Buoni Fruttiferi Postali, pratiche commerciali scorrette e tutela effettiva dei consumatori

Buoni Fruttiferi Postali: omissioni informative, pratiche scorrette verso i consumatori e dubbi sulla compatibilità dell’orientamento con il diritto UE.

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Con il presente contributo si intende portare all’attenzione della Commissione europea – ai sensi dell’art. 258 TFUE – una vicenda che appare suscettibile di integrare una violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana, con particolare riferimento alla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e al principio di effettività della tutela dei consumatori.
La questione trae origine dalle modalità di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) da parte di Poste Italiane S.p.A., strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto dello Stato e destinati a una vasta platea di piccoli risparmiatori. Il caso presenta una rilevanza che travalica la dimensione del singolo contenzioso, assumendo un carattere sistemico e ponendo interrogativi circa la conformità dell’ordinamento italiano ai principi eurounitari, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
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Indice

1. Le pratiche commerciali scorrette nel collocamento dei BFP e l’accertamento amministrativo e giurisdizionale


La problematica origina dalla mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del Foglio Informazioni Analitiche (F.I.A.), documento previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000 e contenente tutte le informazioni essenziali relative alla durata del titolo, alle modalità di rimborso e, soprattutto, ai termini di prescrizione.
Tale omissione ha impedito a migliaia di risparmiatori di poter acquisire piena consapevolezza del termine entro cui esercitare il diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi maturati, determinando in numerosi casi la perdita integrale delle somme spettanti per intervenuta prescrizione.
Con provvedimento n. 30346 del 18 ottobre 2022 (procedimento PS11287 – “Poste – Buoni Fruttiferi”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato e qualificato tali condotte come pratiche commerciali scorrette, irrogando a Poste Italiane S.p.A. una sanzione amministrativa di euro 1.400.000.
In particolare, l’Autorità aveva rilevato:

  • la mancata indicazione della data di scadenza e/o di prescrizione dei titoli;
  • la formulazione ambigua e decettiva delle informazioni fornite;
  • la mancata adozione di misure informative volte ad avvisare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione, nonostante la piena consapevolezza del fenomeno, desunta anche dall’elevato numero di reclami ricevuti.

Tale omissione informativa appare ancora più significativa alla luce della elevata capacità organizzativa e comunicativa del professionista, che ha storicamente investito ingenti risorse in campagne pubblicitarie su larga scala per la promozione del proprio brand e dei propri prodotti finanziari. Nonostante ciò, non risulta essere stata realizzata alcuna campagna informativa idonea ad avvertire i risparmiatori dell’imminente prescrizione e delle relative conseguenze patrimoniali.
Ne deriva che la condotta non può essere giustificata da limiti tecnici o organizzativi, ma evidenzia una carenza strutturale nella gestione dell’informazione dovuta ai consumatori.
Il provvedimento dell’Autorità è stato integralmente confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 15916/2025), che ha ribadito la natura di pratiche commerciali scorrette delle condotte poste in essere da Poste Italiane. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.Stefano ChiodiAnalista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

 

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2. L’orientamento della Corte di Cassazione, il possibile contrasto con il diritto UE e le prospettive di rinvio pregiudiziale


Nonostante l’accertamento definitivo dell’illecito in sede amministrativa e giurisdizionale, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026), intervenendo per dirimere i contrasti giurisprudenziali, ha escluso la configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei risparmiatori, pur riconoscendo la negligenza nella mancata consegna del F.I.A.
Secondo la Suprema Corte, il risparmiatore avrebbe dovuto comunque attivarsi autonomamente per acquisire le informazioni relative al regime giuridico dei BFP, anche mediante la consultazione della Gazzetta Ufficiale o tramite richieste presso gli sportelli del professionista.
Si ritiene, rispettosamente, che tale impostazione comporterebbe un evidente spostamento dell’onere informativo dal professionista al consumatore, in potenziale contrasto con la Direttiva 2005/29/CE che, invero, impone al professionista obblighi di trasparenza chiari, completi e tempestivi.
La questione, dunque, si inserisce in un contesto di asimmetria informativa strutturale che il diritto dell’Unione mira espressamente a riequilibrare: pretendere che il consumatore medio reperisca autonomamente informazioni tecniche complesse equivale, di fatto, a ribaltare su di lui un obbligo informativo che l’ordinamento europeo pone decisamente a carico del professionista.
Da tale quadro ne deriverebbe una possibile frustrazione dell’effetto utile della Direttiva 2005/29/CE in palese contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia secondo cui i diritti conferiti ai consumatori devono essere effettivi e non meramente teorici. Sul punto si richiamano, tra le altre, le sentenze:

  • Océano Grupo Editorial (C-240/98 e C-244/98) e Pannon GSM (C-137/08), in tema di tutela della parte debole;
  • Köbler (C-224/01), in tema di responsabilità dello Stato anche per violazioni derivanti da decisioni giurisdizionali;
  • Francovich e Brasserie du Pêcheur, in materia di responsabilità dello
    Stato per violazione del diritto dell’Unione.

Inoltre, l’assenza di un rimedio risarcitorio effettivo appare difficilmente compatibile con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
In questo contesto, la questione assume particolare rilievo operativo: gli avvocati che patrocinano giudizi pendenti in materia di BFP prescritti potrebbero  sollecitare  i  giudici  nazionali  a  disporre  un  rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, evidenziando che:

  • sussiste un dubbio interpretativo sulla compatibilità dell’orientamento della Corte di Cassazione con il diritto dell’Unione;
  • la questione è decisiva ai fini della definizione delle controversie in corso;
  • la pronuncia della Corte di Giustizia è idonea a incidere su una pluralità di giudizi analoghi, assumendo dunque un evidente carattere sistemico.

Ulteriore profilo critico riguarda poi il fatto che la prescrizione dei BFP comporta il trasferimento delle somme allo Stato emittente: difatti, in presenza di una pratica commerciale qualificata come scorretta dall’Autority nazionale, (così accertata proprio in relazione all’omessa informazione sui termini di prescrizione), tale meccanismo rischia di tradursi in un indebito vantaggio patrimoniale per il soggetto pubblico a ciò determinando un possibile contrasto con i principi di leale cooperazione ed effettività.
La problematica, infatti, non appare circoscritta a singoli casi, ma coinvolge una pluralità indeterminata di risparmiatori, configurando una questione di rilievo generale per il sistema di tutela dei consumatori nei servizi finanziari.
Alla luce di tali considerazioni, è stata formalmente investita la Commissione europea affinché:

  • valuti la compatibilità dell’assetto normativo e giurisprudenziale italiano con il diritto dell’Unione;
  • accerti l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2005/29/CE;
  • consideri l’avvio di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE;
  • promuova l’adozione di misure idonee a garantire un effettivo ristoro dei risparmiatori mediante interventi preventivi straordinari e strumenti di coordinamento quale l’istituzione di una “cabina di regia” tra rappresentanti del Governo e delle Associazioni dei Consumatori più rappresentative.

In definitiva, la vicenda evidenzia una frattura tra accertamento dell’illecito e tutela effettiva, suscettibile di porsi in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea.

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Gallotta Giuliano

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