Opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione e giurisdizione del Giudice Tributario.

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La commissione tributaria di Vicenza non è convinta. Commento a CTP Vicenza nr. 123/2019

Mentre la Suprema Corte continua ad confermare la giurisdizione del giudice tributario in ipotesi di opposizione avverso un atto d’espropriazione dell’agente di riscossione deducendosi quale vizio la mancata notificazione degli atti prodromici ai crediti tributari di cui all’azione riscossiva (ad esempio Cass. Civ., Sez. III, 20 aprile 2018, n. 9833 – pres. Vivaldi, est. Tatangelo) e la Corte costituzionale (C. Cost. sentenza n. 114/2018) ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a) DPR n. 602/73 laddove non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso ex art. 50, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.:, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza dichiara ogni volta il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.

La pronuncia

Si ritiene interessante segnalare la pronuncia n. 123/2019 del giudice tributario vicentino che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario di Vicenza. Vista e confermata la opinabilità della materia trattata, compensava le spese di lite.

A lungo tempo è stata controversa la questione relativa all’individuazione del giudice competente (giudice ordinario o commissione tributaria) nelle ipotesi di atto di pignoramento dell’Agente della riscossione.

Il problema si poneva in quanto l’art. 57 DPR n. 602/73 esclude testualmente in materia tributaria le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Le disposizioni menzionate creavano un problema di coordinamento laddove il pignoramento fosse il primo atto attraverso cui il contribuente veniva a conoscenza della pretesa vantata nei propri riguardi dall’Agente della riscossione: se, infatti, è mancata la notifica di uno degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, cit., sembrerebbe non essere ammissibile il ricorso alle Commissioni tributarie; allo stesso tempo, tenendo conto delle limitazioni discendenti dall’art. 57 DPR n. 602 del 1973, sembrerebbe del pari inammissibile la tutela innanzi al G.O.

La dottrina più accreditata ha proposto una lettura costituzionalmente orientata del sistema, tesa a colmare la lacuna sopra ravvisata.

Dubbi di legittimità costituzionale

Sono stati posti dubbi di legittimità costituzionale in merito a detta esclusione, in quanto il contribuente non avrebbe possibilità di difesa, formandosi così diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, sarebbe possibile impugnare l’atto di pignoramento ex articolo 72-bis  dinanzi alla Commissione tributaria (ad es. CTP Treviso, del 28/01/2009;  CTP Piacenza, 29/06/2009, n. 717) perché:

  • il pignoramento ex art.72-bis non è considerato un atto di “esecuzione forzata”, in quanto non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione, ma è un atto prettamente amministrativo, non soggetto alla limitazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 546/92;
  • l’art. 19 del medesimo decreto prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi);
  • è pacifico in giurisprudenza che l’elencazione contenuta nell’art. 19 è suscettibile d’interpretazione estensiva e possa esservi ricondotto ogni atto che palesi la pretesa creditoria (Cass. sentenza 18/11/2008, n. 27385).

Secondo un diverso orientamento, il pignoramento di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/73 non può mai essere impugnato dinanzi alla Commissioni tributarie in considerazione del dettato dell’art. 2, primo comma del d.lgs. n. 546/92, che esclude appunto dalla giurisdizione del giudice tributario le  “controversie  riguardanti  gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica  cartella di pagamento“, e considerato che il “pignoramento dei crediti verso terzi” di cui all’art. 72-bis DPR n. 602/73 non è espressamente incluso nell’elenco ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 degli atti impugnabili. Secondo quest’interpretazione, quindi, il pignoramento ex art. 72-bis potrebbe essere contestato con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Giudice ordinario dentro ai limiti previsti dall’art. 57 DPR n. 602/1973 (Cass. Civ. 4 ottobre 2011, n. 20294).

Nel 2015 la Cassazione a Sezioni Unite ha indicato i criteri di riparto della giurisdizione in casi di pignoramento non preceduti dalla regolare notifica del titolo (sentenza n. 8618/’15) ma i principi sono stati rimessi in discussione dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913. La Suprema Corte allora sanciva il nuovo principio di diritto secondo il quale l’opposizione all’atto di pignoramento, contenente crediti tributari, va proposta dinanzi alla Commissione tributaria laddove venga eccepita l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), a prescindere dal fatto che il contribuente abbia richiesto l’annullamento del solo atto di pignoramento o anche dell’atto presupposto. Ciò in quanto l’art. 57 DPR n. 602/1973 stabilisce che non sono ammesse dinanzi al Giudice Ordinario le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Tale inammissibilità va interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere l’invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento. Questa è stata ritenuta, essere la soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 Cost. perché ci sono esigenze di ordine sistematico che impongono di ammettere la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario allorché si contesti l’avvenuta notifica della sottostante cartella di pagamento nel caso in cui il contribuente per la prima volta viene a conoscenza dell’atto presupposto a seguito della notifica del titolo esecutivo formato nei propri confronti.

L’impugnazione dell’atto di pignoramento è infatti strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento onde far valere il difetto di notifica della stessa, quale motivo di nullità della cartella stessa, trattandosi della soluzione in concreto praticabile per far valere l’illegittimità della cartella ed arrestare la procedura esecutiva, in considerazione delle già citate limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione ex art. 57 DPR n. 602/1973.

Da ultimo sul punto è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 114/2018), all’inizio citata, la quale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, co. 1, lettera a) DPR n. 602/73, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 DPR n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c. p.c.: così l’atto di pignoramento avente ad oggetto crediti tributari può essere oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c. senza i limiti di cui all’art. 57 DPR n. 602/73, laddove la doglianza del contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva per ragioni sopravvenute alla formazione del titolo, come nell’ipotesi dell’intervenuto pagamento o di altra sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.

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