La definizione di invalido civile: tra dottrina e giurisprudenza

Redazione 21/01/04
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di Rocchina Staiano*
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1. Cosa si intende per invalido civile.
L’art.2, 2° comma, della L. 30 marzo 1971 n.118 definisce invalidi civili[1] tutti “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L’articolo in esame, dunque, fa rientrare nel concetto di invalido civile anche coloro che sono affetti da minorazioni esclusivamente psichiche, vale a dire da “insufficienza mentale collegata ad insufficienze sensoriali o funzionali come accade per la schizofrenia”[2]. Si è, pertanto, affermato che, a differenza della dizione usata nell’art.5 della L. 625/1966[3] che escludeva il malato psichico puro dalla categoria degli aventi diritto, l’art.2 della L. 118/1971 ha dilatato la categoria degli invalidi civili ha tutti i cittadini affetti da una minorazione psichica pura, dal momento che “rientra tra le minorazioni congenite o acquisite” (dizione di carattere generale, seguita da esemplificazione cui non può attribuirsi carattere limitativo)[4] previste appunto dalla citata legge del 1971. Il suddetto orientamento è stato successivamente ampliato dalla giurisprudenza maggioritaria sia di merito[5] che di legittimità[6], la quale ha stabilito che gli invalidi per cause di malattie psichiche, di qualsiasi natura, sono considerati invalidi civili e, quindi, godono di tutti i benefici previsti dalla L. 118/1971. Tutto ciò può essere interpretato come espressione della volontà di migliorare e soddisfare il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, disciplinato dall’art.38 Cost. a “ogni cittadino inabile al lavoro, qualunque sia la causa di tale invalidità”. A tal proposito, va precisato che tale questione, cioè il riconoscimento delle minorazioni psichiche di qualunque natura, ha trovato finalmente una soluzione sia con il D.M. 25 luglio 1980[7] che ha approvato la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le malattie invalidanti, nelle quali sono state inserite, senza nessun limite, le minorazioni psichiche e sia con l’art.1 del D. Lgs. 509/1988, il quale dispone che “le minorazioni congenite od acquisite, di cui all’art.2, 2° comma, della L. 30 marzo 1971 n.118, comprendono … le infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”.
Inoltre, nella nozione di invalido civile devono essere inseriti anche “gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”[8].
Infine, sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi[9]. Ciò sta a significare che non sussistono le condizioni per essere dichiarato invalido civile, se un soggetto ha avuto il riconoscimento dello status di invalido di guerra, di lavoro o di servizio. Però, se ha una delle suddette minorazione e non ha il citato riconoscimento, può chiedere quello di invalido civile.
Da questa breve analisi dell’art.2 della L. 118/1971, possiamo sintetizzare che sono considerati invalidi civili:
i cittadini che sono affetti da minorazioni
– congenite o acquisite,
– fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente;
per i minori di diciotto anni e i soggetti ultrassessantacinquenni è necessario che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

2. Rassegna giurisprudenziale.
Pretura Roma, 9 settembre 1978 – Zucconi Mazzini c./ Min. Interno.
Schizofrenia – Assegno mensile – Pensione di invalidità.
L’infermità psichica schizofrenia deve intendersi compresa fra le infermità previste dall’art.2 della L. 30 marzo 1971 n.118 ai fini del diritto alle prestazioni (assegno mensile o pensione) per i mutilati e invalidi civili, rientrando nella formula “insufficienze mentali da difetti sensoriali o funzionali” usata dal legislatore (Riv. Giur. Lav., 1978, III, p.518).

Cassazione civile, sez. lav., 21 ottobre 1980 n.5673 – Min. Interno c./ Fantini
Minorati psichici – Menomazioni congenite o acquisite.
I minorati psichici rientrano nell’ampia categoria degli affetti da menomazioni congenite o acquisite di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n.118, recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (Foro It., 1981, I, p.114).

Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 1981 n. 5729 – Min. Interno c./ Caselli
Invalidi per cause di natura esclusivamente psichica – Pensione di inabilità.
Le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali di cui è menzione nell’art.2 della L. 30 marzo 1971 n.118 come cause di inabilità, ai fini dell’erogazione della relativa pensione, comprendono anche i casi di minorazione psichica pura e non solamente quelli di origine organica o derivanti da neurolesione (Giust. Civ., Mass., 1981, fasc. 10).

Pretura Trani 19 dicembre 1988 – Strignano c./ Min. Interno
Esclusione degli invalidi civili – Assegno di invalidità.
Ai sensi del 3 comma, dell’art.2 della L n.118 del 1971 sono esclusi dal diritto alle provvidenze per gli invalidi civili coloro che siano invalidi per causa di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi ed i sordomuti per i quali provvedono altre leggi; pertanto, non compete l’assegno di invalidità al minorato parziale che sia titolare di una rendita INAIL, qualunque sia la percentuale di inabilità al lavoro riconosciuta dall’ente assicuratore, ed ancorché quest’ultima sia inferiore a quella del 33,33% di cui all’art.4 della L. n.482 del 1968 (Foro It., 1990, I, p.3050).

Cassazione Civile, 24 settembre 1988 n.5224 – Min. Interno c./ Notari
Sordomuto – Invalidi civili – Indennità di accompagnamento.
Il sordomuto minore di diciotto anni ha diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla L. 11 febbraio 1980 n.18 quando, per il concorso di altra infermità o indipendentemente da essa, sussistano le condizioni stabilite per essere dichiarato invalido civile ed al tempo stesso sia impossibilitato a compiere gli atti quotidiani di vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, atteso che l’esclusione dei sordomuti dalle categorie destinatarie della disciplina della invalidità civile, quale posta dall’art.2, 3 comma, della L. 30 marzo 1971 n.118, riguarda soltanto i soggetti i quali godano di altre specifiche provvidenze e pertanto si riferisce unicamente ai sordomuti ultradiciottenni per i quali vige la disciplina speciale posta dalla L. 26 maggio 1970 n.381 (Giust. Civ., 1989, I, p.65).

Tribunale Firenze, 5 gennaio 1992 – Pellegrini c./ Min. Interno
Ultrasessancinquenni e invalidi civili – Indennità di accompagnamento.
L’art.2, 3 comma, della L. 30 marzo 1971 n.118, comma aggiunto dell’art.6 del D. Lgs. 23 novembre 1988 n.509, statuisce che i soggetti ultrasessantacinquenni hanno diritto a godere della indennità di accompagnamento qualora manifestino una “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”; il legislatore, pertanto, ha attenuato per tale categoria di cittadini,
in considerazione dell’età, il più rigoroso requisito previsto dall’art.1 della L. n.18/1980 per la concessione del beneficio “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita” (Toscana Lav. Giur., 1992, p.250).

Cassazione Civile, sez. lav., 3 febbraio 1999 n.931 – Min. Interno c./ Cavoto
Ultrasessantacinquenni – indennità di accompagnamento – Requisiti
Le condizioni previste dall’art.1 della L. n.18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta una verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art.6 del D. Lgs. n.509 del 1988, lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dall’art.2, comma 2, della L. n.118 del 1971 nel testo originario (Mass., 1999).

Cassazione civile, sez. lav., 22 marzo 2001 n.4172 – Min. Interno c./ Croci
Ultrasessantacinquenni – Rilevanza ai fini del disconoscimento dell’indennità – Indennità di accompagnamento.
Le condizioni per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli assistiti utrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare, oppure (secondo l’art. 2 della L. n.118 del 1971, introdotto dall’art.6 del D. Lgs. 509/1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’ età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni possa condurre ad una valutazione per fasce d’età, con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità (Mass., 2001).

Cassazione Civile, sez. lav., 3 aprile 2001 n.4904 – Min. Interno c./ Quaglia
Indennità di accompagnamento – Requisiti per gli ultrasessantacinquenni – Persistente difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita.
L’art.6 del D. Lgs. 23 novembre 1988 n.509, nel modificare l’art.2 della L. n.118 del 1971 con l’aggiunta di un terzo comma e nel prevedere che, ai fini dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano “difficoltà persistenti” a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, consente a tali soggetti di essere annoverati fra gli aventi diritto all’indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l’impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; né per gli stessi soggetti è richiesto il presupposto della totale inabilità, essendo inutile richiedere la totale inabilità al lavoro a soggetti che, per l’avvenuto raggiungimento dell’età pensionabile, non hanno necessità di espletare un’attività lavorativa (Mass., 2001).

* ROCCHINA STAIANO, dottorando di ricerca presso l’Università degli studi di Salerno, avvocato dell’ADICONSUM di Salerno, della Filca-Cisl di Salerno, della Cassa Edile Salernitana, nonché Responsabile dello Sportello Mobbing della Cisl di Salerno.

E’ cultore della materia alle cattedre di:
– Diritto del lavoro (A-L);
– Diritto del lavoro (M-Z);
– Diritto della previdenza Sociale;
– Diritto della Sicurezza Sociale;
– Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.

E’ stata docente in molti Corsi di Formazione, promossi, ad esempio: dalla Regione Basilicata, dalla Regione Campania, dallo IALCISL; dalla SDOA; dalla Filca CISL Regionale; dalle Camere di Commercio di Latina e di Formia; dall’Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici con sede distaccata a Siano; ecc…

Cura l’Osservatorio Mobbing dal settembre 2003, sul portale giuridico www.diritto.it, diretto dal Dott. Brugaletta.

Ha pubblicato numerose opere collettali, come ad esempio:
– 50 anni di CISL Salernitana, Salerno, 2000;
– Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali complementari in Europa, a cura di G. Ferraro, “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Editore Giuffrè, 2000;
– I piani di sicurezza, a cura di AA.VV., “Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema di qualificazione, l’Autorità per la vigilanza”, Centro Studi di Cava, Salerno, 2001;
– FILCA Basilicata, Calabria e Campania, a cura di AA.VV., “Storia sociale italiana: la vicenda della Filca-Cisl. Alle origini della FILCA-Cisl nel Centro-Sud (1948-1959)”, Roma, 2003;
– Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, a cura di (P. De Filippis), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003;
– Prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (Botta, Longobardo, Staiano e Zingaropoli), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003.

Ha, inoltre, pubblicato come monografia: Il nuovo pubblico impiego, Giappichelli (in corso di pubblicazione, febbraio 2004).

E’, altresì, autore di numerosi articoli, tra i più recenti:
– Le due giurisdizioni nel Pubblico Impiego: giudice amministrativo e giudice ordinario, in Foro Napoletano, 1999, n.4;
– Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Foro Napoletano, 2000, n.1;
– Il mobbing un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro, in Segni Sogni & Geometrie, 2002, n.4, inserto speciale;
– I centri per l’impiego, in Concertando, 2002, n.28;
– Cos’è il mobbing, in Concertando, 2002, n.30;
-Stress e mobbing sui luoghi di lavoro, in Concertando, 2002, n.32;
– Le iniziative legislative in Italia sul mobbing, in Concertando, 2002, n.34;
– L’infarto e il mobbing, in Concertando, 2003, n.36;
– Quanto costa il mobbing all’azienda, in Concertando, 2003, n.36;
– Gli organismi paritetici e la legge regionale Lazio sul mobbing, in Concertando, 2003, n.39;
– La proposta di legge per proteggere il cittadino lavoratore, in Concertando, 2003, n.40;
– I contratti della P.A. disciplinano le persecuzioni sul lavoro, in Concertando, 2003, n.41;
– Il D. Lgs. 216/2003 e il mobbing, in Concertando, 2003, n.42;
– Procedura d’urgenza e fermo amministrativo: ammissibilità, in diritto.it/articoli/tributario/dir_trib.html (29/05/2003);
– Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (05/06/2003);
– L’evoluzione della previdenza complementare in Italia, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (03/07/2003);
– Accordi sindacali e RSU nel P.I., in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (24/07/2003);
– Gli interventi promossi dall’Unione Europea sul mobbing, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (14/10/2003);
– Mini rassegna giurisprudenziale sul patto di prova nel pubblico impiego “privatizzato”, in www.diritto.it/amministrativo/dir_amn.html (30/10/2003);
– L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (18/12/2003);
– L’informazione dei lavoratori, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (29/12/2003).

Infine, ha, dal 1° dicembre 2002, un contratto di collaborazione con la rivista online miaeconomia.com s.r.l., diretta dal Prof. Alan Friedman, occupandosi del settore Assicurazioni, rispondendo alla posta dell’esperto. Infatti, i quesiti sono pubblicati sul sito www.miaeconomia.it, settore Assicurazioni, posta dell’esperto e sul sito www.deutsche-bank.it, settore previdenza-assicurazioni, posta dell’esperto.
Note:
[1] Per approfondire il tema dell’invalidità civile si rinvia a: A. D’Ambrosio, Invalidità civile e accertamento postumo, in Sicur. Soc., 1985, p.208; INAS-CISL, Manuale di assistenza sociale ciechi, sordomuti, mutilati e invalidi civili, Roma, 1988; G. Argentino, Importanti novità in tema di invalidità civile, in Dir. Prat. Lav., 1990, p.2880; G. Servello, Invalidità civile: la parola alla consulta, in Dir. Prat. Lav., 1992, p.2367; F. De Ferrari, M. Fornaciari e P. Pelizza, Invalidità civile:evoluzione legislativa e osservazioni sulle tabelle pubblicate nel d.m. 5 febbraio 1992, in Assist. Soc., 1993, I, p.151 e L. Carlini, M. Bacci e Altri, Aspetti dottrinari e metodologico-valutativi dell’istituto della invalidità civile, in Rass. Giur. Umbra, 1998, p.277.
[2] Cfr. Pr. Bergamo, 12 agosto 1976, in Mass. 1976 e Pr. Roma, 9 settembre 1978, in par.2.
[3] L’art.5 della L. 6 agosto 1966 n.625 afferma che “…agli invalidi civili di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilità lavorativa non di natura psichica, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza, è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell’Interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire ottomila…”.
[4] Sul tema, v.: Pr. Brescia, 3 luglio 1975, in Sic. Soc., 1975, p.463.
[5] Trib. Firenze, 10 settembre 1976, in Mass. 1976.
[6] Cass. Civ., sez. lav., 21 ottobre 1980 n. 5673, in par.2 e Cass. Civ., sez. lav., 30 ottobre 1981 n.5729, in par.2.
[7] Sul D.M. 25 luglio 1980 v.: C. Scorretti, Considerazioni medico legali sulla tabella indicativa delle percentuali di invalidità ai sensi della l. n. 118 sugli invalidi civili (d. m. 25 luglio 1980), in Sicur. Soc., 1981, p.449.
[8] Il 3° comma, dell’art.2, della L. 118/1971 è stato aggiunto dall’art.6 del D. Lgs. 23 novembre 1988 n.509. Sugli invalidi civili ultrasessantacinquenni, in dottrina, v.: F. Pittau, Gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, in Dir. Prat. Lav., 1988, p.75; M. La Terza, Problematica giuridica sull’invalidità civile:ultrasessantacinquenni e diritto degli eredi, in Riv. Giur. Lav., 1991, III, p.67 e L. Fassina, Invalidi civili ultrasessantacinquenni e pensione sociale sostitutiva , in Riv. Giur. Lav., 1993, II, p.611; in giurisprudenza, v.: Trib. Firenze, 5 febbraio 1992, par.2; Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1999 n.931, in Mass. 1999; Cass. Civ., sez. lav., 22 marzo 2001 n.4172, in par.2 e Cass. Civ., sez. lav., 3 aprile 2001 n.4904, in par.2.
[9] In giurisprudenza, v.: Pr. Trani 19 dicembre 1988, in par.2.

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