Caduta imprevedibile: la struttura sanitaria non risponde

La struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento.

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La struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Napoli -sez. VIII civ.- sentenza n. 8171 del 21-09-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_N._8171_2025_-_N._R.G._00024861_2018_DEPOSITO_MINUTA_21_09_2025__PUBBLICAZIONE_21_09_2025.pdf 169 KB

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Indice

1. I fatti: la caduta dopo il prelievo


Un ragazzo di 28 anni svolgeva delle analisi presso un centro diagnostico che comportavano l’esecuzione di un prelievo ematico, al quale egli si sottoponeva. Subito dopo l’esecuzione di detto prelievo, mentre si stava dirigendo verso l’uscita della struttura sanitaria, il ragazzo cadeva al suolo in prossimità dell’androne dell’edificio.
Il personale della struttura sanitaria provvedeva, quindi, a fornire al ragazzo caduto le prime cure necessarie e poi a chiamare un’ambulanza dell’ospedale locale, dove il paziente veniva ricoverato.
Quale conseguenza della suddetta caduta, il ragazzo riportava un trauma cranico minore contrattura lacero contusa della regione frontale e la frattura delle ossa nasali.
Il paziente aveva successivamente adito il tribunale di Napoli al fine di far accertare la responsabilità della struttura sanitaria presso cui egli aveva eseguito il prelievo per l’evento accaduto, in quanto il personale di detta struttura gli aveva permesso di allontanarsi senza alcuna preventiva verifica condizioni cliniche (senza neanche aver misurato la pressione arteriosa, né aver controllato lo stato di coscienza e orientamento del paziente).
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata per il fatto che, all’esito del prelievo, il paziente non presentava alcuna sintomatologia. Secondo la convenuta, quindi, ciò escludeva una responsabilità dei sanitari, in quanto essi erano tenuti soltanto a verificare l’assenza di segni di ipotensione o di altri disagi immediati del paziente senza necessità di ulteriori esami. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le valutazioni del Tribunale: necessario nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l’evento lesivo


Preliminarmente, il tribunale di Napoli ha ricordato che con la domanda di risarcimento danni formulata dal paziente nei confronti della struttura presso la quale aveva eseguito l’esame ematico l’attore ha invocato una responsabilità di carattere contrattuale della convenuta.
Infatti, il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria configura un contratto atipico a prestazioni corrispettive, il quale si conclude nel momento in cui il paziente viene accettato presso la struttura sanitaria e dal quale derivano degli obblighi a carico di quest’ultima consistenti nella messa a disposizione del personale sanitario e delle attrezzature necessarie per svolgere la prestazione medica richiesta (oltre agli obblighi lato sensu alberghieri).
Pertanto, la conseguente responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può derivare dall’inadempimento delle suddette obbligazioni che sorgono direttamente a carico della struttura medesima oppure dall’inadempimento della prestazione medica svolta dai sanitari dipendenti o ausiliari della struttura.
Le conseguenze della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria dal punto di vista dell’onere probatorio sono che l’attore danneggiato deve provare l’esistenza del nesso di causalità materiale fra la condotta e l’evento. In altri termini, il paziente dovrà dimostrare che la lesione della salute e dipesa dalla prestazione fornita dalla struttura o dai suoi sanitari.
In particolare, detto nesso di causalità può ritenersi sussistente nel caso in cui la condotta dell’agente abbia generato l’evento o comunque abbia contribuito generarlo, potendosi così considerare detta condotta come causa dell’evento stesso.
Detta ultima valutazione deve essere compiuta attraverso un criterio di carattere probabilistico.
Criterio che nelle fattispecie di responsabilità medica comporta la valutazione circa il fatto che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.
In altri termini, il giudice dovrà accertare se il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire le conseguenze dannose concretamente subite dal paziente.
Nel caso in cui l’evento lesivo non si sarebbe verificato se il sanitario avesse tenuto la condotta diligente, prudente e perita, si dovrà ritenere sussistente il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l’evento lesivo.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, l’attore aveva lamentato la mancanza di diligenza sanitari della convenuta, in quanto questi avevano omesso di vigilare e di sorvegliare il paziente dopo che lo stesso era stato sottoposto a prelievo di sangue. Tale condotta omissiva dei sanitari non aveva così impedito la caduta del paziente nell’androne dell’edificio, da cui erano derivate le fratture alla regione frontale e alle ossa nasali dell’attore.
Pertanto, il tribunale di Napoli, applicando i principi sopra esposti, ha valutato se la condotta dei sanitari fosse stata conforme alle leges artis oppure se invece questi ultimi avessero posto in essere degli inadempimenti ai propri obblighi.
A tal proposito, il giudice ha evidenziato che non sussiste un obbligo a carico dei sanitari di porre in essere misure di sorveglianza pregnanti del paziente per evitare delle cadute accidentali del medesimo.
Infatti, l’attore non lamentava alcun sintomo riconducibile ad un brusco calo di pressione arteriosa che avrebbe potuto consigliare ai sanitari di effettuare una sorveglianza più pregnante del paziente subito dopo il prelievo. Inoltre, l’attore non ha neanche dedotto in giudizio che i sanitari erano stati informati gli eventuali regressi stati di malessere o disturbi in occasione di precedenti prelievi.
In considerazione di ciò, secondo il giudice, i sanitari non erano tenuti ad adottare alcuna particolare cautela, anche in quanto il paziente era giovane ed era rimasto vigile e lucido durante il prelievo ematico.
Inoltre, il giudice ha evidenziato come i sanitari della convenuta avessero anche prestato tempestivo soccorso al paziente, sia medicandolo sia attivando il trasporto tramite ambulanza presso una struttura ospedaliera dove potesse essere adeguatamente curato.
Pertanto, alcuna condotta inadempiente può essere imputata ai sanitari della convenuta.
In conclusione, il tribunale di Napoli ha altresì evidenziato come l’attore non abbia neanche provato la sussistenza di un nesso di causalità tra il prelievo sanguigno effettuato presso la struttura convenuta e la caduta dell’attore.
A tal proposito, infatti, l’attore non ha dimostrato che detta caduta sia stata conseguente ad un capogiro avuto a causa del prelievo ematico. In particolare, l’attore non ha neanche dedotto quanto tempo fosse passato fra il momento di esecuzione del prelievo ematico ed il presunto calo di pressione, né ha fornito maggiori dettagli sull’evoluzione della caduta. Pertanto, il giudice ha ritenuto non provata la dinamica dei fatti come prospettata dall’attore, non potendosi escludere che la caduta sia dipesa dal fatto che egli sia inciampato.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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