A fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’impo

Lazzini Sonia 09/09/10
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A fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell’immediata esclusione

La stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti

le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti

nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell’esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell’adempimento, contribuendo a provocare l’errore dell’impresa ricorrente

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la procedura aperta indetta dal Comune di Rocca d’******* per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, inizialmente culminata nell’aggiudicazione in favore della Controinteressata, avendo quest’ultima totalizzato 56,50 punti a fronte dei 52,00 punti conseguiti dalla seconda classificata RICORRENTE. S.p.A.;

Rilevato, ai fini che in questa sede rilevano, che, in sede di riedizione della gara a seguito di ordinanza cautelare n. 2373/2008 del Consiglio di Stato, l’amministrazione ha disposto l’esclusione dalla procedura non solo dell’originaria aggiudicataria, che non aveva versato il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ma anche della seconda classificata, Ricorrente s.p.a., che aveva invece versato un importo di euro 50,00, pari alla metà dell’importo massimo che le istruzioni operative impartite dall’Autorità stabiliscono per le gare di valore indeterminato;

qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato

Ritenuto che le censure mosse dall’appellante avverso la statuizione di prime cure che ha confermato la legittimità di detta ultima esclusione, sono suscettibili di positiva valutazione alla stregua dei rilievi che seguono:

a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;

b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico l’esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili.

c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell’esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell’adempimento, contribuendo a provocare l’errore dell’impresa ricorrente, che ha quantificato l’importo del contributo in ragione dell’importo specifico ricavabile sulla base del valore dell’appalto arguibile ai sensi dell’art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato;

d) a fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell’immediata esclusione (cfr., in termini, l’indirizzo interpretativo assunto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008);

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente accoglimento, nella parte che qui rileva, del ricorso di primo grado e conseguente annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto l’esclusione dell’appellante dalla procedura;

 

a cura di *************

 

riportiamo qui di seguito la decisione numero 4478 del 12 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 04478/2010 REG.DEC.

N. 01292/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2009, proposto da:
Ricorrente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso Avv. Luponio in Roma, via M. Mercati, 51;

contro

Comune di Rocca D’Evandro, in persona del Sindaco pro temporeb rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ****************** in Roma, via Fonteiana, 85;

nei confronti di

Controinteressata Scpa;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI :Sezione I n. 19209/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati ************ e *****;

 

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge n 1034/1971;

Rilevato che il giudizio ha ad oggetto la procedura aperta indetta dal Comune di Rocca d’******* per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, inizialmente culminata nell’aggiudicazione in favore della Controinteressata, avendo quest’ultima totalizzato 56,50 punti a fronte dei 52,00 punti conseguiti dalla seconda classificata RICORRENTE. S.p.A.;

Rilevato, ai fini che in questa sede rilevano, che, in sede di riedizione della gara a seguito di ordinanza cautelare n. 2373/2008 del Consiglio di Stato, l’amministrazione ha disposto l’esclusione dalla procedura non solo dell’originaria aggiudicataria, che non aveva versato il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ma anche della seconda classificata, Ricorrente s.p.a., che aveva invece versato un importo di euro 50,00, pari alla metà dell’importo massimo che le istruzioni operative impartite dall’Autorità stabiliscono per le gare di valore indeterminato;

Ritenuto che le censure mosse dall’appellante avverso la statuizione di prime cure che ha confermato la legittimità di detta ultima esclusione, sono suscettibili di positiva valutazione alla stregua dei rilievi che seguono:

a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;

b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico l’esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili.

c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell’esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell’adempimento, contribuendo a provocare l’errore dell’impresa ricorrente, che ha quantificato l’importo del contributo in ragione dell’importo specifico ricavabile sulla base del valore dell’appalto arguibile ai sensi dell’art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato;

d) a fronte dell’inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l’amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell’immediata esclusione (cfr., in termini, l’indirizzo interpretativo assunto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008);

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente accoglimento, nella parte che qui rileva, del ricorso di primo grado e conseguente annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione ha disposto l’esclusione dell’appellante dalla procedura;

Considerato, infine, che la peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

***************, Presidente FF

Filoreto **********, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

***************, Consigliere

********************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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