Le Sezioni Unite intervengono su cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati di ente pubblico, imponendo l’integrazione del contraddittorio e sospendendo l’efficacia della decisione del CNF.
Indice
- 1. Il caso: avvocato di ente pubblico e incarichi gestionali
- 2. La cornice: esclusività, autonomia e rischio di condizionamento
- 3. L’ordinanza interlocutoria: litisconsorzio necessario e integrazione
- 4. Sospensione dell’esecuzione e rinvio in pubblica udienza
- 5. Ricadute operative: attenzione al procedimento e ai destinatari delle notifiche
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1. Il caso: avvocato di ente pubblico e incarichi gestionali
Un avvocato iscritto nell’elenco speciale quale legale di ente pubblico viene cancellato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce per sopravvenuta carenza del requisito dell’esclusività previsto dall’art. 23 l. 247/2012. La verifica trae origine da un esposto: oltre al ruolo presso l’Avvocatura del Comune di Surbo, il professionista svolgeva anche funzioni dirigenziali e amministrativo-gestionali (tra cui incarichi in servizi amministrativi e, secondo quanto riferito, anche come vicesegretario), ritenute incompatibili con la permanenza nell’elenco speciale. Il ricorso al CNF viene rigettato con la sentenza n. 267/2025, che ribadisce l’impostazione tradizionale: l’avvocato dipendente può occuparsi “in via esclusiva” degli affari legali dell’ente, restando estraneo all’apparato gestionale, per preservare indipendenza e autonomia.
2. La cornice: esclusività, autonomia e rischio di condizionamento
Nel ricostruire i presupposti dell’iscrizione nell’elenco speciale, il CNF richiama tre condizioni: (i) esistenza di un ufficio legale come unità autonoma; (ii) assegnazione dell’avvocato alla trattazione degli affari legali dell’ente; (iii) stabile inquadramento nell’ufficio legale. In questa prospettiva, la “esclusività” non è solo quantitativa, ma soprattutto funzionale: il legale deve restare sostanzialmente separato dalla gestione amministrativa, perché l’accumulo di funzioni può generare un conflitto potenziale (ad esempio, difendere l’ente rispetto ad atti amministrativi adottati dallo stesso avvocato in veste di dirigente). Il tema viene collegato ai principi di indipendenza e autonomia come presupposto del corretto esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Sul piano del coordinamento normativo, il CNF esclude che l’art. 1, co. 221, l. 208/2015 (deroga alla rotazione dirigenziale in enti di piccole dimensioni) introduca, anche solo indirettamente, una deroga all’art. 23 l. 247/2012.
3. L’ordinanza interlocutoria: litisconsorzio necessario e integrazione
Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria (pubblicata il 16 gennaio 2026, n. 875/2026, R.G.N. 21216/2025), non decidono ancora nel merito la compatibilità degli incarichi, ma affrontano un profilo processuale decisivo: la necessità di integrazione del contraddittorio. Richiamando un precedente (Cass. SS.UU. 25 giugno 2008, n. 17442), la Corte afferma che, nei giudizi di impugnazione delle decisioni del CNF in materia di elenchi speciali, sono litisconsorti necessari non solo il Consiglio dell’Ordine, ma anche i pubblici ministeri presso il Tribunale e la Corte d’appello del distretto interessato. Da qui l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti del PM presso il Tribunale di Lecce e del PM presso la Corte d’appello di Lecce entro 40 giorni.
4. Sospensione dell’esecuzione e rinvio in pubblica udienza
Accanto al profilo del contraddittorio, l’ordinanza valorizza due elementi: la novità della questione e la sua possibile riproponibilità, che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza dopo l’integrazione; e il carattere pregiudizievole del provvedimento impugnato per il ricorrente, unito alla non manifesta infondatezza delle censure, che giustificano la sospensione dell’esecuzione della sentenza del CNF nelle more della decisione. Il procedimento viene quindi rinviato a nuovo ruolo, con specifica indicazione della futura trattazione pubblica. Infine, la Corte dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione per finalità di informazione scientifica, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
5. Ricadute operative: attenzione al procedimento e ai destinatari delle notifiche
Per gli avvocati di enti pubblici e per gli Ordini, l’ordinanza segnala un punto pratico: nelle impugnazioni avanti alle Sezioni Unite contro decisioni del CNF su elenchi speciali, occorre presidiare correttamente il tema dei soggetti necessari del giudizio, evitando vizi che impongano integrazioni e rallentamenti. Sullo sfondo resta la questione sostanziale – esclusività e incompatibilità di incarichi gestionali – che verrà affrontata dopo il completamento del contraddittorio, ma intanto l’efficacia della cancellazione resta congelata per effetto della sospensione.
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