Lecito installare telecamere sugli autobus, se rispettate alcune condizioni

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Il Garante ha recentemente pubblicato un provvedimento (emanato in novembre 2012) che affronta la tematica dell’installazione di telecamere su automezzi utilizzati per il trasporto dell’utenza pubblica.

Il provvedimento non è particolarmente innovativo, considerando che gli aspetti trattati sono stati esaminati anche in passato, ma aiuta a ricordare i preventivi adempimenti che devono essere posti in essere per l’installazione di telecamere che comporti sia il trattamento di dati personali, sia un potenziale controllo a distanza dei lavoratori.

Nello specifico, il Garante, intervenendo in seguito ad un’istanza di verifica preliminare ex art. 17 del Codice Privacy, ricorda che l’installazione di telecamere, tramite le quali sia possibile effettuare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, presuppone il preventivo accordo con la RSA (così come fatto nel caso concreto specifico) o l’autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro.

Al riguardo, si ricorda che l’accordo o l’autorizzazione deve essere recepita prima dell’installazione dell’impianto, così come a suo tempo ribadito dall’Autorità.

Nel provvedimento di recente pubblicazione viene inoltre ribadito che il Titolare del trattamento dovrà notificare il trattamento prima dell’inizio del trattamento stesso, così come stabilito dall’art. 37, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003.

La recente decisione ricorda altresì che il Titolare del trattamento dovrà informare adeguatamente sia i lavoratori, sia gli utenti, questi ultimi tramite un modello di informativa semplificata che evidenzi, tramite l’utilizzo di un’immagine, la possibile effettuazione di riprese, così come a suo tempo affermato anche nel provvedimento generale sulla videosorveglianza e nei relativi allegati, dove sono giustamente predominanti le immagini, rispetto alla parte testuale.

Tra gli aspetti interessanti del provvedimento novembrino rientra sicuramente la prolungata durata della conservazione delle immagini: 24 mesi, ossia il termine prescrittivo previsto dall’art. 2497, comma 2, Codice Civile.

Riguardo la conservazione delle immagini (argomento da noi affrontato in un precedente articolo), il provvedimento generale sulla videosorveglianza prevede che “la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione”, fatta salva l’esistenza di presupposti che consentano al Garante di autorizzare un periodo più lungo di conservazione delle riprese.

Nel predetto articolo citavamo vari casi di prolungamento della conservazione, ma non riportavamo un periodo pari a due anni, anche se un precedente è rinvenibile nel provvedimento nel caso di rischio di sabotaggi.

Altro aspetto interessante della deliberazione adottata lo scorso autunno è il passaggio con cui viene ribadito il divieto di abbinare la registrazione dell’audio alle riprese, acclarata la carenza di esigenze specifiche; ai lettori potrebbe interessare un nostro approfondimento su tale particolarità, pubblicato su http://www.professioneprivacy.it/.

Recchia Antonio

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