Graduatorie scuola: il titolo di preferenza per il docente disabile disoccupato non si perde se il docente è assunto dalla scuola con contratto a tempo determinato (sentenza n. 1342/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro). Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
1. Il caso: insegnante precario iscritto alle graduatorie provinciali per le supplenze
Il Tribunale di Nocera stabilisce un interessante precedente nel caso di un insegnante precario iscritto alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e titolare del diritto ad essere assunto beneficiando dei posti riservati dalla legge sul collocamento mirato per gli invalidi civili.
In virtù di tale diritto, lo stesso, all’esito della verifica del possesso di tutti i titoli dichiarati in curriculum, veniva assunto con contratto a tempo determinato da due scuole.
Dopo alcuni mesi di lavoro, l’amministrazione scolastica procedeva alla revisione interna delle graduatorie, all’esito della quale il ricorrente veniva licenziato poiché al momento della presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie – fine giugno dell’anno scolastico precedente – risultava ancora occupato come insegnante con un contratto a tempo determinato, seppur in scadenza pochi giorni dopo. Ciò avrebbe comportato, secondo l’amministrazione scolastica, la perdita del suo diritto alla riserva in quanto – appunto – occupato in tale data.
2. L’inquadramento normativo della vicenda.
La decisione dell’amministrazione veniva fondata su una erronea interpretazione della L. n. 68/99 che prevede per le persone disabili disoccupate, che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato. L’articolo 7, comma 2, della L. n. 68/99 prevede che gli iscritti negli appositi elenchi hanno diritto alla riserva dei posti di lavoro previsti dalla stessa legge.
L’ambito di operatività di tale norma viene chiarito dal successivo art. 8 comma 5 della L. n. 68/99 che prevede come la qualifica di lavoratore disabile iscritto alle liste di collocamento non vada persa nel momento in cui un contratto di lavoro a tempo determinato va a concludersi e gli effetti di tale iscrizione continuino a sussistere anche successivamente all’assunzione del lavoratore.
Nel caso specifico esaminato dalla sentenza, i docenti non stabilizzati sono costretti a lavorare in virtù di un susseguirsi di contratti a tempo determinato che si concludono tutti con la fine dell’anno scolastico (30 giugno). Tale scadenza implica che, al momento della presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie GPS, generalmente fissata per la fine di maggio, i docenti risultino ancora occupati, seppur con un contratto a scadenza imminente e non possano risultare, al momento della presentazione delle domande, formalmente iscritti come disoccupati al collocamento mirato.
Tale circostanza non è un elemento ostativo per il riconoscimento del titolo di riserva per i docenti disabili, che sussiste pienamente al conferimento dell’incarico, momento in cui tutti i docenti precari risultano essere disoccupati.
Infatti, l’O.M. n. 88/2024 che disciplina le procedure di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS prevede all’art. 7 comma 4 lettera h) che i candidati interessati che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Lo stesso modulo di inserimento delle informazioni per la presentazione della domanda, nel paragrafo dei titoli di riserva prevede esplicitamente l’opzione della non iscrizione al momento della presentazione della domanda, con possibilità di inserire il certificato attestante le precedenti iscrizioni.
Ciò non è bastato per l’amministrazione scolastica che, invece, ha ritenuto tale continuità dell’iscrizione nelle liste riservate non venisse garantita in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato in essere, seppur in scadenza, peraltro, con la stessa amministrazione.
3. Il contenuto della decisione.
La sentenza chiarisce le modalità interpretative sia della legge che delle ordinanze ministeriali, ribadendo che la ratio della normativa è agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti affetti da disabilità e di farli ivi permanere in caso di cessazione del rapporto non dovuta a loro colpa. Lo status di lavoratore disabile iscritto alle liste di collocamento speciali non va del tutto perso nel momento in cui il soggetto viene assunto e gli effetti di tale iscrizione ritornano ipso facto a sussistere dopo il licenziamento del lavoratore ovvero dopo la cessazione incolpevole dell’occupazione.
Se per ottenere il beneficio della riserva del posto non può dirsi bastevole il possesso del mero stato di disabilità, ma occorre necessariamente l’inserimento nelle liste speciali, le quali, a loro volta, presuppongono lo stato di disoccupazione dell’interessato, è altrettanto vero che lo status di inoccupato nel caso di specie veniva perso (rectius sospeso) proprio per aver ottenuto un incarico precario nei confronti della stessa datrice pubblica. Per il Tribunale risulta, pertanto, del tutto irragionevole e in contrasto con i canoni di uguaglianza, buona fede e correttezza riconoscere il beneficio di riservista a colui che aveva l’iscrizione al momento della scadenza del precedente bando e non a colui che ha comunque ottenuto l’iscrizione – seppure dopo la scadenza del precedente bando – e che l’abbia ugualmente persa in conseguenza di un incarico di docenza a tempo determinato, trattandosi, in entrambi i casi, della medesima posizione sostanziale di fragilità lavorativa e, come tale, meritevole di analoga tutela.
Il regolamento del bando (nella parte in cui prevede che “Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”), affinché possa dirsi non in contrasto con la normativa speciale e con i precetti costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32, va quindi necessariamente interpretato come possibilità, per tutti coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, di ottenere la riserva specificando la data di iscrizione nelle liste speciali ex L. 68 precedentemente ottenuta.
In definitiva, per il Tribunale nocerino non vi sono ragioni logiche e giuridiche per far perdere il beneficio di riservista al ricorrente, sia in quanto disabile e sia in quanto già iscritto nelle liste speciali di collocamento e depennato proprio in virtù di contratti a tempo determinato stipulati con la medesima amministrazione, la quale ha comunque contemplato la possibilità di far valere le precedenti iscrizioni divenute nelle more inefficaci, se presentate prima della scadenza dei bandi.
La pronuncia chiarisce, pertanto, l’apparente difetto di coordinamento tra la normativa statale e quella ministeriale mettendo un punto fermo su un aspetto fondamentale dei diritti dei lavoratori disabili e contribuendo ad evitare in futuro la discutibile prassi posta in essere dai docenti più timorosi di presentare le dimissioni dagli incarichi annuali prima della presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento delle graduatorie provinciali scolastiche che danneggia allo stesso tempo l’organizzazione scolastica ed i docenti stessi.
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