"Modifica all’articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità
del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo" (C.
668 e abb.). Il provvedimento deve ora essere approvato dal Senato.
Il breve testo passato alla Camera abroga il secondo e il terzo periodo del comma
2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale. L’attuale versione del citato
articolo prevede che, nel caso in cui, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice
pronunci sentenza di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze,
è diminuita di un terzo (primo periodo). Il secondo e il terzo periodo,
invece, prevedono rispettivamente che, sempre in seguito a giudizio abbreviato:
a) la pena dell’ergastolo sia sostituita da quella della reclusione di anni trenta;
b) la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati
e di reato continuato, sia sostituita da quella dell’ergastolo.
Con la proposta di legge approvata ieri dalla Camera queste ultime due ipotesi
verrebbero a cadere.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento