Tribunale Venezia – I sez. civ. – sentenza n. 1416 del 07-07-2021

Redazione 23/11/21
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Il giudizio sulla c.d. soccombenza virtuale si risolve, pertanto, in una totale soccombenza del Condominio convenuto, tale da comportare la sua condanna al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 (valore indeterminabile – complessità bassa) tenuto conto della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività
istruttoria e della trattazione di questioni di mero diritto che non hanno comportato il dispiegamento di particolare attività defensionale.

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