Scioglimento e liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative

Redazione 31/07/19
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Vediamo in che modo è disciplinata la nuova liquidazione coatta amministrativa con particolare riferimento alle società cooperative.

Il presente contributo è tratto da “La nuova liquidazione coatta amministrativa” di Giorgio Cherubini

Attività di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico

Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e la competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ovvero alle associazioni nazionali di rappresentanza giuridica- mente riconosciute[1].

La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione, a cadenza periodica, di solito annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi ed al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative.

La revisione cooperativa comprende tutte le attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa con l’obiettivo di accertare l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la effettuano revisori, iscritti nell’apposito albo, inca- ricati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle associazioni nazionali di rappresentanza col compito di accertare, oltre alla consistenza dello stato patrimoniale dell’ente, la correttezza e la conformità alle norme vigenti dei contratti associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori.

Al termine dell’attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.

Le ispezioni straordinarie sono, invece, disposte sulla base di specifiche programmazioni ovvero per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ovvero a seguito della valutazione di esposti presentati dai soggetti portatori di interesse nei confronti delle cooperative o dai soci delle stesse cooperative o di segnalazioni di altre autorità vigilanti e l’attività è svolta, su incarico del Ministero, esclusivamente da ispettori ministeriali iscritti nell’apposito albo dei revisori.

Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:

  • Gestione commissariale
  • Scioglimento per atto dell’autorità
  • Sostituzione dei liquidatori
  • Liquidazione coatta amministrativa.

Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza sono soggetti a detti provvedimenti.

Scioglimento e liquidazione delle cooperative

L’articolo 2545-septiesdecies del codice civile, il cui testo segue, stabilisce che l’Autorità di vigilanza ha facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione.

Lo scioglimento per atto di autorità è, dunque, uno specifico e grave provvedimento sanzionatorio e non può essere adottato su istanza della cooperativa medesima, che deve invece procedere, nei casi previsti per legge allo scioglimento volontario e alla successiva liquidazione.

L’articolo 2545-octiesdecies del codice civile, il cui testo segue, prevede che l’irregolarità o l’eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria da parte di una società cooperativa comporti l’adozione, da parte dell’Autorità di vigilanza, del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari nominati dall’Assemblea dei soci; oltre a ciò, la norma contempla, al secondo comma, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle coope- rative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque anni.

Gli enti cooperativi soggetti alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico possono essere sottoposti a due diversi provvedimenti coattivi con obiettivo comune, rappresentato dalla cessazione dell’impresa: il provvedimento di scioglimento, in base all’articolo 2544 del codice civile quando, a giudizio della stessa autorità, le cooperative si trovino in stato di grave disfunzione amministrativa in presenza di rapporti patrimoniali da regola- re, oppure il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in base all’articolo 2540 del codice civile, quando invece le cooperative si trovano in situazione di crisi economica nei casi di insufficienza dell’attivo al pagamento dei debiti che non consente di soddisfare le obbligazioni assunte con le attività di cui dispongono, evidenziando un sostanziale stato di insolvenza[2].

Lo scioglimento viene disposto quando, secondo l’autorità di vigilanza, le cooperative non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o quando, per due anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione.

A queste cause, se ne aggiunge un’altra, cioè il venir meno del numero minimo dei soci (nove) necessario a costituire una società cooperativa ed a mantenerla funzionante, ai sensi dell’articolo 2522 del codice civile.

Accertata una delle cause di scioglimento, il Ministero, sentita la commissione centrale per le cooperative, decreta lo scioglimento della società ovvero la liquidazione coatta amministrativa nella forma di decreto che è pubblicato, a cura del Ministero e trasmesso in copia al competente Tribunale per la iscrizione nel Registro delle imprese; tale iscrizione, per gli scioglimenti senza liquidazione, vale anche ai fini della cancellazione della società dallo stesso Registro.

Gli amministratori, ai quali viene notificata copia del decreto di scioglimento, devono depositare i libri contabili nella cancelleria del Tribunale e, qualora vi siano rapporti patrimoniali da regolare, con il decreto di scioglimento ovvero con provvedimento successivo viene nominato il liquidatore; diversamente lo scioglimento è disposto senza nomina del liquidatore[3].

Il decreto produce effetti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale stessa, per i creditori e per i terzi, mentre dalla data del provvedimento si producono gli effetti sullo spossessamento dell’imprenditore sottoposto alla procedura: conseguentemente, dalla data del provvedimento si ha la sospensione delle funzioni di tutti gli organi societari, la perdita delle disponibilità e l’inefficacia di tutti gli atti compiuti eventualmente dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa.

Il provvedimento che decreta la messa in liquidazione coatta amministrativa nomina anche l’organo amministrativo della stessa nella persona di un commissario o, a discrezione dell’Autorità amministrativa, valuta l’importanza per l’impresa, di tre commissari liquidatori.

In concreto, la società cooperativa si trova nella condizione di essere posta in liquidazione coatta amministrativa quando l’ammontare delle perdite è superiore al patrimonio effettivo, cioè alla somma del capitale sociale sottoscritto, delle riserve patrimoniali di diversa natura e delle eventuali possibili rivalutazioni dei vari cespiti mobiliari ed immobiliari.

Il presente contributo è tratto da “La nuova liquidazione coatta amministrativa” di Giorgio Cherubini

La nuova liquidazione coatta amministrativa

L’opera è un commento sistematico al Nuovo Codice della crisi d’impresa, in relazione alla parte che riguarda la procedura di liquidazione coatta amministrativa, dando conto delle modifiche intervenute e, dunque, dei cambiamenti sostanziali e procedurali della recente riforma. Il volume affronta, fra gli altri, i seguenti argomenti:• i presupposti oggettivi e soggettivi della liquidazione;• gli organi della procedura;• le misure cautelari penali; Giorgio Cherubini Avvocato, Partner Fondatore dell’Associazione professionale EXP Legal, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. Ammesso al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione, esercita l’attività professionale per clienti italiani e stranieri, nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Presidente e Socio Onorario dell’INSOL Europe, Associazione Europea di Diritto Fallimentare, ricopre attualmente l’incarico di Vice Presidente ISIR – Istituto Italiano di studi internazionali di insolvenza e risanamento. Ha curato professionalmente l’implementazione in Italia di uno dei rari casi di applicazione del Regolamento UE sull’insolvenza transnazionale per il gruppo automobilistico MG ROVER. Ricopre gli incarichi di Commissario Liquidatore e di Commissario Governativo su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico in importanti procedure concorsuali e di curatore fallimentare per conto del Tribunale Fallimentare di Roma; è stato Commissario Liquidatore di compagnie assicurative su nomina dell’IVASS. Attualmente componente del Comitato di Sorveglianza del Gruppo Condotte SpA in Amministrazione Straordinaria su nomina del Ministro dello Sviluppo Economico. Autore di numerosi libri e frequente relatore in Conferenze in Italia e all’estero.

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[1] Si tratta di Legacoop, confcooperative, A.G.c.I., U.n.c.I., Unicoop e Uecoop.

[2] Provvedimenti analoghi a quelli del Ministero dello Sviluppo Economico possono esse- re assunti per le cooperative sottoposte alla loro vigilanza dalle altre autorità.

[3] La legge 17 luglio 1975, n. 400 dispone all’articolo 2 che “Se nominato, il commissario liquidatore – ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenza attive – può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, alla autorità che vigila sulla liquidazione l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità”.

 

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