Dal “no” al consenso: la proposta di riforma degli artt. 609-bis e 609-ter c.p.

La riforma degli artt. 609-bis e 609-ter c.p. sposta il fulcro sul consenso, adeguando l’ordinamento alla Convenzione di Istanbul.

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Con la proposta di legge A.C. 2151, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, nell’intenzione del suo firmatario, ci si propone di “riformare gli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale per assicurare la conformità dell’ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul, restituendo rilievo all’elemento del consenso e configurando il ricorso alla violenza, alla minaccia o all’abuso di autorità quali circostanze aggravanti” (così: la relazione di accompagnamento di questo progetto di legge).
Scopo del presente scritto è dunque quello di esaminare cosa dispone siffatto disegno di legge ma, prima di far ciò, verranno sinteticamente richiamati questi precetti normativi, così come sono attualmente contemplati nel nostro ordinamento giuridico.
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Indice

1. Gli articoli 609-bis e 609-ter cod. pen. nella loro versione attualmente vigente (il consenso e la violenza sessuale)


L’art. 609-bis cod. pen., il quale prevede il delitto di violenza sessuale, stabilisce, da un lato, che chiunque, “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (primo comma), dall’altro, che alla “stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona” (secondo comma) fermo restando che, nei “casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi” (terzo comma).
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 609-ter cod. pen., rubricato “Circostanze aggravanti”, dispone, per un verso, che la “pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore” (primo comma), per altro verso, che la “pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici” (secondo comma, primo periodo), ma la “pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci” (secondo comma, secondo periodo). Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. L’intervento disposto dal disegno di legge A.C. 2151: conformità al trattato di Istanbul


L’art. 1 del disegno di legge A.C. 2151 interviene sull’art. 609-bis cod. pen. nei seguenti termini: “1. L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 609-bis. – (Atti sessuali in assenza di consenso). – Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) mediante abuso di autorità; 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 3) traendo in inganno la persona
offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.
L’assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l’autore del reato e la persona offesa».
Di conseguenza, per effetto della riformulazione di codesta norma incriminatrice, si segnalano le seguenti novità: I) verrebbe sanzionato chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni, così come alla medesima pena sarebbe sottoposto chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) mediante abuso di autorità; 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona; II) è contemplata una diminuente di pena, pari ad una misura non eccedente i due terzi (e quindi si tratterebbe di un’attenuante speciale ad effetto speciale) per i casi di minore gravità; III) si fornisce, non solo una definizione di consenso, quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale, ma si norma anche il modo con cui esso deve essere valutato, stabilendo a tal proposito che questo consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma; IV) viene infine precisato che l’assenza di consenso rileva per tutti gli atti privi di esso a prescindere che vi sia in essere una relazione tra soggetto attivo e quello passivo del reato.
Chiarito ciò, per quanto invece concerne l’art. 609-ter cod. pen., l’art. 2 del disegno di legge A.C. 2151 statuisce quanto sussegue: “1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 609-ter del codice penale è premesso il seguente: «01) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità».”.
Pertanto, alla luce di tale innesto legislativo, verrebbe introdotta un’ulteriore aggravante, sempre implicante un aumento di un terzo (e quindi si tratterebbe di un’aggravante speciale ma ad effetto comune) allorché il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. sia commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.

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3. Conclusioni


Queste sono in sostanza le novità che contraddistinguono siffatto progetto di legge.
Non resta dunque che attendere se tale disegno di legge verrà approvato da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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