La Corte Costituzionale (sentenza n. 146 del 13 ottobre 2025) ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 473-bis.17 del codice di rito civile, convalidando la legittimità del termine minimo di 10 giorni accordato all’attore per replicare alle domande riconvenzionali nel rito unificato relativo allo stato delle persone, minorenni e famiglia. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli
Indice
1. Contesto e motivi della questione
Il Tribunale ordinario di Genova, nell’ambito di un procedimento per modifica delle condizioni di separazione, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., confutando la brevità del termine concesso all’attore dall’art. 473-bis.17 c.p.c. per proporre nuove domande ed eccezioni derivanti dalle difese del convenuto, fissato in almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione. Il rimettente sosteneva che termine siffatto era inadeguato per salvaguardare una difesa efficace e conforme ai principi della parità delle armi e del giusto processo, specialmente considerando la complessità delle domande riconvenzionali come quella di divorzio, sollevata nella vicenda concreta. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli.
2. Censure sollevate: i termini del rito unificato della famiglia
Tra le censure:
- una presunta compressione ingiustificata del diritto di difesa, violando gli artt. 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione;
- la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto i termini assegnati all’attore sarebbero sproporzionatamente più breve rispetto ai termini concessi nei processi ordinari, semplificati o di lavoro.
3. Difese del Governo e posizione della Corte
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato la propria difesa sulla norma, sostenendo la validità del termine in ragione delle necessità di rapidità e concentrazione proprie del rito unificato della famiglia, preordinato alla tutela di questioni delicate che richiedono un’elevata specializzazione e tempistica certa. Secondo la Corte costituzionale il legislatore gode di vasta discrezionalità nella disciplina del processo, a condizione che non si configuri una manifesta irragionevolezza ovvero un’effettiva impossibilità, oppure eccessiva difficoltà, nell’esercizio del diritto di difesa.
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4. Motivazioni della sentenza
La Corte ha ritenuto infondate le questioni, confermando che:
- il termine minimo di dieci giorni, pur breve, risulta compatibile con un inserimento equilibrato del diritto di difesa nell’ambito di un rito speciale improntato alla celerità, in quanto l’attore può prevedere le possibili repliche del convenuto e organizzare la sua difesa di conseguenza;
- il confronto coi tempi di ulteriori riti non rileva, data la specificità e peculiarità del rito per i procedimenti afferenti allo stato delle persone, ai minorenni e alla famiglia, che giustifica una disciplina autonoma e differenziata;
- le situazioni oggetto del rito unificato sono contraddistinte da un elevato grado di connessione e prevedibilità delle domande riconvenzionali, come nell’ipotesi di domande di divorzio formulate in replica a modifiche delle condizioni di separazione;
- il legislatore ha previsto strumenti flessibili per compensare situazioni eccezionali, come la possibilità di rimessione in termini per cause non imputabili alla parte;
- la differenziazione tra termini di difesa dell’attore e del convenuto non viola il principio di parità delle armi, essendo giustificata dalla diversa posizione processuale delle parti all’interno del rito.
5. Implicazioni pratiche
La sentenza riafferma la validità del bilanciamento operato dal legislatore tra tutela dei diritti processuali e ragionevolezza dei tempi processuali, confermando la natura speciale del rito unificato della famiglia. Essa costituisce un punto di riferimento per i giudici e gli operatori del diritto nel garantire un processo celere, senza pregiudicare l’effettiva possibilità di difesa delle parti, soprattutto in materie delicate quali separazione, divorzio e questioni familiari.
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