La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs., 30/04/1992, n. 285 (sebbene a date condizioni). Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. I casi concreti e la rimessione dei GIP sull’art. 187 C.d.S.
- 2. Le censure di illegittimità: offensività, tassatività e ragionevolezza
- 3. La decisione della Corte costituzionale: interpretazione restrittiva e proporzionalità
- 4. Conclusioni: responsabilità penale solo se vi è pericolo concreto per la circolazione
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1. I casi concreti e la rimessione dei GIP sull’art. 187 C.d.S.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata era investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di un imputato per il reato p. e p. dall’art. 187 C.d.S. perché si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Orbene, in relazione alla vicenda giudiziaria appena menzionata, siffatto giudice riteneva come «la accertata positività alla cocaina dell’imputato a seguito delle analisi urinarie» avrebbe comportato, alla luce dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, «la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida», pur non essendo tale circostanza idonea «ad acclarare che l’[imputato] guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né a determinare quando le stesse siano state assunte», così come non risulterebbero esserci stati «eventuali altri elementi ostativi» all’accoglimento della richiesta di decreto penale.
Ciò posto, dal canto suo, il Giudice per le indagini preliminari, ma questa volta del Tribunale ordinario di Siena, era investito della richiesta di un decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Ebbene, fermato nel contesto di attività di controllo ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, siffatto accusato aveva prestato il consenso al prelievo di campioni biologici e, sia le analisi delle urine, sia quelle ematiche, avevano fornito riscontro di positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Orbene, a fronte di ciò, tale giudice evidenziava: a) l’applicabilità nel procedimento principale dell’art. 187, comma 1, cod. strada nell’attuale formulazione, vigente al momento del fatto; b) l’incidenza di una pronunzia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche solo considerando che «la prospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe l’accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi all’attualità dello “stato di alterazione psico-fisica”), attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024».
Detto questo, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari (in tal caso) del Tribunale ordinario di Pordenone era deputato a decidere in merito a una richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti, con l’aggravante di cui all’art. 187, comma 1-bis, dello stesso codice, per avere provocato un incidente stradale.
Orbene, ricoverata in ospedale a seguito dell’incidente, dai risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine emergeva una positività agli oppiacei pari a 516 ug/l mentre, invece, le analisi su campione ematico davano invece esito negativo.
La contraddittorietà tra i due risultati, secondo siffatto giudice, sarebbe «meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore» dall’assunzione al momento dell’accertamento tossicologico, posto che sarebbe «scientificamente dimostrato […] che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo “urina”, consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale più ristretto, pari a 24/72 ore dall’assunzione».
Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 187, comma 1, cod. strada, quindi, sarebbe stata configurabile la contravvenzione contestata, avendo l’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 eliminato dalla fattispecie ogni riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica». Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Le censure di illegittimità: offensività, tassatività e ragionevolezza
Alla luce delle situazioni giudiziarie summenzionate, tutti questi giudici chiedevano l’intervento della Corte costituzionale.
In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata sollevava – in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis (recte: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
Ordunque, ad avviso di tale giudice, siffatta questione non era manifestatamente infondata, osservandosi a tal proposito innanzitutto che, se l’art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», ritenendosi come il tenore letterale di tale disposizione sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico» visto che, in assenza di qualsiasi «delimitazione temporale» dell’assunzione rispetto alla guida, la fattispecie comporterebbe «la conseguenza […] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”», fermo restando che, d’altro canto, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?…)».
Oltre a ciò, sempre secondo siffatto giudice rimettente, non si sarebbe potuto demandare alla giurisprudenza la funzione di «creare» la norma, interpretandola «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», perché una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma» e da «modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza», tanto più se si considera che un tale esito interpretativo, peraltro, «darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma».
La «[t]otale genericità» della disposizione ne comporterebbe, quindi, per il giudice a quo, la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost., mancando la fattispecie astratta di «connotati precisi» e di una «descrizione intellegibile» (si citava all’uopo la sentenza n. 96 del 1981 della Consulta), denotandosi al contempo che, sotto altro profilo, la disposizione de qua lederebbe inoltre il principio di necessaria offensività del reato, parimenti desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. (si citava a tal riguardo la sentenza n. 116 del 2024 della Consulta), atteso che essa si applicherebbe anche a «condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)», visto che la letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero accertato che in molti casi può esservi guida senza alterazione anche dopo l’assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe «irrazionale e arbitraria e non rispondente all’id quod plerumque accidit», in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, facendosene conseguire da ciò che una fattispecie, già volta ad assicurare una «tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà», come l’art. 187 cod. strada, verrebbe così a sanzionare «condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)».
Sempre ad avviso di codesto organo giudicante, la deroga al principio di necessaria offensività del reato non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata nemmeno con le «possibili difficoltà correlate all’accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosità alla guida», attesa la disponibilità di esami e accertamenti scientificamente idonei a tale scopo (come il prelievo ematico) e la possibilità di desumere lo stato di alterazione anche da elementi ulteriori rispetto alle analisi biologiche (come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione), fermo restando che, in ogni caso, poi, la mera difficoltà di provare un elemento costitutivo necessario per rendere la previsione di una ipotesi di reato razionale e conforme a Costituzione non potrebbe legittimare la rinuncia a tale elemento.
Chiarito ciò, contrasterebbe, infine, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanzionare, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, chi «guida in stato di ebbrezza» – come pure, al successivo art. 186-bis, chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste» –, e prescindere totalmente dallo stato di alterazione, invece, nella fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada, tenuto conto altresì del fatto che non basterebbe a ricomporre l’incongruenza il fatto che «l’uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale», considerato che «il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».
Altrettanto irrazionale, sempre il giudice di Macerata, sarebbe sanzionare, come nel caso dell’art. 187 cod. strada, «chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida», e non sanzionare penalmente chi guida senza patente: condotta, quest’ultima, «che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale» e per la quale, tuttavia, l’art. 116 cod. strada prevede una «mera sanzione amministrativa».
Il rimettente auspicava, in conclusione, che il Giudice delle leggi – «ove non ritenga opportuna più incisiva determinazione – pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale già oggetto della previsione legislativa (“dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”) un criterio di risultato (si può ipotizzare, con richiamo all’art. 186-bis C.d.S., “e sotto l’effetto di queste”)».
Ciò posto, dal canto suo, in relazione alla vicenda giudiziaria già menzionata in precedenza (anche in punto di rilevanza), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena sollevava – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».
Nel dettaglio, quanto alla non manifesta infondatezza (per la rilevanza della questioni si rinvia a quanto enunciato in precedenza), il rimettente rammentava che, nella previgente formulazione, l’art. 187 cod. strada puniva «[c]hiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», descrivendo con ciò una «fattispecie (non già di evento, bensì di condotta) di pericolo (per vero, astratto), funzionale alla tutela (anticipata) dell’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”».
Secondo l’assetto ermeneutico «assolutamente consolidato» (che il rimettente ricostruiva con dovizia di richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), la fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall’altro l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione», fermo restando che, per la prova di tale stato, si riteneva sufficiente l’accertamento di «uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti», non necessariamente di una condizione di intossicazione.
La legge n. 177 del 2024 sarebbe poi intervenuta su tale assetto normativo e applicativo – come emergerebbe dai lavori preparatori del disegno di legge A.C. n. 1435, da cui la legge stessa ha tratto origine – al fine di «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia».
Il legislatore avrebbe inteso, in specie, «supera[re] lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».
All’esito dell’intervento normativo, dunque, il disvalore della fattispecie non riposerebbe più su una condotta capace di porre in pericolo l’interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, ma «sul mero dato di successione cronologica» tra l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida, facendosene conseguire da ciò come ne sia derivata «un’operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità» entro il quale rientrerebbero tanto l’ipotesi di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cui sia conseguita un’alterazione psico-fisica, quanto l’ipotesi di guida, dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma «in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione».
Ebbene, l’esegesi del novellato disposto normativo, confortata dall’argomento letterale e dalla «intentio legislatoris», per il giudice rimettente, non si presterebbe a interpretazioni costituzionalmente orientate, né varrebbe il riferimento, contenuto nel comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, al sospetto che il conducente si trovi «sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», in quanto tale circostanza rileverebbe non già per la perimetrazione dell’illiceità penale, ma soltanto ai fini dell’attribuzione di ulteriori facoltà agli organi di polizia stradale.
Di conseguenza, muovendo da tale interpretazione, il rimettente denunciava, sotto un primo profilo, la violazione «della necessaria offensività, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., quale principio “dimostrativo”» e del «[d]ivieto di incriminazioni “d’autore”».
In particolare, premessi alcuni cenni sulla prospettazione, in dottrina, della «portata “dimostrativa” (anche) del principio di necessaria offensività del reato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una declaratoria di incostituzionalità, senza la necessità di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di ragionevolezza e proporzione» (erano richiamate all’uopo le sentenze della Consulta n. 354 del 2002 e n. 249 del 2010), il giudice a quo osservava che nella condotta descritta dal vigente art. 187, comma 1, cod. strada, «neutralizzate le potenzialità predittive dell’alterazione psico-fisica», non sarebbe rintracciabile «alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa […] in termini di messa in pericolo all’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”», tenuto conto altresì del fatto che la «radicale assenza di potenzialità offensiva della condotta» dischiuderebbe, peraltro, «una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni “d’autore”, poiché confliggenti con il “principio penale del fatto”, per vero presupposto indefettibile del principio di offensività», e ciò in quanto il «baricentro [della nuova] incriminazione, deprivata dal rilievo dell’alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt’intorno all’aver – l’agente – assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope», prospettandosi, in tal modo, un’incriminazione che avrebbe ad oggetto «un modo di essere dell’agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope».
D’altronde, sempre per tale giudice senese, sotto altro profilo, sarebbe violato anche il «principio di offensività-ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27 Cost.», per la «manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione» dato che, in relazione alle «classi di (sotto-)fattispecie in cui l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione», l’art. 187, comma 1, cod. strada configurerebbe un reato di condotta di pericolo presunto, «in cui la presunzione di pericolosità posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna – tantomeno adeguata – base nomologica atteso che – espunta l’alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell’impostazione del giudizio di causabilità dell’accadimento disvoluto dal legislatore – la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialità offensiva dell’interesse tutelato».
Per di più, si riteneva come la radicale assenza di offensività insita nella sotto-fattispecie sopra delineata sarebbe altresì in contrasto con «l’obiettivo della rieducazione del condannato posto dall’art. 27, terzo comma, Cost. e non sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena».
Da ultimo, il rimettente denunciava la violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza, per la manifesta irragionevolezza dell’assimilazione del trattamento tra situazioni differenti, caratterizzate da diverso disvalore: a) quella di chi si ponga alla guida, sotto l’effetto di sostanze, con effettiva compromissione psico-fisica; b) quella di chi faccia altrettanto, in assenza di alcuna compromissione delle proprie capacità di guida (tenendo una condotta priva di alcuna potenzialità offensiva o, comunque, dotata di una idoneità offensiva completamente differente rispetto all’ipotesi sub a), evidenziandosi contestualmente che della disciplina censurata non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata al principio di necessaria offensività, perché una «(ri)conversione ermeneutica» della fattispecie imporrebbe di attribuire rilevanza all’elemento dell’alterazione psico-fisica, «il cui rilievo […] è stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore».
Infine, sempre a proposito di un’altra vicenda giudiziaria già descritta in precedenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone sollevava – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Nel dettaglio, per quanto attiene la rilevanza di tale questione, oltre a quanto già esposto prima, si osservava anche che non sarebbe possibile fare applicazione della giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente fattispecie contravvenzionale, che «aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiché il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessità di accertare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso».
Per il resto, con argomentazioni non dissimili da quelle sin qui richiamate, siffatto giudice a quo sosteneva che la disciplina censurata violerebbe: “– l’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché la scelta anticipatoria della tutela penale, non ancorata a una giustificazione fondata sull’id quod plerumque accidit, sarebbe palesemente irragionevole, nonché sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti; – ancora l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali (quella del «mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al momento del controllo – assoggettato a sanzione penale – rispetto […] a qualsiasi altro soggetto») e, al contempo, dell’assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse («l’applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida»). Tali profili sarebbero ulteriormente amplificati «dall’evidente disparità di disciplina oggi intercorrente fra l’art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacità di guida» (il confronto è tracciato, anche in questo caso, rispetto alla guida sotto l’influenza dell’alcool, all’omicidio stradale o nautico e alle lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime); – l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassatività e determinatezza, perché l’attuale formulazione dell’art. 187 cod. strada non consentirebbe né di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l’esatta linea di confine tra l’area dell’illiceità penale e quella della liceità; – ancora l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al «principio di offensività e materialità del fatto», perché «la soppressione del requisito dello “stato di alterazione fisica”, abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. “diritto penale d’autore”», avrebbe comportato l’incapacità della norma censurata di selezionare le condotte realmente lesive dei beni giuridici tutelati (ovvero, l’incolumità stradale e la sicurezza dei suoi utenti). Né potrebbe il giudice penale ovviare al mancato rispetto del canone di offensività «in astratto», interpretando la norma incriminatrice secondo il criterio della «c.d. “offensività in concreto”» (valorizzando, ad esempio, «altri elementi oltre a quello della positività o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope» o distinguendo in relazione al motivo dell’assunzione), dal momento che «il giudizio del disvalore della condotta è già stato ex ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all’interprete»; – l’art. 27, terzo comma, Cost., considerato che «la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalità rieducativa, poiché una pena sproporzionata non potrà mai essere avvertita come “giusta” dal reo e, conseguentemente, non potrà mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo»”.
Conclusivamente, il rimettente auspicava una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, «con conseguente reviviscenza» dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada «nella loro formulazione ante riforma».
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3. La decisione della Corte costituzionale: interpretazione restrittiva e proporzionalità
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nelle ordinanze di rimessione summenzionate (evidenziandosi come esse sollevassero questioni identiche o strettamente connesse, sì da rendere opportuna la riunione dei relativi giudizi, pur denotandosi la diversità dei petita) e considerate infondate le eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato – reputava come le questioni suesposte fossero infondate sebbene, come vedremo successivamente, pur a date condizioni.
In particolare, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività.
Orbene, se a fronte del fatto che le molteplici censure sollevate dai rimettenti muovessero da una interpretazione delle disposizioni censurate, secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa, e una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato, tuttavia, per la Consulta, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa ratio e ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, nonché compatibile con il testo delle disposizioni stesse, è possibile e doverosa.
Per la Corte, costituzionale, comunque, per raggiungere tale risultato, l’area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate deve intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida, essendo questa interpretazione compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto, tenuto conto altresì del fatto che sempre questa interpretazione, infine, pone al riparo le disposizioni censurate da tutti gli ulteriori vizi di costituzionalità denunciati dai rimettenti.
Detto questo, si faceva oltre tutto presente come le censure dei rimettenti investano due disposizioni penali, prendendo a bersaglio non – come più frequentemente avviene – il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione, ma le stesse scelte di incriminazione da esse configurate.
La formulazione del precetto ad opera del legislatore sarebbe, più in particolare, contraria a una pluralità di principi costituzionali, tra cui quelli – che conviene esaminare per primi – di ragionevolezza e proporzionalità, da un lato, e di necessaria offensività, dall’altro.
Ebbene, sotto il primo profilo, si osservava come la sentenza n. 46 del 2024 abbia recentemente sottolineato che qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte dei giudici di legittimità costituzionale, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche – più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, osservandosi a tal proposito che questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali (punto 3.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso ex aliis le sentenze n. 193 del 2025, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 74 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto), notandosi oltre tutto come tale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli, descritti nella stessa pronuncia qui in commento nei seguenti termini: “Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente è l’ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l’esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione. In secondo luogo, il meccanismo di enforcement della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato. In terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale: che è posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libertà personale”.
Ordunque, per la Corte, tutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte del Giudice delle leggi sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità.
In particolare, un simile controllo deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalità in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (su queste scansioni “classiche”, sentenza n. 1 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto, e poi, soprattutto, sentenze n. 184 del 2023, punti n. 6.4. e 6.5. del Considerato in diritto, n. 5 del 2023, punto 6.2.3. del Considerato in diritto, n. 97 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 20 del 2019, punto 3 del Considerato in diritto; più in generale, sul controllo di proporzionalità della legge, ex multis, sentenze n. 143 del 2025, punto 11 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.4. del Considerato in diritto, e n. 14 del 2023, punti 13 e 13.1.).
Ciò posto, quanto poi al principio di necessaria offensività del reato – di origine dottrinale, ma da tempo recepito dalla medesima Corte costituzionale sul fondamento, in particolare, dell’art. 25, secondo comma, Cost. –, esso esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente, facendosene discendere da ciò che la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo (ex aliis, sentenze n. 116 del 2024, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 225 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto), tanto più se si considera che la costante giurisprudenza costituzionale ritiene compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto – nei quali si richiede al giudice di accertare, caso per caso, che la condotta compiuta dall’agente abbia esposto a pericolo il bene giuridico protetto –, quanto i reati variamente definiti di pericolo “astratto” o “presunto”, in cui, all’opposto, il legislatore si limita a vietare una condotta, ritenendola in via generale pericolosa per il bene giuridico, senza richiedere al giudice di accertare che nel caso concreto essa abbia effettivamente creato un pericolo per il bene.
Del resto, sempre ad avviso della Consulta, anche questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto n. 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 del 2019, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 141 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto n. 8.1. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati), fermo restando che, invece, in radicale contrasto con il principio di necessaria offensività del reato sono quelle incriminazioni con le quali si colpisca non già un “fatto” offensivo di beni giuridici, bensì un “modo di essere” dell’autore del reato, una sua mera «qualità personale» (sentenze n. 249 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto) o un suo mero «status» (sentenze n. 116 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto, e n. 211 del 2022, punto 7.2. del Considerato in diritto), ovvero ancora una sua generica “pericolosità”, che l’ordinamento può ordinariamente contrastare attraverso l’applicazione di misure preventive non penali, ovvero – ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, offensivo di beni giuridici, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge (art. 202 cod. pen.) – attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza: non già attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un “fatto” materiale e offensivo di un bene giuridico.
Quindi, se, ad avviso dei rimettenti, le incriminazioni censurate, amputate del previgente requisito dello stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo, non risulterebbero conformi a tali principi, atteso che l’ipotesi ermeneutica dalla quale le censure muovono è che le disposizioni oggi vigenti previste dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada, nel loro dato letterale, incriminino, rispettivamente, la condotta di chi si ponga alla guida di un veicolo, ovvero di chi cagioni un incidente alla guida di un veicolo, allorché tali condotte siano realizzate in qualsiasi momento successivo all’assunzione di una sostanza stupefacente, una simile interpretazione non è, invero, smentita dai lavori preparatori, dal momento che l’eliminazione dell’inciso «in stato di alterazione psico-fisica» dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada è stata giustificata nella relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024) presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura, nei termini seguenti: «al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia […] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».
Ancora più chiaro il dossier 29 aprile 2024 del Senato della Repubblica sul corrispondente A.S. n. 1086, in cui si osserva che la modifica in esame comporta «la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico […].
Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione» (corsivi aggiunti).
Dunque, il mero nesso cronologico tra assunzione e guida sarebbe oggi sufficiente a far scattare la punibilità, rimanendo apparentemente irrilevante la concreta estensione di tale nesso (sulla cui durata massima, comunque, le disposizioni censurate non forniscono la benché minima indicazione: in termini di ore, o in ipotesi di giorni, settimane, mesi o addirittura anni) ma, ove tale interpretazione fosse l’unica praticabile, essa risulterebbe effettivamente incompatibile tanto con il principio di proporzionalità, quanto con quello di necessaria offensività del reato.
Precisato ciò, quanto al principio di proporzionalità, occorre anzitutto osservare che le due disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale: bene che è sua volta espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada.
In effetti, tutti questi beni, di spiccato rilievo costituzionale, sono suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti, e non sia pertanto in condizioni di controllare adeguatamente il veicolo stesso (ovvero sia propenso ad assumere rischi irragionevoli in conseguenza dell’affievolirsi dei propri freni inibitori, per effetto dell’assunzione di droghe); sicché nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della finalità, perseguita dal legislatore, di contrastare efficacemente simili condotte, anche attraverso il superamento delle difficoltà probatorie sin qui evidenziatesi nella prassi.
D’altra parte, la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all’assunzione, per la Corte di legittimità, potrebbe, di per sé, essere considerata idonea a tutelare quei beni, giacché vietare di guidare a chiunque abbia fatto uso di sostanze stupefacenti consente di intercettare anche le condotte di chi si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto.
Tuttavia, se davvero un simile generale divieto fosse univocamente evincibile dalle disposizioni censurate, esso risulterebbe, all’evidenza, sovrainclusivo (per un caso analogo, riferito però a un illecito amministrativo, sentenza n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto), dato che esso comprenderebbe anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell’assuntore.
Da tale interpretazione discenderebbe, dunque, un macroscopico difetto di necessità della limitazione, in particolare, di quelle sfere di libertà costituzionalmente tutelate che sono necessariamente incise dal divieto, come la stessa libertà di circolazione e il diritto al lavoro, il cui concreto esercizio in molte circostanze e in molti luoghi del nostro Paese presuppone la possibilità di guidare un veicolo (per una simile osservazione, sentenze n. 246 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto, e n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, e ivi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che parimenti sottolineano l’importanza della possibilità di guidare un veicolo a motore per esercitare attività professionali), atteso che sono agevolmente prospettabili soluzioni alternative che consentano di circoscrivere più ragionevolmente l’area della rilevanza penale, come meglio si dirà più innanzi: con assai minore impatto sulla libertà e gli stessi diritti costituzionali dei destinatari della norma, ed eguale efficacia in termini di tutela dei beni giuridici in gioco.
Né, a sostegno dell’interpretazione letterale da cui muovono i rimettenti, per il Giudice delle leggi, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, sicché dovrebbe ritenersi ragionevole impedire a chiunque abbia assunto tali sostanze di porsi alla guida di un veicolo, a prescindere dall’ampiezza del lasso di tempo intercorso, giacché un simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non già alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all’assunzione di stupefacenti tout court: condotte, queste ultime, che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però, all’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), unicamente sanzioni amministrative (tra cui la sospensione della patente di guida), finalizzate primariamente a stimolare l’interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo, tenuto conto altresì del fatto che la concreta adozione di tali sanzioni deve sempre intendersi come subordinata a un giudizio di «idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure» (sentenza n. 148 del 2022, punto 4.2.5. del Considerato in diritto), dovendo essere le stesse obbligatoriamente revocate nel caso di esito positivo del percorso terapeutico-riabilitativo (art. 75, comma 11, t.u. stupefacenti).
Pertanto, a fronte di queste scelte di fondo del legislatore, una interpretazione dell’art. 187 cod. strada che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, per la Corte di legittimità, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi.
Quanto poi al principio di necessaria offensività, la Consulta riteneva come andasse anzitutto considerato che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis – presupponendo che l’agente provochi un incidente – costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, ferma restando la persistente dimensione pericolosa della condotta per la vita e l’integrità fisica della generalità di tutti gli ulteriori utenti del traffico.
Del resto, se la previgente formulazione dei commi 1 e 1-bis, la quale richiedeva non solo la prova che l’agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto «in stato di alterazione psico-fisica», era costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto, posto che nemmeno quella formulazione esigeva stricto sensu la dimostrazione della creazione, da parte dell’agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, tuttavia, il requisito dell’alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto della sostanza sull’equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma.
L’attuale formulazione delle disposizioni censurate è, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto, atteso che tali disposizioni richiedono, testualmente, soltanto che l’agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l’incriminazione mira a prevenire.
Laddove però le disposizioni dovessero essere intese, secondo la lettura da cui muovono i rimettenti, come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, per la Corte costituzionale, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo così – come sottolinea in particolare il GIP del Tribunale di Siena – la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti, e ciò che comporterebbe la violazione del principio di necessaria offensività del reato e, dunque, dell’art. 25, secondo comma, Cost..
Contrariamente all’avviso dei rimettenti, però, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate è ritenuta possibile e doverosa; anzi, per la Consulta tale interpretazione appare più conforme alla loro stessa ratio, prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime, ribadendosi al riguardo che, in via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale, dato che tale principio osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate (sentenze n. 113 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto, n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto), ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati.
Ora, prendendo le mosse dalla ratio delle disposizioni, la Corte costituzionale riteneva conveniente subito osservare che, se le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 erano del tutto trasparenti: eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica, affidato nella prassi a riscontri per lo più di dubbia attendibilità, siffatte modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada – tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame.
Pertanto, per la Corte, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare – nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute «dopo» avere assunto sostanze stupefacenti – quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi, il quale, non a caso, è stato compiuto dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025, sulla quale richiama l’attenzione la stessa Avvocatura generale dello Stato, avendo tale circolare interpretato restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo»; e precisa, altresì, che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida» (corsivi aggiunti), oltre che a osservare che «[l]’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida» (corsivi aggiunti).
In tal modo, la circolare stessa inferisce dal raccordo tra il dato testuale e la ratio della disciplina una delimitazione del raggio applicativo della fattispecie.
Tra l’altro, per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni, secondo il Giudice delle leggi, è oltre tutto imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare – tra le soluzioni compatibili con i significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore – la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata (in relazione al principio di proporzionalità, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione, sentenza n. 203 del 2024, punto 4.7.4. del Considerato in diritto; in relazione al principio di necessaria offensività, sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto 8.1. del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 263 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 360 del 1995, punto 8 del Considerato in diritto).
Rispetto alle disposizioni ora all’esame, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti era reputata corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite: sì da restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo – e degli stessi diritti costituzionali il cui esercizio possa essere in concreto condizionato dall’esercizio di tale libertà – risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada, così come nella stessa direzione spinge il principio di necessaria offensività del reato, che secondo la costante giurisprudenza costituzionale impone al giudice di assicurare che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
Del resto, nessun ostacolo a una tale interpretazione restrittiva, d’altra parte, si reputava che militasse il dato testuale delle disposizioni censurate, visto che la preposizione “dopo”, anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell’enunciato.
Così, per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale.
Orbene, per la Corte, i canoni ermeneutici ora rammentati – interpretazione restrittiva secondo la ratio e interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività – imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.
In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo, evidenziandosi però al contempo che, al fine di assicurare la conformità a Costituzione delle disposizioni censurate non è affatto necessario ripristinare – anche solo in via ermeneutica – la situazione normativa precedente la riforma del 2024, poiché, se, sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-bis, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, l’eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento di tale stato, per la Consulta, non può essere ritenuta di per sé contrastante con i principi costituzionali, sempre che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente.
In conformità dunque all’intenzione dichiarata del legislatore, a fronte del fatto che tale dimostrazione non è più necessaria, il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica.
Detto questo, per il Giudice delle leggi, conveniva per di più sottolineare, per incidens, che questa soluzione ermeneutica nella sostanza corrisponde a quella individuata già nel 2004 dal Tribunale costituzionale federale tedesco, in applicazione del principio di proporzionalità, in una sentenza in cui aveva giudicato lesiva dei diritti costituzionali del ricorrente la sua condanna per il reato di guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti.
Nel caso allora all’esame della Corte tedesca, nel sangue dell’imputato era stata rilevata una quantità di THC inferiore a 0,5 ng/ml, a sedici ore dal momento in cui egli stesso aveva ammesso di avere fatto uso di cannabis. Il Tribunale aveva escluso che, secondo le conoscenze scientifiche all’epoca correnti, dalla presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel sangue si potesse necessariamente inferire un persistente effetto delle sostanze medesime sulla capacità di guida dell’agente. Pertanto, lo stesso Tribunale aveva sottolineato la necessità, al fine di ricondurre la disposizione incriminatrice all’epoca vigente a limiti compatibili con il principio di proporzionalità, che fosse accertata nel caso concreto una concentrazione di sostanza tale da far apparire possibile che l’interessato avesse effettivamente posto in essere la condotta in una situazione di ridotta capacità di guida (seconda camera del primo senato, sentenza 21 dicembre 2004, 1 BvR 2652/03, in particolare paragrafi 25 e 26).
Ebbene, così interpretate, le due disposizioni in questa sede censurate, per il Giudice delle leggi, si sottraggono al dubbio di compatibilità con il principio di precisione (o “tassatività”) della legge penale, che la giurisprudenza costituzionale ritiene, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981 (punto 2 del Considerato in diritto), implicito nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., trattandosi, questo, di un principio che mira ad assicurare, in primo luogo, che al consociato venga fornito un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, in chiave di tutela della sua libertà di azione; e, in secondo luogo, che le scelte fondamentali sul confine tra condotte lecite e penalmente rilevanti siano compiute dal legislatore e non siano affidate in sostanza al giudice, a tutela del principio ordinamentale della separazione dei poteri (sentenze n. 185 del 2025, punto 5.3. del Considerato in diritto, n. 54 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, n. 134 del 2019, punto 3.2. del Considerato in diritto, n. 121 del 2018, punto 15.3. del Considerato in diritto ordinanza n. 24 del 2017, punto 5, e ivi ulteriori riferimenti).
Tuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l’area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un «pericolo» per il bene giuridico tutelato dalla norma: tecnica utilizzata espressamente dal legislatore in una quantità di norme incriminatrici, ma alla quale talvolta anche questa Corte ha fatto ricorso, allorché ha indicato la via di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame (sentenze n. 519 del 2000, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 65 del 1970), ovvero ha integrato la norma incriminatrice richiedendo l’accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto (sentenza n. 108 del 1974).
Sulla base di queste considerazioni, per la Consulta, deve, dunque, escludersi che le disposizioni censurate, interpretate nel senso poc’anzi indicato, ledano il diritto dei loro destinatari alla prevedibilità della sanzione penale e, così, alla «certezza di [loro] libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del 1988, punto 8 del Considerato in diritto), ovvero vulnerino il principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario.
In particolare, se, sotto il primo profilo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo, va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi.
Mentre, sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore.
Saranno dunque tali criteri, per la Corte, a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare.
Così interpretate, infine, per i giudici di legittimità costituzionale, le disposizioni in esame restano indenni anche dagli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti, il che veniva enunciato nei seguenti termini: “Esse non contrastano, anzitutto, con il principio della finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., evocata qui in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alle censure imperniate sul contrasto con il principio di necessaria offensività del reato. L’esclusione di ogni vulnus a quest’ultimo principio, grazie a un’interpretazione che proprio su di esso si impernia, svuota di ogni sostanza anche gli argomenti evocati a sostegno della violazione della finalità rieducativa della pena. Né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste tra le disposizioni censurate e quelle in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che utilizzano tecniche normative differenti per tutelare i medesimi beni giuridici. La prima disposizione assunta a tertium comparationis, l’art. 186, è strutturata come reato di pericolo presunto, affidando la selezione delle condotte penalmente rilevanti al superamento di soglie di concentrazione di alcool nel sangue. La seconda, l’art. 186-bis, richiede al giudice un accertamento, in ciascun caso concreto, di un effettivo stato di alterazione derivante dalla previa assunzione di alcool, cui può aggiungersi (ai fini di cui al comma 2 e seguenti) l’ulteriore accertamento del superamento delle soglie di cui all’art. 186. Nessuna necessità di ordine costituzionale impone, tuttavia, al legislatore di utilizzare le medesime tecniche normative nella repressione di condotte pericolose per i medesimi beni giuridici, ma strutturalmente differenti, in ragione delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione; sempre che, naturalmente, siano rispettati i requisiti minimi di proporzionalità e di offensività, nel senso più sopra precisato. Nemmeno sussiste una irragionevole disparità di trattamento tra le disposizioni censurate e quelle in materia di omicidio o lesioni stradali o nautiche di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma, cod. pen. che tutt’oggi richiedono l’accertamento di un evento di «alterazione psicofisica» in capo al conducente del veicolo. Il legislatore ha, infatti, non irragionevolmente ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia politico-criminale, di richiedere un positivo accertamento di tale alterazione, al fine di giustificare la pena particolarmente severa prevista da tali disposizioni a carico di chi abbia cagionato ad altri, per effetto di una condotta di guida compiuta in tale stato, la morte ovvero lesioni gravi o gravissime. Nessuna ragione di ordine costituzionale impone, però, che tale più complessa verifica debba essere compiuta anche ai fini dell’accertamento dei reati contravvenzionali di pericolo, assai più blandamente sanzionati, previsti dalle disposizioni ora all’esame. Ancora, nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste rispetto alla condotta di chi si ponga alla guida senza patente: condotta, quest’ultima, integrante un mero illecito amministrativo, che colpisce condotte non necessariamente cagionanti un effettivo pericolo per la circolazione stradale, e che risponde a una logica del tutto differente, sì da determinare l’inidoneità di un tale illecito amministrativo ad assurgere a tertium comparationis. Infine, l’allegata disparità di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo, così come l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione, vengono entrambe meno nel momento stesso in cui doverosamente si proceda a una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato all’esame, che ne circoscriva l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida”.
In conclusione, la Corte costituzionale, pur dichiarando infondate le questione summenzionate, ne limita la loro legittimità costituzionale a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il che comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.
4. Conclusioni: responsabilità penale solo se vi è pericolo concreto per la circolazione
Fermo restando che l’art. 187 del d.lgs, 30 aprile 1992, n. 285, tra le misure normative ivi prevedute, dispone, per un verso, che chiunque “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno” (co. 1, primo periodo), per altro verso, che, se “il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI” (co. 1-bis, primo periodo), con la pronuncia qui in commento, si ritiene siffatto precetto normativo non in contrasto con la Costituzione, a condizione che la responsabilità penale sia fondata su accertamento probatorio effettivo e non presuntivo della pericolosità della condotta, richiedendo la dimostrazione che, in stretta prossimità temporale alla guida, l’agente presentasse nei liquidi biologici sostanze stupefacenti o psicotrope, le quali, per qualità e concentrazione, secondo le conoscenze scientifiche attuali, risultino idonee a provocare in un assuntore medio una alterazione delle condizioni psico-fisiche tale da incidere sulle ordinarie capacità di controllo del veicolo.
Pertanto, per effetto di tale decisione, per potere appurare la responsabilità penale, così come stabilita dai precetti normativi summenzionati, occorre verificare che vi sia stato un effettivo pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il cui accertamento dovrà avvenire nei modi appena esposti.
Questa è dunque in sostanza la novità, che connota il provvedimento qui in commento.
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