Pagamenti p.a.: difficoltà applicative

Redazione 15/04/13
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Il decreto 35/2013 non fornisce norme dettagliate per la fase di effettuazione materiale dei pagamenti: dubbi applicativi per le imprese che non sono in regola con i contributi previdenziali e per i crediti derivanti dagli appalti. Si attendono linee guida

 

tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

 

Il tanto sospirato sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione potrebbe non risolvere le questioni economiche di tutte le imprese; infatti la situazione è controversa per quante non sono in regola con i contributi previdenziali. In linea di massima, i contributi arretrati andranno depennati in automatico dal credito che l’impresa ha nei riguardi dell’amministrazione, tuttavia non sempre può essere così, in alcune situazioni, infatti, si riscontrano perplessità dovute all’interpretazione delle norme giuridiche, per cui sarebbero opportune linee guida ufficiali.
Il d.l. 35/2013, quello che ha sbloccato i pagamenti, non fornisce norme dettagliate per la fase di effettuazione materiale dei pagamenti sbloccati a beneficio delle imprese, dunque è necessario fare riferimento, con ogni probabilità, alle norme precedenti e verificare se siano ancora applicabili. Qualora il credito derivi da un appalto, si stima che si debbano applicare le regole ordinariamente stabilite per il pagamento delle fatture, inclusa la richiesta del Durc, realizzata dall’amministrazione agli enti previdenziali in automatico, prima di liquidare il creditore.
L’articolo 4 del d.P.R. 207/2010 prevede che, quando dal Durc emerge un arretrato, ci sia il cosiddetto intervento sostitutivo; la stazione appaltante versa agli istituti (Inps, Inail, Cassa edile) l’importo equivalente alle scoperture detraendolo dal debito che hai nei riguardi dell’impresa, dunque si crea così una compensazione, da cui si genera la somma che verrà riscossa dall’azienda. 
Se si applicano, invece, i principi generali della normativa, fuori dal caso degli appalti, il Durc non è più necessario anche se è difficile dirlo con certezza; infatti dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sottolineano che non si può escludere che venga richiesto lo stesso, e se così fosse sarebbe necessario specificare se l’intervento sostitutivo sia praticabile anche in casi diversi dall’appalto. Questa casistica prevede che l’impresa abbia optato di pagare il debito con la pubblica amministrazione seguendo le modalità normali, ma è possibile anche la via per cui decida di compensarlo con un debito tributario da parte dell’impresa, che quindi potrebbe diminuirlo della cifra del credito che vanta con la pubblica amministrazione.
Questo però genera altri dubbi; infatti il comma 2 dell’articolo 9, prevede un decreto del ministero dell’Economia per stabilire modalità e termini della compensazione, inoltre la nuova compensazione stabilisce la previa certificazione del credito. La procedura può essere attivata dall’impresa come succedeva in passato, ma per i crediti sbloccati con il d.l. 35/2013 la sola pubblicazione sulla piattaforma telematica realizzata dall’ente corrisponde a certificazione (art. 7, comma 6 del decreto). 
Sulle procedure per la certificazione dei crediti, inoltre, la Ragioneria dello Stato (con la circolare 35 del 27 novembre) aveva dichiarato che le pubbliche amministrazioni non devono acquisire il Durc dell’impresa per rilasciare la certificazione. La circolare 17 emanata il 10 aprile dalla stessa Ragioneria menziona proprio la precedente 35, il che lascia ipotizzare che le indicazioni in essa incluse sia confermate.
Si può quindi concludere che anche la compensazione dei crediti certificati con la nuova procedura non vada vincolata da possibili scoperture contributive e altrettanto si potrebbe ritenere se emergessero irregolarità dalle verifiche telematiche di Equitalia Servizi.

Redazione

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