Corte di Cassazione Civile sez. III 28/9/2010 n. 20350

Redazione 28/09/10
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Svolgimento del processo
S.R., quale esercente la potestà sulle figlie R. T.T. e R.M.E., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la Assitalia Assicurazioni Generali s.p.a. e S.A. chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa attrice subiti, nella qualità, a seguito di un sinistro nel quale era deceduto il proprio coniuge R.A..

Il Tribunale dichiarava il S.A. e l’Assitalia solidalmente responsabili per i danni causati in occasione del sinistro per cui è causa: il primo illimitatamente e la seconda sino alla concorrenza dell’importo di Euro 510.031,00 oltre accessori. Escludeva la presenza di un danno biologico risarcibile in capo ad ***** stante il brevissimo lasso di tempo intercorso fra l’incidente e la morte. Riconosceva la risarcibilità del danno patrimoniale e morale. Escludeva il risarcimento del danno biologico iure proprio. Risarciva le spese funerarie e quelle per il danno al furgone. Dichiarava la Compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento del danno sino al 42,86% del limite catastrofale di polizza.

Proponeva appello la Assitalia Assicurazioni d’Italia s.p.a. lamentando l’erroneità della decisione che aveva condannato la compagnia al pagamento del massimale catastrofale in luogo di quello di polizza di L. 300.000.000. Contestava la ritenuta risarcibilità del danno patrimoniale e morale e la ritenuta mala gestio nella conduzione del sinistro.

Resistevano e proponevano appello incidentale S.R. in proprio e nella qualità e R.M.E. divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.

La Corte d’Appello di Messina dichiarava che la Assitalia Le Assicurazioni d’Italia era tenuta al risarcimento dei danni per il sinistro per cui è causa nei limiti del massimale di polizza per persona danneggiata, maggiorato degli interessi legali dal di dell’incidente all’effettivo soddisfo; dichiarava altresì che sulle somme liquidate andava esclusa la rivalutazione monetaria con l’eccezione di quelle attinenti a spese rimborsate per le quali si confermava la decisione impugnata.

Proponevano ricorso per cassazione S.R., R.T. T. e R.M.E., con quattro motivi.

Resisteva con controricorso la Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.

Non svolgeva attività difensiva S.A..

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa e/o insufficiente motivazione".

Secondo le ricorrenti i giudici d’appello hanno errato nell’affermare che il massimale previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 21 debba essere riferito alla persona sinistrata o danneggiata (intendendosi con tale espressione la vittima dell’incidente e non l’erede o avente causa) con la conseguenza che, qualora essa abbia più di un avente diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sua morte, la complessiva entità del risarcimento stesso resta circoscritta nei limiti del risarcimento a persona.

Ad avviso delle ricorrenti l’errore della Corte consiste quindi nel non aver considerato la doppia qualità delle attrici che hanno agito non solo iure hereditatis ma anche iure proprio, per la perdita dei mezzi di sostentamento di cui potevano beneficiare grazie al reddito del congiunto.

Il motivo è fondato.

Come hanno affermato le S.U. di questa Corte infatti, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, relativamente ad un fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 devono intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona; il limite del risarcimento è invece, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ogni persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale) (Cass., S.U., 1.7.2009, n. 15376).

Nel caso in esame il limite del risarcimento non è pertanto quello previsto per una sola persona danneggiata, ma è, distintamente per ognuna di esse, quello previsto per ciascun danneggiato e conseguentemente quello catastrofale, ossia L. 700.000.000, così come affermato dal primo giudice, con il limite di L. 300.000.000 a persona.

Con il secondo, terzo e quarto motivo parte ricorrente rispettivamente denuncia:

2) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e L. n. 990 del 1969, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

insufficiente e contraddittoria motivazione";

3) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa pronunzia";

4) "Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, n. 4 in relazione all’art. 91 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa motivazione".

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi.

In conclusione l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del processo di cassazione.

Redazione