La sentenza di patteggiamento può essere annullata se il giudice ha applicato erroneamente la continuazione (Cass. pen. n. 40049/2012)

Redazione 10/10/12
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-06-2012) 10-10-2012, n. 40049

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 9/11/2011, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., veniva applicata all’imputato D.M. la pena di mesi otto di reclusione, per il delitto di cui all’art. 590 c.p., per lesioni colpose in danno di T.N. e R.M., delitto aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; nonchè per il delitto di cui all’art. 189 C.d.S. (omissione dell’obbligo di prestare assistenza: acc. in (omissis)). La pena veniva determinata riconoscendo in favore dell’imputato le attenuanti generiche e, tra i fatti, il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, lamentando la erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso fondato.

Invero il giudice di merito nel ratificare l’accordo tra le parti ha, senza alcuna motivazione, riconosciuto il vincolo della continuazione tra un delitto colposo (art. 590 c.p.) ed un delitto doloso (art. 189 C.d.S.), peraltro senza spiegare in alcun modo come fosse configurabile un preventivo medesimo disegno criminoso tra i fatti, tenuto conto che l’omissione di assistenza poteva essere consumata solo dopo l’occasionale incidente stradale provocato dal D..

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) (Cass. S.U., 5/2000, ****).

Consegue che l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione rilevati travolgono il patto ed impongono l’annullamento della sentenza senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Redazione