Cassazione: il pignoramento si estende anche alle pertinenze non espressamente indicate?

Possibilità di estendere il vincolo del pignoramento a beni che, pur non specificamente individuati nell’atto, rivestano la qualità di pertinenze.

Redazione 16/07/25
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Con l’ordinanza n. 16216 del 17 giugno 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a occuparsi di un tema di forte interesse nel contesto delle esecuzioni immobiliari: la possibilità di estendere il vincolo del pignoramento a beni che, pur non specificamente individuati nell’atto, rivestano la qualità di pertinenze. La vicenda processuale analizzata evidenzia anche i confini del giudizio di legittimità rispetto agli accertamenti di fatto svolti dal giudice dell’esecuzione. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 16216 del 17-06-2025

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Indice

1. Il contesto processuale: l’opposizione al pignoramento


Il caso prende le mosse da un’esecuzione immobiliare promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena, avente a oggetto un complesso immobiliare. I debitori esecutati proponevano opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., lamentando l’invalidità del pignoramento per omessa indicazione catastale di un piazzale (individuato come “sub 1”), ritenuto escluso dal vincolo esecutivo. Secondo i ricorrenti, l’area contestata non era stata espressamente identificata né menzionata nell’atto di pignoramento e, pertanto, non poteva essere oggetto di espropriazione.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 50/2023, rigettava l’opposizione, affermando che il piazzale costituiva pertinenza del bene pignorato e come tale fosse incluso nel vincolo esecutivo, anche sulla base delle risultanze peritali e della continuità catastale. I debitori proponevano quindi ricorso in Cassazione. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La posizione della Suprema Corte: pertinenzialità e limiti del sindacato di legittimità


Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo due snodi interpretativi centrali:

  • Applicazione dell’art. 2912 c.c.: secondo la Corte, il pignoramento si estende a pertinenze, accessori e frutti del bene esecutato, anche in assenza di autonoma menzione, purché sussistano elementi univoci che manifestino l’intento del creditore di ricomprendere tali beni. Tali elementi possono desumersi, ad esempio, dalla descrizione contenuta nell’atto di pignoramento o nei quadri della nota di trascrizione (in particolare, il quadro D).
  • Accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità: la valutazione della pertinenzialità del bene e della sua connessione funzionale e materiale con l’immobile principale è riservata al giudice del merito e non può essere sindacata in Cassazione se non in presenza di vizi logici o giuridici evidenti, nella specie non ravvisati. Il ricorso, infatti, si limitava a censurare il merito della valutazione, senza evidenziare errori rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

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3. I principi di diritto enunciati dalla Corte


Dalla motivazione della sentenza emergono due principi di diritto di rilievo pratico e sistematico:

  • “L’estensione del pignoramento alle pertinenze dotate di identificativi catastali autonomi non espressamente menzionate nell’atto è esclusa, salvo che non sussistano ulteriori elementi univoci che attestino la volontà del creditore di includerle nel pignoramento.”
  • “L’individuazione dell’oggetto pignorato e la valutazione della sufficienza degli elementi descrittivi contenuti nell’atto e nella nota di trascrizione sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità.”

4. Ulteriori profili e motivi inammissibili


Oltre alla questione centrale sull’estensione del vincolo, il ricorso conteneva anche ulteriori censure, dichiarate inammissibili. In particolare, il vizio relativo all’asserito mancato rispetto dei termini per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. è stato escluso per violazione dell’onere di specificazione, non essendo stato indicato dove e come la questione fosse stata posta nei gradi precedenti. Quanto alla doglianza sulla condanna alle spese, essa è stata ritenuta insindacabile, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice e non affetta da violazioni manifeste.

5. Considerazioni conclusive: forma e sostanza nell’esecuzione forzata


L’ordinanza n. 16216/2025 rappresenta un punto fermo in tema di identificazione del bene pignorato e rafforza un principio essenziale del processo esecutivo: il rispetto delle forme non può essere disgiunto da un’analisi sostanziale della realtà giuridica e materiale del rapporto obbligatorio e del patrimonio del debitore. L’intenzione del creditore, se adeguatamente documentata, può giustificare l’estensione del vincolo anche a beni non espressamente menzionati, purché collegati funzionalmente e catastalmente all’immobile esecutato.
La decisione fornisce così una lezione di equilibrio tra certezza formale e razionalità interpretativa, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza in materia di esecuzioni forzate e con la tutela sostanziale degli interessi delle parti coinvolte.

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