1. Il caso di specie
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26407/2022, ha risolto il caso che vedeva contrapposti una dipendente, licenziata in forma orale e la società che rifiutata le prestazioni lavorative della medesima.
Una lavoratrice veniva licenziata, senza forma scritta, con accertamento della titolarità del rapporto di lavoro subordinato in capo al datore di lavoro originario. Il datore di lavoro rifiutava l’attività lavorativa della dipendente e pone in essere un licenziamento senza, però, esplicitarlo in forma scritta. Conseguentemente, la lavoratrice licenziata ha proposto ricorso nei confronti del datore di lavoro.
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2. La decisione della Corte di Appello
I giudici di secondo grado, analizzando in primo luogo la vicenda legata al licenziamento sprovvisto della necessaria forma scritta, si riallacciano a quanto già evidenziato dal Tribunale atteso che, dinanzi ad una formale offerta della prestazione lavorativa ad opera della ricorrente, l’azienda non ha permesso alla medesima di proseguire il lavoro alle proprie dipendenze e nemmeno ha risolto il rapporto di lavoro mediante una comunicazione scritta. Successivamente, viene escluso che la condotta della lavoratrice, in fatto, fosse equivalente alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di impiego con la società, rilevando, altresì, che anche la percezione del TFR e la nuova occupazione lavorativa non costituivano elementi integranti un mutuo consenso per una risoluzione tacita consensuale. Infine, i giudici di Appello ritengono non necessaria l’impugnazione del licenziamento orale, statuizione avversata dalla società in Cassazione.
3. Il parere della Cassazione
I Giudici di Piazza Cavour statuisce, in primis, che il lavoratore che impugna il licenziamento, allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della propria pretesa, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo bastevole la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Avanzando con la disamina, La Corte di Appello non ha considerato la prova del recesso sulla base della mera cessazione dell’attività lavorativa. Quest’ultima è stata desunta dal comportamento concludente della società che, dinanzi alla richiesta della lavoratrice di proseguire ad operare alle sue dipendenze, non lo ha consentito, escludendo anche che dalla condotta della dipendente potesse desumersi la volontà di dimettersi.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro.
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