Le misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII e incidenza sui pignoramenti presso terzi

Il Codice della Crisi ha introdotto un sistema di strumenti a tutela dell’imprenditore. Tra questi, le misure protettive (art. 18) e le misure cautelari.

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A cura di Monica Mandico e Pasquale Capaldo
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto un sistema organico di strumenti a tutela dell’imprenditore in crisi, volti non solo a contenere gli effetti dell’insolvenza ma anche a favorire la prosecuzione dell’attività attraverso soluzioni negoziali. Tra questi assumono rilievo le misure protettive (art. 18) e le misure cautelari (art. 19) richieste e rese nell’ambito di una procedura di Composizione Negoziata della Crisi, tali da incidere direttamente sulla possibilità per i creditori di agire in via esecutiva o cautelare.
Un tema particolarmente delicato riguarda il loro impatto nei pignoramenti presso terzi, specialmente laddove il pignoramento sia stato già notificato ed iscritto a ruolo, sia quindi sussistente una procedura esecutiva e la stessa abbia capienza, ovvero il terzo (banca o debitore della società istante) abbia già provveduto all’accantonamento ed alla relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
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Indice

1. Le misure protettive: natura e funzione


L’art. 18 CCII attribuisce all’imprenditore la facoltà di richiedere misure protettive fin dall’istanza di accesso alla composizione negoziata o con atto successivo. La finalità è duplice:
– sospendere le azioni esecutive e cautelari, nonché i termini di prescrizione e decadenza;
– impedire la pronuncia della liquidazione giudiziale durante le trattative.
Le misure protettive sono tipiche e disciplinate dall’art. 18 CCII; la loro applicazione è immediata, essendo efficace dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, ma richiede la conferma del tribunale entro trenta giorni. La dottrina ha parlato di “moratoria legale condizionata”, in quanto il blocco non è definitivo né automatico, ma funzionale a garantire uno spazio negoziale. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le misure cautelari: atipicità, complementarietà e funzione selettiva


L’art. 19 CCII disciplina le misure cautelari, connotate dall’essere – al contrario – atipiche; ciò determina una maggiore flessibilità, anche con strumenti conservativi o anticipatori (sequestro, inibitoria, custodia).
Si tratta dunque di rimedi “selettivi”, che operano in aggiunta o in sostituzione delle misure protettive, ove queste risultino insufficienti. La giurisprudenza (v. Trib. Padova, dicembre 2024) ha ammesso la possibilità di adottarle anche successivamente alla cessazione delle protettive, per consolidare gli effetti già prodotti.

3. L’incidenza sui pignoramenti presso terzi


La questione più complessa, in dottrina ed in giurisprudenza, riguarda principalmente le sorti dell’accantonamento inerente il pignoramento presso terzi, quando sussista una richiesta di misure protettive.

4. Effetti delle misure protettive


Secondo un orientamento ormai consolidato, la misura protettiva non priva di efficacia il pignoramento già perfezionato, ma ne sospende gli sviluppi. In altri termini, l’atto di pignoramento resta valido, ma il procedimento esecutivo è posto in quiescenza: il vincolo rimane, ma non può procedersi all’assegnazione.
Il Tribunale di Milano (26 gennaio 2022, est. Bottiglieri) ha precisato che la sospensione produce un effetto di cristallizzazione: le somme restano indisponibili presso il terzo, sia quelle già esistenti che quelle che dovessero affluire successivamente, fino alla cessazione della misura.
Il Tribunale di Arezzo ha parlato di “quiescenza” della procedura esecutiva, da intendersi come sospensione temporanea e non come inefficacia del vincolo.

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5. Gli obblighi del terzo pignorato


Il Tribunale di Padova (20 luglio 2022, est. Rossi) ha chiarito ulteriormente la portata della sospensione:

  • la misura protettiva non determina la liberazione delle somme già sottoposte a vincolo;
  • gli obblighi di custodia del terzo pignorato permangono, anzi si accentuano, fino alla definizione della procedura;
  • l’esperto nominato nella composizione negoziata non ha alcun potere di disporre delle somme, non essendo assimilabile né a commissario giudiziale né a curatore.

La sospensione, dunque, non elide ma rafforza l’obbligo di custodia, posto che fino alla decisione finale non è possibile conoscere la destinazione delle somme (assegnazione al creditore o restituzione al debitore).
In tal senso, è interessante in questo caso notare come l’interpretazione orientata della disciplina dettata dall’art. 546 c.p.c. (rubricato “Obblighi del terzo”) comporti esiti potenzialmente “sfavorevoli” per l’Imprenditore in crisi, benchè ci si trovi in una procedura volta proprio al superamento della stessa crisi. 
Tale apparente discrasia è certamente riconducibile alla ratio sottesa all’intero impianto normativo disciplinante gli obblighi comportamentali del  terzo, posto come figura “centrale” della procedura esecutiva, nonchè (spesso suo malgrado) di garanzia per la massa creditoria: salvo particolari eventi, giammai il terzo potrà contravvenire ai propri obblighi di custodia (di beni e di somme) sino alla pronuncia del provvedimento di assegnazione o di estinzione della procedura esecutiva.

6. Giurisprudenza di riferimento


Trib. Milano, 26 gennaio 2022, est. Bottiglieri: sospensione del pignoramento presso terzi con mantenimento del vincolo sulle somme. La sospensione opera in via automatica e non retroattiva, cristallizzando il vincolo già sorto.
Trib. Arezzo, 9 agosto 2024: afferma che l’improseguibilità determinata dalle misure protettive si traduce nel mero stato di quiescenza della procedura esecutiva, che rimane pendente in attesa dell’esito del tentativo di ristrutturazione nel quale il debitore esecutato si trova impegnato.
Trib. Padova, 20 luglio 2022, est. Rossi: ribadisce la permanenza degli obblighi di custodia del terzo pignorato e l’assenza di poteri dispositivi in capo all’esperto, configurando la sospensione come fase di custodia rafforzata.
Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024, Est. G.G. Amenduni: ammette misure cautelari ex art. 19 CCII a valle della scadenza delle protettive, per preservare gli effetti già conseguiti e impedire che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative.
Tali pronunce, lette in chiave sistematica, confermano che il legislatore ha voluto disegnare un meccanismo che non travolge il vincolo pignoratizio ma ne sospende soltanto la fase satisfattiva.

7. Considerazioni conclusive


L’analisi degli artt. 18 e 19 CCII, integrata dalle prime applicazioni giurisprudenziali, consente di tracciare alcuni punti fermi:
Le misure protettive hanno natura sospensiva, non estintiva: il pignoramento resta valido ma non può proseguire verso l’assegnazione; pertanto le somme rimangono vincolate presso il terzo, che conserva i doveri di custodia, con una responsabilità che anzi si rafforza.
Pertanto il sistema non mira a sacrificare i creditori, ma a contemperare le esigenze di tutela con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale.
La conclusione che emerge dalla giurisprudenza e dalla dottrina è che la richiesta di misure protettive deve essere tempestiva, non solo in senso astratto ma anche rispetto alle procedure esecutive già pendenti e agli accantonamenti già effettuati.
L’eventuale inerzia dell’imprenditore comporta che le somme rimangano vincolate e che le trattative si svolgano necessariamente in un quadro che include anche il creditore procedente, il quale non può essere escluso dal tavolo negoziale proprio in virtù del vincolo esecutivo già perfezionato; anzi, il più delle volte il medesimo creditore non potrà che essere considerato – in concerto tra Imprenditore, Advisors ed Esperto – come creditore “strategico” o quantomeno la relativa debenza dovrà essere considerata non negoziabile.
Tutto ciò determina delle incidenze pratiche fondamentali, anche sullo stesso piano e progetto di risanamento: in presenza di una procedura esecutiva presso terzi il cui atto di citazione sia già stato notificato al terzo ed iscritto innanzi al competente Tribunale, le relative somme accantonate dovranno necessariamente essere imputate alla vicenda transattiva riguardante il creditore procedente, con buona pace degli altri rimasti irresoluti.

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Avv. Monica Mandico

Monica Mandico, Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente d…Continua a leggere

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