La prassi (ancora diffusa) di sospendere o revocare linee di credito “in automatico” quando l’impresa accede alla composizione negoziata della crisi (CNC) è incompatibile con la funzione stessa dello strumento: preservare le condizioni minime di continuità per rendere effettive le trattative e massimizzare il valore in ottica di risanamento. Il quadro normativo – oggi esplicito – non impone alle banche sacrifici irragionevoli, ma vieta gli automatismi: l’accesso alla CNC e la richiesta/ottenimento di misure protettive non possono costituire di per sé causa di stop o revoca degli affidamenti, salvo che ciò sia imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale e dalla “sana e prudente gestione”. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 1° dicembre 2025, si colloca in questa linea: conferma misure protettive e concede misure cautelari volte a impedire che condotte standardizzate del sistema bancario (revoche, risoluzioni, escussioni, segnalazioni) compromettano la continuità e, quindi, lo stesso risanamento. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il “divieto di automatismi” è scritto nella norma: art. 16 CCII e clausola di salvaguardia prudenziale
- 2. Il caso Napoli: misure protettive confermate e misure cautelari per impedire revoche/risoluzioni e condotte “standardizzate”
- 3. Fumus e periculum: la tutela cautelare come presidio della continuità, non come garanzia di finanziamento
- 4. Il cuore motivazionale: la banca può intervenire, ma deve dimostrare i “fatti specifici” e l’effettiva necessità prudenziale
- 5. Connessione sistematica: art. 18, co. 5, CCII e divieto di “pressioni contrattuali” durante le misure protettive
- 6. Ricadute operative per i professionisti: come costruire (bene) la domanda e come “parlare” con la banca
- 7. Conclusioni
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1. Il “divieto di automatismi” è scritto nella norma: art. 16 CCII e clausola di salvaguardia prudenziale
Il punto di partenza è l’art. 16 CCII (nella versione vigente), che non si limita a richiamare buona fede e doveri informativi, ma incide direttamente sui comportamenti dei creditori finanziari: le banche e gli intermediari sono tenuti a partecipare “in modo attivo e informato” alle trattative; soprattutto, la disposizione chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta/ottenimento delle misure protettive non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti, ferma restando la possibilità che l’intermediario intervenga quando ciò sia imposto dalla normativa di vigilanza prudenziale. Questa clausola di salvaguardia va letta in coerenza con l’architettura del TUB: la vigilanza (e, a monte, le scelte gestionali dell’intermediario) devono guardare alla “sana e prudente gestione”, alla stabilità complessiva e all’osservanza delle regole di settore; ma la prudenza non equivale a “difesa automatica”, perché la valutazione deve restare concreta, motivata e proporzionata, altrimenti diventa un fattore che distrugge valore e rende lo strumento di risanamento inutilizzabile nella pratica. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il caso Napoli: misure protettive confermate e misure cautelari per impedire revoche/risoluzioni e condotte “standardizzate”
Nel provvedimento del Tribunale di Napoli (1° dicembre 2025) – richiamato anche in commenti di stampa specializzata – il giudice è investito della richiesta di misure protettive e di misure inibitorie/cautelari dirette a neutralizzare, nella fase iniziale della CNC, la reazione “meccanica” di taluni istituti: revoca o risoluzione dei rapporti, escussione di garanzie, segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi e nei SIC. La misura cautelare viene costruita con un criterio chiaro: salvare la continuità aziendale “minima” necessaria perché le trattative non siano una finzione e perché l’impresa risanabile non venga spinta, per eterogenesi dei fini, verso l’uscita patologica (liquidatoria) proprio a causa dello strumento che dovrebbe evitarla. È un passaggio essenziale, perché chiarisce la ratio “di contesto” dell’intervento giudiziale: non sostituirsi alla banca nelle scelte di credito, ma impedire che scelte non giustificate da fatti specifici divorino il presupposto stesso del risanamento.
3. Fumus e periculum: la tutela cautelare come presidio della continuità, non come garanzia di finanziamento
Il decreto valorizza, in chiave cautelare, due profili che i professionisti devono tenere distinti (e ben argomentare): da un lato il fumus (cioè la plausibilità giuridica della domanda e la coerenza tra percorso negoziale e misure richieste); dall’altro il periculum (il rischio attuale che revoche, risoluzioni, escussioni o segnalazioni determinino effetti irreversibili sulla continuità, rendendo impossibile o inutilmente gravoso il buon esito delle trattative). Qui sta il punto di equilibrio: non si impone alla banca di “tenere aperto il credito” in assenza di condizioni, né si sterilizzano obblighi regolamentari; si impedisce, invece, l’automatismo che fa dipendere lo stop solo dall’etichetta “CNC” (o dalla presenza di misure protettive), perché un simile automatismo svuoterebbe lo strumento e sarebbe incoerente con l’art. 16 CCII.
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4. Il cuore motivazionale: la banca può intervenire, ma deve dimostrare i “fatti specifici” e l’effettiva necessità prudenziale
Il passaggio più importante – e più “spendibile” in contenzioso e in negoziazione – è la pretesa di concretezza della motivazione bancaria. Se la revoca è giustificata con formule generiche (ad esempio: “la procedura aumenta il rischio”, “serve maggiore accantonamento”, “politiche interne”), senza correlazione con dati e fatti individualizzati, il comportamento diventa sindacabile perché viola la regola di non automaticità e, in controluce, i canoni di correttezza e buona fede che presidiano la fase delle trattative. Viceversa, se l’intermediario dimostra che l’intervento è imposto dalla disciplina prudenziale (classificazione, requisiti patrimoniali, limiti di rischio, evidenze oggettive di deterioramento non gestibile), allora l’art. 16 CCII non è una “immunità” per il debitore: è un filtro contro le condotte standardizzate, non contro le decisioni necessarie e proporzionate. È esattamente qui che la decisione di Napoli alza l’asticella: chiede che la prudenza sia prudenza “vera”, cioè documentata e calibrata, non una scorciatoia.
5. Connessione sistematica: art. 18, co. 5, CCII e divieto di “pressioni contrattuali” durante le misure protettive
Il provvedimento napoletano si innesta coerentemente anche sull’art. 18 CCII in materia di misure protettive: la norma (tra l’altro) impedisce che, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, il creditore “coperto” dalle misure protettive rifiuti l’adempimento dei contratti pendenti o provochi risoluzioni o decadenze tali da pregiudicare la continuità (la logica è evitare che l’azione individuale renda inutile la trattativa). In questo senso, la tutela cautelare/inibitoria non è una deroga arbitraria, ma una declinazione concreta dell’obiettivo: evitare che la CNC diventi una “bandierina” che innesca reazioni a catena e uccide l’impresa proprio mentre prova a ristrutturarsi.
6. Ricadute operative per i professionisti: come costruire (bene) la domanda e come “parlare” con la banca
La lezione pratica è netta: l’istanza di misure protettive/cautelari funziona se dimostra, con documenti e nesso causale, che la continuità è ancora recuperabile e che lo stop automatico compromette il valore per tutti, banca inclusa. Sul piano probatorio, è decisivo allegare la struttura degli affidamenti e la loro funzione (ciclo di cassa, pagamenti essenziali, fornitori strategici), il piano (anche “prima facie”) con indicatori di tenuta nel brevissimo periodo, e il “danno da revoca” in termini di effetto domino (interruzione forniture, risoluzioni contrattuali, default tecnico, blocco incassi). Sul piano negoziale, la banca va portata su un terreno “prudenziale” serio: se ritiene di dover intervenire, deve esplicitare i fattori specifici, la classificazione, le alternative meno distruttive (riduzione mirata, covenant, monitoraggio, escrow, utilizzo vincolato), perché il principio che emerge è che la gestione del rischio non può coincidere con l’azzeramento automatico della continuità. In questo modo la CNC torna ad essere ciò che il legislatore vuole: un percorso di risanamento “assistito”, non un pretesto per accelerare il disimpegno.
7. Conclusioni
La decisione del Tribunale di Napoli si muove su un crinale corretto: tutela la CNC come bene “di sistema” (conservazione del valore, massimizzazione del soddisfacimento, prevenzione della liquidazione non necessaria), senza trasformarla in un salvacondotto. Il messaggio ai creditori finanziari è chiaro: la prudenza regolamentare resta, ma non può degenerare in automatismo; e il messaggio ai professionisti è altrettanto chiaro: la domanda cautelare deve essere costruita su fatti, nessi causali e sostenibilità di breve, perché la tutela giudiziale non è un premio, ma un presidio contro condotte che renderebbero “impossibile” ciò che la norma pretende sia possibile: negoziare davvero.
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