Il contratto per persona da nominare è una tipologia contrattuale che prevede la possibilità per una delle parti di designare una persona diversa, dopo la conclusione del contratto, per eseguire le obbligazioni assunte. Si tratta di un contratto atipico, che trova applicazione in situazioni in cui una delle parti ha la necessità di delegare l’esecuzione delle prestazioni a un terzo, senza che quest’ultimo sia stato inizialmente individuato al momento della stipula. Questo strumento giuridico è stato oggetto di studio principalmente nel diritto civile, in particolare in relazione agli effetti sui diritti e doveri delle parti coinvolte.
Indice
1. Definizione e fondamenti giuridici
Il contratto per persona da nominare è disciplinato principalmente dagli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile italiano. L’articolo 1401 definisce il contratto per persona da nominare come quel contratto che, pur essendo stipulato tra due soggetti, prevede che una delle parti abbia la facoltà di nominare una terza persona (il “nominato”) che subentrerà nel contratto stesso, assumendo i diritti e gli obblighi originariamente attribuiti alla parte che ha effettuato la nomina.
Questa figura contrattuale si differenzia dal contratto a favore di terzo, in quanto nel contratto per persona da nominare la parte che effettua la nomina non agisce per conto del nominato, ma semplicemente gli attribuisce il diritto di essere designato come parte del contratto. L’articolo 1401, infatti, stabilisce che la parte che ha la facoltà di nominare un altro soggetto lo può fare anche successivamente alla stipula del contratto, purché ciò avvenga entro un termine ragionevole.
2. Caratteristiche e funzionamento del contratto per persona da nominare
Le caratteristiche principali del contratto per persona da nominare sono le seguenti:
- Facoltà di Nomina: Una delle parti ha il diritto, ma non l’obbligo, di nominare un terzo soggetto che subentrerà nel contratto. Tale nomina deve essere espressa e avvenire in modo tale da essere chiara e inequivocabile.
- Obbligazioni e Diritti: La parte che fa la nomina continua ad essere vincolata dal contratto fino a quando la nomina non viene effettuata. Una volta nominato il terzo, questi subentra nei diritti e negli obblighi originariamente assunti dalla parte che ha effettuato la nomina. Tuttavia, l’atto di nomina non estingue automaticamente i diritti e doveri della parte nominante, salvo che non vi sia un accordo esplicito in tal senso.
- Tempistica della Nomina: Il contratto per persona da nominare consente che la nomina avvenga successivamente alla conclusione del contratto, ma deve essere effettuata entro un termine ragionevole e, in ogni caso, prima che le prestazioni vengano eseguite.
- Natura delle Prestazioni: Il contratto per persona da nominare è compatibile con le prestazioni di natura variabile o delegabile, ossia quelle che non richiedono la personalità del contraente e che possono essere svolte da un soggetto diverso da quello che ha inizialmente stipulato il contratto.
3. Applicazioni del contratto per persona da nominare
Il contratto per persona da nominare trova applicazione in numerosi ambiti, soprattutto in contesti dove la flessibilità è essenziale e dove si prevede la possibilità di delegare l’esecuzione del contratto senza che il nominato sia noto al momento della stipula. Alcuni esempi di applicazione includono:
- Contratti di compravendita: Un acquirente può stipulare un contratto di compravendita con un venditore, ma successivamente nominare una terza persona per eseguire l’acquisto del bene. Questo è particolarmente utile in operazioni commerciali dove l’acquirente non è in grado di agire direttamente o vuole delegare l’esecuzione a un altro soggetto.
- Contratti di locazione: In un contratto di locazione, il locatario può avere il diritto di nominare un sublocatario per l’utilizzo dell’immobile senza dover stipulare un nuovo contratto con il locatore. Ciò consente maggiore flessibilità nella gestione dell’immobile locato.
- Contratti di prestazione d’opera: Un soggetto che stipula un contratto di prestazione d’opera con una persona per eseguire determinati lavori può successivamente nominare un altro soggetto, specialmente se si tratta di lavori di natura complessa che richiedono l’intervento di diversi professionisti.
4. Effetti giuridici e problemi di interpretazione
Il principale effetto giuridico del contratto per persona da nominare è che, una volta effettuata la nomina, il nominato subentra nei diritti e obblighi previsti dal contratto. Tuttavia, tale subentro deve rispettare alcune condizioni, tra cui:
- Accordo del terzo: Il terzo nominato deve accettare di subentrare nel contratto, altrimenti la nomina non avrà effetto. Questa accettazione può avvenire esplicitamente o tacitamente, ma deve essere comunicata alla parte non nominante.
- Limitazioni della facoltà di nomina: La facoltà di nominare una terza persona può essere limitata da specifiche clausole contrattuali che ne definiscono i limiti e le modalità. Ad esempio, il contratto può prevedere che la nomina debba avvenire solo entro un determinato periodo o che il terzo nominato debba essere scelto tra determinati soggetti qualificati.
- Responsabilità: La parte che ha nominato il terzo resta responsabile nei confronti dell’altra parte per l’esecuzione del contratto, salvo che non sia stato esplicitamente concordato che il nominato assuma anche la responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni.
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