Il diritto di riscatto del coltivatore diretto: confine e coltivazione effettiva del fondo agricolo

Commento alla sentenza sul riscatto agrario: confini del fondo, coltivazione diretta e tutela del coltivatore secondo il Tribunale di Agrigento.

Redazione 23/07/25
Scarica PDF Stampa Allegati

La sentenza del Tribunale di Agrigento offre l’occasione per riflettere sull’applicazione concreta delle norme in materia di prelazione e riscatto agrario, con particolare attenzione all’accertamento dei presupposti sostanziali e all’interpretazione della contiguità tra fondi in presenza di servitù di passaggio o strade vicinali. Il giudice ha accolto la domanda di riscatto ex art. 8 della L. 590/1965 proposta da una coltivatrice diretta confinante, ritenendo sussistenti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, e rigettando le eccezioni formali e sostanziali sollevate dai convenuti. La decisione si segnala per la puntuale ricostruzione dei rapporti tra proprietà fondiarie contigue, il rilievo dato alla coltivazione familiare e il carattere dichiarativo del riscatto. Per approfondire questi temi, abbiamo organizzato il corso di formazione Affitto di fondo rustico ed esecuzione immobiliare.

Tribunale di Agrigento -sentenza n. 589 del 20-05-2025

Tribunale-di-Agrigento-Sentenza-n.-589-del-20-05-2025.pdf 122 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda: prelazione agraria ignorata e azione di riscatto


L’attrice, coltivatrice diretta, conveniva in giudizio i compratori di un fondo rustico confinante con i propri terreni, deducendo di non essere stata previamente informata della vendita, come previsto dalla L. 590/1965. L’omessa comunicazione le impediva di esercitare la prelazione, ma legittimava l’azione di riscatto entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita.
La proprietà dell’attrice includeva due particelle (180 e 316), acquistate nel 2001 e nel 2008, coltivate da anni con vigneto e seminativo. I convenuti, qualificatisi come braccianti agricoli, contestavano il diritto dell’attrice, eccependo l’inesistenza del confine tra i fondi, la mancanza della qualifica di coltivatrice diretta e rivendicando un proprio diritto di prelazione, mai formalmente esercitato. La questione si concentrava quindi sull’accertamento della contiguità fondiaria, della titolarità e coltivazione diretta e sull’operatività del diritto di riscatto in caso di vendita conclusa in violazione della prelazione.

2. Il quadro normativo: prelazione e riscatto agrario


Il giudice richiama i principi fissati dall’art. 8 L. 590/1965 e dall’art. 7 L. 817/1971. Il primo riconosce al coltivatore diretto affittuario un diritto di prelazione, mentre il secondo lo estende al coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti con quello oggetto di vendita. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, la legge consente l’esercizio del riscatto entro un anno dalla trascrizione dell’atto.
I presupposti sono stringenti: la titolarità del fondo confinante; la coltivazione diretta esercitata continuativamente da almeno due anni; l’assenza di cessioni di altri fondi nell’ultimo biennio; e la proporzione tra superficie coltivata e forza lavoro familiare. La giurisprudenza ha costantemente affermato che si tratta di un diritto reale condizionato, con effetti ex tunc, che si perfeziona con il pagamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Potrebbero interessarti anche:

3. I ragionamenti della Corte: confine, coltivazione e attendibilità delle prove


Il Tribunale ha affrontato con rigore le eccezioni dei convenuti, stabilendo che la presenza di una strada vicinale (definita servitù di passaggio privata) non interrompe la contiguità tra fondi, in quanto insiste sul terreno stesso. Il concetto di “fondo confinante” è inteso in senso funzionale, e non formale, e il giudice valorizza le risultanze catastali, le fotografie e le testimonianze rese, che confermano la continuità tra le particelle.
Fondamentale è stato anche l’accertamento dell’effettiva coltivazione da parte dell’attrice. La Corte ha ritenuto credibili e coerenti le testimonianze raccolte, le quali hanno evidenziato un’attività agricola svolta con modalità familiari, senza impiego di manodopera esterna, su fondi dedicati a vigneto, ortaggi e seminativo. La figura dell’attrice è risultata centrale nella gestione e lavorazione dei terreni, anche a fronte del decesso del coniuge e della collaborazione saltuario dei figli.
Non è stata accolta la tesi dei convenuti circa un loro diritto di prelazione, in quanto non hanno provato la qualifica di coltivatori diretti e non risultano titolari di fondi contigui coltivati nei termini previsti dalla legge.

4. La decisione e le implicazioni operative


Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’attrice al riscatto, sostituendola ex lege nella posizione dell’acquirente e subordinando il trasferimento del fondo al versamento del prezzo (€ 60.000) entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha condannato i convenuti alla restituzione del fondo e alle spese processuali, confermando che la sentenza ha valore dichiarativo e produce effetti retroattivi. È stato inoltre ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del provvedimento.
Dal punto di vista operativo, la sentenza offre importanti chiarimenti su:

  • l’interpretazione estensiva del concetto di fondo confinante, anche in presenza di servitù;
  • la rilevanza probatoria della coltivazione familiare non imprenditoriale;
  • l’onere della prova in capo a chi eccepisce un diritto di prelazione alternativo;
  • il regime della condizione sospensiva legata al pagamento del prezzo.

Per i giuristi, questa pronuncia conferma che, in ambito agrario, la concretezza dell’attività agricola e la prova della diretta coltivazione rivestono un ruolo centrale, prevalendo su letture formali o su pretese non adeguatamente documentate. La decisione rafforza altresì la tutela dei piccoli coltivatori diretti, valorizzando il principio costituzionale del favor per l’agricoltura familiare.

Formazione per professionisti


Affitto di fondo rustico ed esecuzione immobiliare
Il corso analizza le principali criticità legate ai contratti di affitto di fondi rustici, con particolare attenzione alla loro validità e opponibilità nei confronti di terzi, inclusi gli aggiudicatari in sede di esecuzione immobiliare
Saranno approfonditi gli effetti della trascrizione,  le conseguenze della mancata opponibilità e gli impatti in caso di canone vile.
Un focus tecnico-giuridico pensato per offrire una pratica guida a chi opera in ambito agrario ed esecutivo.
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento