Con la sentenza n. 197/2025 la Corte costituzionale compie un passaggio di grande rilievo nella tutela della disabilità grave e nel riconoscimento giuridico della convivenza di fatto come contesto stabile di cura. La decisione interviene sull’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 105/2022, dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario biennale retribuito. L’effetto pratico più significativo è che l’equiparazione, introdotta dal legislatore nel 2022, viene “proiettata” anche sul passato, per effetto della naturale retroattività della sentenza di accoglimento. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL
Indice
- 1. Il caso e la questione: tra lettera della norma e interpretazione evolutiva
- 2. Il perno argomentativo: il diritto che conta è quello del disabile
- 3. Ragionevolezza e “asimmetria” normativa: il confronto con i permessi ex legge 104
- 4. L’impatto finanziario non blocca la tutela dei diritti incomprimibili
- 5. Operatività: cosa cambia per lavoratori, datori e INPS
- Formazione in materia per professionisti
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1. Il caso e la questione: tra lettera della norma e interpretazione evolutiva
La vicenda nasce dal rigetto opposto dall’INPS alla domanda di congedo straordinario presentata da un lavoratore per assistere la compagna in situazione di disabilità grave, per un periodo antecedente al matrimonio. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto sulla base di un’interpretazione evolutiva della norma, ma la Cassazione – sottolineando la struttura a “numero chiuso” dell’elenco dei beneficiari – ha ritenuto non praticabile una lettura costituzionalmente orientata e ha rimesso la questione alla Consulta. Il punto, dunque, non è la possibilità di adattare la disposizione, ma la necessità di verificarne la compatibilità con i principi costituzionali, soprattutto in relazione alla tutela della persona disabile e alla ragionevolezza della disciplina.
2. Il perno argomentativo: il diritto che conta è quello del disabile
La Corte chiarisce che il congedo straordinario non è un privilegio del lavoratore, ma una misura di welfare “indiretto” destinata a garantire la continuità delle cure e dell’assistenza alla persona con disabilità grave nel suo ambiente di vita. Il punto di osservazione prescelto è quindi quello del soggetto fragile: la salute psico-fisica del disabile – intesa in senso pieno, comprensiva anche della dimensione relazionale e della socializzazione – è un diritto fondamentale protetto dall’art. 32 Cost. e riconducibile ai diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. Di conseguenza, è irragionevole subordinare la possibilità di assistenza continuativa all’esistenza di un vincolo formale come il matrimonio, ignorando la realtà di relazioni affettive stabili e solidaristiche che si sviluppano nell’ambito della convivenza.
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3. Ragionevolezza e “asimmetria” normativa: il confronto con i permessi ex legge 104
Il cuore della pronuncia è nel giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., che la Corte costruisce anche attraverso un confronto sistematico. Già nel 2016 (sent. n. 213) la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione del convivente di fatto dai permessi mensili retribuiti ex art. 33, l. 104/1992. La sentenza 197/2025 ribadisce che permessi e congedo straordinario, pur diversi per durata e modalità, condividono la stessa ratio: assicurare l’assistenza “familiare” alla persona con handicap grave. Ne deriva una “asimmetria normativa” difficilmente sostenibile: se il convivente è legittimato per i permessi, non è coerente che venga escluso dal congedo, che risponde alla medesima finalità. La convivenza, inoltre, è valorizzata dall’ordinamento come formazione sociale ex art. 2 Cost., con un dovere di reciproca assistenza morale e materiale riconosciuto dalla legge 76/2016.
4. L’impatto finanziario non blocca la tutela dei diritti incomprimibili
INPS e Avvocatura dello Stato avevano posto con forza l’argomento dell’onerosità della misura, sostenendo che un’estensione retroattiva inciderebbe sulla finanza pubblica e rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore. La Corte respinge l’eccezione: quando sono in gioco diritti fondamentali, l’equilibrio di bilancio non può diventare un limite alla tutela. Viene richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza costituzionale: è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non il bilancio a condizionarne l’erogazione. In questa prospettiva, la soluzione additiva è ritenuta costituzionalmente adeguata e coerente con l’evoluzione del sistema, anche perché il legislatore l’ha già recepita nel 2022.
5. Operatività: cosa cambia per lavoratori, datori e INPS
Sul piano pratico, la sentenza apre alla possibilità di riconoscere il congedo straordinario anche per periodi precedenti al d.lgs. 105/2022, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 42. Il punto essenziale è che dovrà essere rigorosamente accertata la convivenza di fatto e l’effettiva prestazione dell’assistenza. La Corte chiarisce inoltre che la dichiarazione anagrafica prevista dalla l. 76/2016 ha funzione probatoria, non costitutiva: ciò non elimina l’onere della prova, ma evita che il diritto venga sacrificato su un requisito meramente formale. Per le aziende, la decisione implica la necessità di gestire richieste e contenziosi relativi a periodi pregressi; per l’INPS, un adeguamento interpretativo delle prassi amministrative e una riconsiderazione dei dinieghi fondati esclusivamente sull’assenza del vincolo matrimoniale. Per i professionisti, la pronuncia offre un appiglio forte per domande di riconoscimento e per azioni giudiziali nei casi di rifiuti antecedenti al 2022
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