(a cura di:) Esami di avvocato: la competenza sulle controversie spetta al Tar Lazio

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Palazzo Spada torna ad occuparsi degli esami per l’abilitazione alla professione forense e lo fa con la decisione n. 5615/07 (depositata lo scorso 26 ottobre).
La controversia risolta dai giudici di piazza Capo di Ferro attiene al ricorso proposto da un aspirante legale che si era rivolta al Tar Calabria poiché contestava il provvedimento di non ammissione alle prove orali della sessione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2006, in corso presso la Corte d’appello di Catania. La ricorrente, inoltre, aveva impugnato insieme al verbale con il quale il ministero della Giustizia aveva stabilito i criteri di valutazione degli elaborati anche il decreto di abbinamento delle sedi di Catanzaro e di Catania.
 Il dicastero di via Arenula ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che l’impugnazione del provvedimento di definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e del decreto ministeriale di abbinamento delle sedi, poiché provenienti da un organo centrale dello Stato con carattere generale, radica la competenza territoriale del Tribunale amministrativo della Capitale.
Il Consiglio di Stato non ha avuto dubbi: la competenza è del Tar capitolino. Infatti, spiegano i consiglieri di Stato, il verbale con il quale ai sensi dell’articolo 1bis della legge 180/03 la Commissione centrale presso il ministero della Giustizia ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali non limita la sua efficacia alla sola regione di residenza dell’aspirante legale. Ma si estende, continua il Supremo organo di Giustizia amministrativa, all’intero territorio nazionale. Per cui la contestuale impugnazione del verbale e del provvedimento di esclusione implicano la devoluzione al Tar Lazio della competenza a conoscere della controversia nel suo complesso.
 
AVV. ****************
 
 
N.5615/2007
Reg. Dec.
N.7397 Reg. Ric.
Anno 2007
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A  N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al n. 7397 dell’anno 2007, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, e dalle COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LE CORTI D’APPELLO DI CATANZARO E DI CATANIA, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
…………., non costituita nella presente fase di giudizio;
per regolamento di competenza
sul ricorso n. 824/07 proposto dinanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 16 ottobre 2007 il Presidente ****************;
Nessuno compare per le parti;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La dr.ssa …………… ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento di non ammissione alle prove orali della sessione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2006, in corso presso la Corte di Appello di Catania, unitamente al verbale con il quale la Commissione centrale presso il Ministero della giustizia ha stabilito i criteri di valutazione degli elaborati e al decreto ministeriale di abbinamento delle sedi di Catanzaro e di Catania.
Con atto ritualmente notificato il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che l’impugnazione dell’atto di definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e del decreto ministeriale di abbinamento delle sedi, in quanto provenienti da un organo centrale dello Stato ed aventi carattere generale, radica la competenza territoriale del Tar del Lazio, sede di Roma.
Mancando l’adesione della ricorrente, l’adìto Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, ritenendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come, infatti, già rilevato in fattispecie identiche alla presente (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1575; id., 29 dicembre 2005, n.7556), il verbale con il quale, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 9, legge 18 luglio 2003, n.180, la Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia ha proceduto alla definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell’esame di avvocato non limita la sua efficacia alla sola regione di residenza della parte ricorrente, ma si estende all’intero territorio nazionale, con la conseguenza che la contestuale impugnazione del predetto atto, in quanto proveniente da un organo centrale dello Stato ed avente efficacia generale ed illimitata, e del provvedimento di esclusione del candidato, implicando una situazione di inscindibilità processuale, determina la devoluzione al Tar del Lazio, sede di Roma, della competenza a conoscere della intera controversia (restando del tutto irrilevanti, ai fini che qui interessano, la consistenza, il contenuto e la portata delle censure rivolte contro l’atto generale presupposto). Analoghe considerazioni valgono per il decreto di abbinamento delle sedi ai fini della correzione degli elaborati scritti.
 A ciò consegue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto, l’individuazione del Tar del Lazio, sede di Roma, come competente a conoscere della controversia introdotta con il ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministero della Giustizia, dichiara che competente a conoscere del ricorso proposto in primo grado è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, e condanna la dott.ssa……….. al pagamento in favore del Ministero della giustizia delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 1.500, 00 (millecinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con la
partecipazione dei signori:
****************                  Presidente, est.
Costantino Salvatore Consigliere
Vito Poli                                 Consigliere
**********                            Consigliere
*************            Consigliere
           IL PRESIDENTE ed ESTENSORE 
                         ****************
                        
                         IL SEGRETARIO
                        *************
    Depositata in Segreteria
           Il 26/10/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
           Il Dirigente
    ***** **************

Matranga Alfredo

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