42, ovvero, in subordine, fino alla data del 29/5/2002 pari a complessivi euro 1.830.962,04 e per la contestuale nomina di un commissario ad acta che vi provveda in sostituzione delle Amministrazioni competenti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore, nella camera di consiglio del 25/10/2007, il Cons. ***************;
 
Udito l’Avv. ******* per la ricorrente, e l’Avv. dello Stato Di Palma per le Amministrazioni resistenti;
 
Ritenuto che con il presente ricorso ex art. 21 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dalla legge 21/7/2000, n. 205, la ALFA. S.p.a., attuale titolare della gestione totale dell’Aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino in forza di convenzione del 9/12/2002, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla richiesta di svincolo dei depositi cauzionali versati, nel periodo che va dal giugno 1998 al giugno 2003, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 17 del d.l. 25/3/1997, n. 67 (convertito nella legge 23/5/1997, n. 135) e dell’art. 3 del d.m. 11/3/1998, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in regime di anticipata occupazione del sedime aeroportuale;
 
Considerato che il rito in materia di silenzio è esperibile solamente nelle materie per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (in termini, tra le tante, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17/9/2002, n. 4002; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4/11/2005, n. 2092; T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 30/7/2007, n. 7180), atteso che anche l’istituto sostanziale si radica nella discrezionalità dell’azione amministrativa ed è volto a costituire l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nelle ipotesi in cui detto obbligo non derivi da norme di relazione che disciplinano il rapporto (Cons. Stato, Sez. IV, 5/10/2004, n. 6489; 6/4/2004, n. 1873; 8/5/2003, n. 2421);
 
Considerato altresì che, a fronte della posizione di diritto soggettivo a cui attiene la pretesa originaria dell’interessato, l’eventuale attivazione del procedimento del silenzio rifiuto non viene ad incidere sulla natura della posizione giuridica in discussione, non potendo la constatazione dell’inerzia operare la degradazione dell’interesse sostanziale non soddisfatto;
 
Ritenuto che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, la domanda di svincolo del deposito cauzionale (pari a complessivi euro 2.424.091,42) corrisposto ex art. 17, III comma, del d.l. n. 67/97 concerne una pretesa creditoria, che ha consistenza di diritto soggettivo, la cui cognizione è devoluta, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario;
 
Ritenuto infatti che detta cauzione, prevista, come premesso, in funzione della anticipata occupazione del bene demaniale, ed a garanzia della destinazione dei diritti (per l’uso dell’aeroporto) percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, nonché all’attività di gestione aeroportuale, perde la sua ragion d’essere, e diviene dunque indebita, al momento del conseguimento della gestione totale aeroportuale, e della verifica del corretto utilizzo delle somme introitate a norma dell’art. 17, II comma, dello stesso d.l. n. 67/97;
 
Ritenuto conseguenzialmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
 
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.10.2007.
 
***********************
**************************, Est.

Lazzini Sonia

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