Omessa vigilanza, Consob condannata al risarcimento

Redazione 01/04/11
Scarica PDF Stampa
Nuovo intervento in difesa dei risparmiatori da parte dei giudici di legittimità.
Nella sentenza n. 6681 depositata il 23 marzo 2011 la terza sezione civile
della Cassazione ha riconosciuto la responsabilità civile della Consob,
chiamata a risarcire i danni provocati dal proprio omesso obbligo di vigilanza.

A dover essere indennizzato è un gruppo di risparmiatori truffati da una
società di intermediazione mobiliare sulla quale l’autorità di controllo
era intervenuta, troppo tardi, a sospenderne l’attività. Infruttuosamente
la Commissione ha provato a minimizzare l’imputazione per colpa omissiva, sostenendo
in Cassazione di essere tenuta, in base alle norme di cui alla L. 1 del 1991,
ad operare controlli formali e non sostanziali per quanto riguarda "il controllo
prodromico" dei prospetti di informazione al cliente.
L’attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob
– scrive la Cassazione nella citata sentenza – deve svolgersi nei limiti e
con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono,
ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi
di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo
97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione
.
Pertanto la Consob – prosegue il principio di diritto fissato dalla Cassazione
– è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del codice
civile sulla produzione del danno ingiusto e sul conseguente risarcimento.
Nel caso specifico, bene avrebbe fatto la Commissione di vigilanza ad esercitare
un controllo approfondito sull’onorabilità degli amministratori della società
truffaldina: una verifica più attenta avrebbe, infatti, messo in evidenza
la mancata produzione dei carichi pendenti in capo al patron della stessa (Lilla
Laperuta
).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento