Gli avvocati devono leggere i file p7m
Gli avvocati sono quindi tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni, a leggere correttamente tutte le notifiche e tutti gli atti che vengono loro inviati in formato digitale. Nello specifico, bisogna sempre essere in grado di aprire e visionare i documenti firmati digitalmente tramite sistema CAdES (file con estensione .p7m) e PAdES (file con normale estensione .pdf).
A nulla vale, nel caso in esame, il ricorso di un avvocato che lamentava di non essere tecnicamente in grado con la propria strumentazione di decodificare documenti p7m sottoscritti in CAdES. Il professionista sosteneva di non essere tenuto per legge a dotarsi di uno specifico programma idoneo, e che un obbligo in tal senso avrebbe violato gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L’avvocato rivendicava, in sostanza, uguaglianza e pari diritto alla difesa; la Suprema Corte, però, ha considerato nel caso di specie il ricorso del tutto inammissibile.
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I software non sono un onere eccezionale
Data l’approvazione del processo telematico, infatti, e la sua diffusione negli ultimi anni, è diventato necessario per tutti i legali adattarsi alle nuove disposizioni. Questo significa ovviamente, nella pratica, anche dotarsi di tutti i programmi necessari alla lettura dei file digitali. Tanto più che con l’imposizione del formato p7m per l’estensione dei file sottoscritti in CAdES il normatore tecnico ha inteso offrire “la massima garanzia possibile di conformità del documento” nell’attuale contesto “di diffusione degli strumenti informatici”.
Insomma, il rispetto delle regole previste per il processo telematico garantisce semplicemente “gli standard minimi e adeguatamente diffusi e pubblicizzati”, ed è lungi dal costituire un onere eccezionale e insostenibile.
Obbligatorio dotarsi di strumentazione adeguata
La conclusione della Cassazione è quindi scontata: l’autorizzazione all’impiego della notifica col mezzo telematico, purché soddisfi i requisiti tecnici di cui al Provvedimento 28/12/2015 del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, implica intuitivamente e di necessità l’onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimi per leggere suddetta notifica.
In caso contrario, come giustamente precisa la Corte, si arriverebbe alla situazione “bizantina o assurda” nella quale sarebbe lecito eseguire un’attività legata al processo ma completamente inutile, o comunque utile solo nel caso in cui il destinatario abbia deciso di conformarsi alle norme.
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