Reato di truffa per il medico dell’intramoenia che mente all’Asl negando di svolgere la libera professione (Cass. pen. n. 19156/2013)

Redazione 03/05/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.2.2010, il Tribunale di Ivrea dichiarò C. C. responsabile del reato di truffa continuata ed aggravata ai sensi del comma 2 dell’art. 640 c.p., e dell’art. 61 c.p., n. 7, e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, confisca del profitto di reato pari alla somma di Euro 153.047,75.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile ASL (omissis).

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7.6.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione in ordine alle condotte commesse sino al 31.12.2004; previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determinò la pena per il residuo reato in mesi 9 giorni 25 di reclusione ed Euro 290,00 di multa. Confermò le statuizioni civili e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:

1. violazione di legge in quanto il medico che svolge attività intramoenia e che senza autorizzazione dell’ASL svolge attività libero professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i compensi per l’attività privata senza compiere attività fraudolenta (Cass. Sez. 6 sent. n. 33150 del 23.8.2012); è stato ritenuto raggiro solo la dichiarazione 20.4.2004 di non aver svolto attività retribuita nel quinquennio precedente; le erogazioni successive non costituirebbero reato;

2. violazione di legge in relazione alla confisca della somma di Euro 153.047,75, ritenuta profitto di reato, senza decurtarla della parte relativa ai fatti per i quali è stata dichiarata la estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ vero che la Sez. 6A di questa Corte con sentenza n. 33150 del 29.5.2012 dep. 23.8.2012 ha affermato che il medico il quale svolge attività intramoenia e senza autorizzazione dell’ASL svolge attività libero professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i compensi per l’attività privata senza compiere attività fraudolenta. Tuttavia nel caso in esame la Corte territoriale ha ravvisato l’esistenza di raggiri nella dichiarazione, rilasciata dall’imputato in data 20.4.2004, di non aver svolto nell’ultimo quinquennio solo prestazioni occasionali.

Peraltro il reato di truffa non si consuma al momento del raggiro, ma in quello del conseguimento del profitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12795 del 09/03/2011 dep. 29/03/2011 Rv. 249861).

Il rigetto del primo motivo di ricorso determina la irrevocabilità della pronunzia di condanna per i fatti commessi dopo il 19 ottobre 2005 ad oggi non prescritti.

In relazione ai fatti antecedenti a tale data, per i quali è ulteriormente maturata prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale motivo e con rinvio per rideterminazione della pena per i residui reati.

Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta la conferma delle statuizioni civili e la condanna l’imputato alla rifusione in favore della parte civile ASL TO 4 delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca è invece fondato.

La confisca di cui all’art. 640 quater c.p., (che richiama l’art. 322 ter c.p.) prevista per il reato di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, è obbligatoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41936 del 25/10/2005 dep. 22/11/2005 Rv. 232164).

L’estinzione del reato preclude tuttavia la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 38834 del 10/07/2008 dep. 15/10/2008 Rv. 240565. Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell’entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300 e dichiarata prescritta).

Nell’ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12325 del 04/03/2010 dep. 29/03/2010 Rv. 247012.

Fattispecie relativa al reato di usura, in cui la S.C. ha escluso l’applicabilità della confisca ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992, ostandovi il tenore letterale della disposizione, che postula una sentenza di condanna o di “patteggiamento” e non il mero proscioglimento per estinzione del reato).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata anche limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per la rideterminazione della somma da confiscare alla luce della dichiarata prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per i reati commessi fino al 19 ottobre 2005, perchè estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino per la determinazione della pena per i residui reati, nonchè in relazione alla determinazione della somma da confiscare. Rigetta nel resto il ricorso. Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputato alla rifusione in favore della parte civile ASL (omissis) delle spese del grado che liquida in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.

Redazione