Sanzione edilizia demolizione opere abusive: può essere irrogata nei confronti del proprietario dell’immobile, anche se l’unico responsabile dell’abuso è il costruttore-venditore (TAR Basilicata, Potenza n. 456/2012)

Redazione 04/10/12
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FATTO

I ricorrenti, rispettivamente proprietario e usufruttuario dell’appartamento sito in Palazzo San Gervasio alla via Firenze n.10 (in catasto al foglio 16, p.lla 463 sub. 3 e del garage sottostante il predetto appartamento, individuato in catasto al foglio citato, p.lla 463 sub 2) premettono che:

-nel dicembre 2010 ***** comunicava al Comune l’esecuzione di lavori non autorizzati da parte d’un condomino del fabbricato predetto di realizzazione d’un vano sottoterra a diretto contatto con le fondamenta dello stabile;

-a seguito dei sopralluoghi effettuati il Comune accertava una serie di abusi relativi all’intero stabile, alcuni dei quali venivano sanzionati pecuniariamente mentre, relativamente a quelli eliminabili, ingiungeva, con l’atto impugnato, rivolto a ciascun singolo titolare/proprietario delle unità immobiliari incluse nel fabbricato e quindi anche agli istanti, la demolizione degli stessi.

Nel dettaglio, trattasi delle seguenti opere: -realizzazione di soletta balcone sul prospetto laterale per mq. 9,50; -variazione della disposizione esterna delle aperture (porte e finestre); -diversa disposizione interna dei vani residenziali per lo spostamento delle tramezzature; -realizzazione di autonoma gradinata di accesso all’appartamento, ubicata in posizione laterale al fabbricato; -modifica del tetto di copertura realizzato sull’appartamento al 1° piano di Via Genova in ditta alla sig.ra P. V. e ai coeredi L., -frazionamento del seminterrato per ricavarne singolo garage- deposito.

Col presente gravame, notificato il 9/1/12 e depositato il 7/2/12, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1.-violazione e falsa applicazione degli artt.29 e 31 del d.p.r. n.380/01, dell’art. 3 della legge n. 241/90- eccesso di potere- difetto di legittimazione- difetto di motivazione e di istruttoria- contraddittorietà.

Assumono i ricorrenti di non essere responsabili degli eventuali abusi edilizi affliggenti l’intero fabbricato in quanto avrebbero acquistato (nel 1982) l’appartamento e il garage nell’attuale stato di fatto. L’unico soggetto autore degli abusi sarebbe invece il costruttore venditore C. A.. Si lamenta che, nonostante l’effettivo responsabile dell’abuso edilizio, nella specie, sia stato dettagliatamente identificato e comunicato al Comune, questi non avrebbe assunto alcuna determinazione al riguardo. Di qui i vizi in rubrica dell’attività amministrativa. In ogni caso l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto comunque essere notificata anche al C. in relazione al diritto di regresso del ricorrente nei confronti di quest’ultimo. Gli abusi risalirebbero a trent’anni addietro e l’amministrazione avrebbe dovuto porsi il problema dell’affidamento dei ricorrenti che, dopo la stipula dell’atto di acquisto e il rilascio dei certificato di abitabilità confidavano nella legittimità delle opere. Non si comprenderebbe poi perché il Comune riterrebbe esistente l’interesse pubblico alla conservazione di alcune opere e non invece di altre;

2.-violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 t.u. edilizia- carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

T. G. non avrebbe dovuto essere colpito dall’atto impugnato dato che la legge non contempla l’usufruttuario.

Si è costituito il comune intimato che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, deve essere ribadita la legittimità dell’operato comunale, per avere applicato la sanzione edilizia agli attuali proprietari anziché al responsabile dell’abuso.

Sennonché, per costante giurisprudenza (p.e. fra le recenti cfr. TAR Liguria, I, 18/5/2012, n.705) la demolizione, quale misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, non opera solo quale sanzione rivolta contro il responsabile dell’abuso, ma legittimamente può essere irrogata nei confronti del proprietario dell’immobile, anche qualora non responsabile dell’abuso, proprio perché il proprietario in tale veste trovasi in una relazione giuridica qualificata con l’immobile oggetto di abuso, che gli consente di attivarsi onde renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (T.A.R. Campania-Napoli, VIII, 6.4.2011, n. 1945; T.A.R. Lombardia, IV, 9.3.2011, n. 644; T.A.R. Campania-Salerno, II, 15.2.2006, n. 96; T.A.R. Veneto, II, 9.12.2003, n. 6064).

Inoltre, la prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 5758; id. 12 aprile 2011, n. 2266; sez. V, 31 marzo 2010, n. 1878; TAR Lombardia, Milano, II, 14/6/2012 n.1656) è incline a ritenere legittimamente applicabili le sanzioni demolitorie nei confronti del proprietario dell’immobile abusivo, non avendo l’amministrazione alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale (cfr. sulla natura riparatoria – ripristinatoria delle sanzioni amministrative correlate all’abusivismo edilizio, come tali prive del carattere esclusivamente punitivo proprio dei procedimenti sanzionatori considerati dalla L. 689/1981: Cons. di Stato, sez. II, 13 novembre 1996, n. 1026 secondo cui: “la sanzione pecuniaria per abuso edilizio non è retributiva di un comportamento illecito, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente” e pertanto non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso).

Comunque, la mancata notifica al preteso responsabile dell’abuso giammai avrebbe potuto orientare diversamente l’amministrazione in sede di repressione degli abusi atteso chè la perizia di parte dell’Ing. ******** è stata inoltrata al Comune solo in data successiva all’adozione e alla notifica dell’atto impugnato; come rilevato dall’amministrazione, detta perizia si limita ad escludere che le opere abusive possano essere state eseguite dopo l’acquisto, ma non imputa specificamente a terzi la commissione degli abusi.

Pure infondata è la censura relativa al difetto di motivazione inficiante l’atto impugnato con riferimento al lungo lasso temporale trascorso dalla realizzazione degli abusi e in riferimento all’affidamento degli istanti.

E’ “ius receptum” di questo Tribunale che l’ordine di demolizione di opera abusiva, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione e correlativa esplicazione delle ragioni di interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, poiché non è ravvisabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il trascorrere del tempo non può legittimare (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 06 aprile 2011 , n. 159; T.A.R. Basilicata Potenza, 15 febbraio 2006 , n. 96; T.A.R. Basilicata Potenza, 17 luglio 2002 , n. 518).

Inoltre, è infondato anche il secondo motivo atteso chè l’ordine di demolizione può essere rivolto anche all’usufruttuario il quale in virtù della particolare ampiezza del diritto di cui è titolare, può essere equiparato al proprietario.

Conclusivamente, va appunto ribadito il rigetto del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.000,00.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese regolate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012

Redazione