Violazione dei principi di lealtà e probità: ricadute sulle spese processuali

Redazione 05/11/19
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di Lucilla Galanti*

* Assegnista di ricerca nell’Università di Firenze

Sommario

1. Introduzione

2. La condanna alle spese prevista dall’art. 92 c.p.c. per la parte vittoriosa

3. La violazione dei principi di lealtà e probità processualmente rilevante rispetto alle spese

4. (Segue). Rilevanza della violazione dei canoni di lealtà e probità concomitanti (o precedenti) alla proposizione della domanda

5. Le (residuali) conseguenze nei confronti del difensore

6. Conclusioni

1. Introduzione

La violazione dei principi di lealtà e probità è tema (ovviamente) amplissimo; considerarlo in relazione alle ricadute sulle spese processuali permette di circoscriverlo a tre principali aspetti: individuazione della disciplina delle spese in caso di violazione dell’art. 88 c.p.c.; delle condotte che rientrano in tale violazione; della ricaduta che, in via residuale, può determinarsi in capo al difensore.

2. La condanna alle spese prevista dall’art. 92 c.p.c. per la parte vittoriosa

La violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c. trova una espressa conseguenza di ordine economico nell’art. 92, 1° comma, seconda parte, c.p.c.: indipendentemente dalla soccombenza, la parte può essere condannata al rimborso delle spese, anche non ripetibili, cagionate all’altra da tale violazione.

Dall’inosservanza dell’art. 88 c.p.c. scaturisce quindi una delle eccezioni al principio di soccombenza[1]; tale «deviazione»[2] risponderebbe ad una regola di «responsabilità civile»[3], o, secondo una diversa interpretazione, individuerebbe una vera e propria sanzione[4]. Non vi è univocità nemmeno rispetto all’individuazione del fondamento della disposizione, che secondo alcuni sarebbe di natura soggettiva, ispirandosi al «criterio della colpa»[5], ma non ne è mancata una lettura oggettiva, espressiva del principio di causalità[6]; in questo senso, a determinare la condanna sarebbe una condotta «obiettivamente non improntata alla lealtà e alla onestà»[7]. Sulla base del principio di causalità, peraltro, si giustifica il rimborso delle spese anche se non ripetibili[8], in quanto originate dalla slealtà o improbità dell’altra parte.

Di fronte ad una violazione dell’art. 88 c.p.c. si ritiene che per il giudice sorga un vero e proprio dovere di derogare al principio di soccombenza. La discrezionalità, cioè, sarebbe limitata all’individuazione della fattispecie, ma non delle relative conseguenze; dunque, laddove ravvisi che la parte vittoriosa si sia resa inadempiente al dovere di lealtà e probità, il giudice dovrebbe (e non potrebbe) imporre la relativa condanna alle spese[9]. La giurisprudenza, però, tende a ravvisare un potere propriamente discrezionale[10], pure escludendo la necessità di una domanda di parte[11].

A fronte della sanzione che l’art. 92 c.p.c. collega alla violazione dei principi di lealtà e probità, possono trascurarsi i dubbi circa la precettività della norma, la quale avrebbe proprio la funzione di elevare alla giuridicità[12] le regole del «gioco» processuale, conferendo dignità, appunto giuridica, al «divieto di barare» di cui parlava Calamandrei[13].

[1] Tale «criterio fondamentale di disciplina delle spese giudiziali» viene talvolta posto «da parte per la esistenza di giusti motivi […] o per la inosservanza del dovere di lealtà e probità», oltre che attenuato «dalla superfluità o dalla eccessività della erogazione»: V. Andrioli , Commento al codice di procedura civile, III ed., Napoli, 1961, 252.

[2] Rispetto alla regola della soccombenza, «le disposizioni contenute nel successivo art. 92, costituiscono altrettante deviazioni», coesistendo con il criterio generale «altri, succedanei, da applicarsi solo se emergano determinati presupposti, previsti dall’art. 92, e rilevabili d’ufficio»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, in E. Allorio (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, Torino, 1973, I, 986-987. La disposizione, anziché una «eccezionale deroga alla inscindibilità del nesso soccombenza-condanna nelle spese», determina una «esteriorizzazione del principio per il quale la condanna alla rifusione delle spese è conseguenza esclusiva della violazione dei doveri di lealtà e/o probità processuale»: F.Cordopatri, L’abuso del processo nel diritto positivo italiano, in Riv. dir. proc., 2012, 879; ove pure si precisa che «l’ormai conclamato sganciamento della condanna alla rifusione delle spese dalla soccombenza intesa come mero fatto oggettivo svuota la regola victus victori di qualsiasi intento sanzionatorio».

[3] Al di là del principio di soccombenza, l’art. 92 pone una regola di «responsabilità civile per la parte»: Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 91; e di responsabilità «di natura aquiliana» parla P. Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Milano, 1959, 129.

[4] Infatti, l’art. 88 si pone tra le norme alla cui violazione consegue, nel nostro ordinamento, «una sanzione nei confronti di comportamenti abusivi»: G. Canale, La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 1036. Quale sanzione per un contegno abusivo, v. F. Cordopatri, L’abuso del processo e la condanna alle spese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 259 ss. In tal senso, «[l]a condanna alle spese della parte sleale o improba è dalla dottrina maggioritaria ricondotta nell’alveo della responsabilità processuale con funzione sanzionatoria»: P. Perlingieri, Abuso dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. La responsabilità processuale dell’avvocato, in Corr. giur., 2011, 1312.

[5] In tal senso, «l’art. 92, 1° comma, allorquando dispone che il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione a dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte», è ispirato «[a]d un terzo criterio, diverso da quelli fondati sulla soccombenza e sulla causalità», e, cioè quello « della colpa, il quale è ulteriormente qualificato mediante il riferimento al dovere di lealtà e probità sancito dall’art. 88»: V. Andrioli , Commento, cit., 258-259. Il criterio della colpa è richiamato anche da G. Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, II ed., Roma, 1935, 326.

[6] La regola dell’art. 92 si ispirerebbe «al principio di causalità» per C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1004. Sul punto, v. F. Carnelutti, Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese, in Riv. dir. proc., 1956, 241.

[7] Come spiega l’A., «il riferimento all’art. 88 deve intendersi nel senso che sottostanno alla disposizione in esame le spese che ad una parte sono cagionate dalla condotta dell’altra obiettivamente non improntata alla lealtà e alla onestà, ossia da una condotta processuale non conforme alla regola della buona fede che è una condizione obiettiva, distinta dalla coscienza di agire in un certo modo: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1004.

[8] In tal senso, «[l]a piena ed esclusiva applicazione del principio di causalità implica che il rimborso comprenda anche le spese non ripetibili»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1004-1005.

[9] Seppure sia «diffusa l’opinione, sorretta da una confusa giurisprudenza» che le disposizioni di cui all’art. 92 «siano applicabili dal giudice con la massima discrezionalità: nel senso che egli non è mai tenuto a disapplicare il criterio della soccombenza, ma, ricorrendo le ipotesi da esse indicate, può farlo se voglia», deve «escludersi la discrezionalità del giudice nell’adottare l’uno o l’altro criterio, che è obbligatorio seguire, posto che si realizzi la fattispecie normativa»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 986-987. A venire in rilievo è, dunque, un «potere-dovere […] di disapplicare il principio della soccombenza»: «[l]a discrezionalità del giudizio concerne l’individuazione della fattispecie, non l’applicazione della regola correttiva del principio, una volta che sia stata accertata la possibilità di applicarla»: ivi, 1001-1002, nonchè 1004-1005. Dunque, «riconosciuta la violazione dei doveri in esame, il Giudice non potrà esimersi dalla condanna alle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.»: P. Perlingieri, Abuso, cit., 1312.

[10] La giurisprudenza si pone nel senso di una facoltà discrezionale, ritenendo che «per la violazione dell’art. 88 c.p.c., il giudice possa procedere all’imposizione del carico delle spese anche non ripetibili causate alla controparte, indipendentemente dalla soccombenza»: Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2019, n. 12165; cfr. Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 28633.

[11] Si afferma che, rispetto agli artt. 88 e 92 c.p.c., la «scorrettezza processuale con ricadute sulla regolamentazione delle spese» «è resa sanzionabile d’ufficio»: Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2019, n. 12165; cfr. Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 28633.

[12] Poiché i requisiti della lealtà e probità si fondano su una valutazione schiettamente morale, «ciò sembra – almeno a prima vista – dar ragione a chi finisce col negare che la norma in discorso abbia un proprio contenuto giuridico»; se le regole a cui l’art. 88 si riferisce «fossero quelle stesse del processo, non abbisognerebbero della norma in esame»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 959 e 961. Tuttavia, come precisa l’A., proprio nel «generico aggancio a criteri d’ordine morale va cercato il contenuto giuridico della norma, con la quale in sostanza, il legislatore ha voluto elevare tutto un complesso di regole che sono «del gioco» perché non sono, o non possono essere, regole del processo (e neppure del diritto) ad autonomo criterio di applicazione di regole giuridiche». Il dubbio sulla giuridicità della norma è superato anche in giurisprudenza, ove pure si afferma che l’art. 88 sia «norma senz’altro di rilievo giuridico, essendo collocata nello stesso codice di rito […] sì da poter parlare di una vera e propria norma imperativa di comportamento, non certo meramente programmatica»: T. Trieste, 10 agosto 2015.

[13] P. Calamandrei, Il processo come giuoco, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, II, 493. L’A. mette in rilievo che «le norme del diritto processuale segnano soltanto certe direttive assai elastiche» e «costituiscono nel processo una specie di cornice, entro la quale può spaziare il potere dispositivo delle parti: solo nell’osservanza di queste regole marginali l’attività delle parti è giuridicamente vincolata; ma nello spazio bianco l’attività è essenzialmente libera». È in vista di tale attività libera che l’art. 88 impone il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità: si tratta, come precisa l’A., della «la lealtà nel giuoco», di fronte alla quale «non è permesso barare»; dunque, «[i] processo non è soltanto scienza del diritto processuale, non è soltanto tecnica della sua applicazione pratica, ma è anche leale osservanza delle regole del giuoco, cioè fedeltà a quei canoni non scritti di correttezza professionale, che segnano il confine tra la elegante e pregevole maestria dello schermidore accordo e i goffi tranelli del truffatore». Si tratta di una metafora poi ripresa, in risposta, da F. Carnelutti, Giuoco e processo, in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, Napoli, 1953, III, 1 ss., in part. 6, in cui pure si afferma che, «[c]ome all’esistenza di regole o al «fair play» non è, entro certi limiti, contraria l’astuzia dei giocatori, così, entro certi limiti, è inevitabile anzi desiderabile la furberia dei litiganti».

3. La violazione dei principi di lealtà e probità processualmente rilevante rispetto alle spese

Venendo al secondo punto, si tratta di valutare come dalla giurisprudenza sia declinato tale divieto di barare nella sua applicazione pratica[14].

Sotto un primo profilo, ad emergere è un dovere di verità e completezza.

L’esistenza di un tale obbligo è assai discussa in dottrina[15]. Oltre a contrastare con il ruolo svolto dalla parte, appunto intrinsecamente parziale[16], esso avrebbe una «singolarissima struttura»: il suo adempimento varrebbe per nuocere alla parte stessa «quando la verità è contraria al suo interesse, ma non potrebbe mai giovarle quando la verità è contraria all’interesse dell’avversario»[17]. Si mette in rilievo che nel nostro sistema processuale la verità dovrebbe scaturire, al più, dal contraddittorio[18], mentre il giudice non ha alcun dovere di “credere” alle parti, dovendo fondare la decisione non su fatti meramente affermati, siccome veri, bensì su quelli che emergano come dimostrati in ottemperanza alla regola dell’onere della prova[19].

D’altro canto, sul piano deontologico[20], ove pure si prevede un analogo dovere di lealtà e probità[21], non è parallelamente imposto un dovere di verità assoluto, viceversa circoscritto dall’art. 50 ad aspetti ben precisi[22]; tale dovere, peraltro, è da coordinare anche con il perseguimento dell’interesse del cliente, in conformità al (potenzialmente confliggente) obbligo di fedeltà[23].

La giurisprudenza, tuttavia, non manca di sanzionare con la condanna alle spese ai sensi dell’art. 92 la violazione dell’obbligo di verità e completezza. Innanzitutto, rispetto alla scorretta ricostruzione della fattispecie, quantomeno laddove ne sia conseguita un’invalidità del processo[24]; inoltre, con riguardo al richiamo giurisprudenziale incompleto, erroneamente addotto a proprio vantaggio[25]. In senso contrario, però, merita sottolineare che pure la dottrina propensa a ravvisare un dovere di completezza tenda ad escluderlo rispetto all’attività di interpretazione normativa e casistica; la quale potrebbe rilevare, al più, come violazione del dovere di competenza del difensore, ma non di lealtà e probità[26].

L’art. 88 c.p.c. viene declinato anche rispetto ad un dovere di cooperazione.

Esso si esprime nella collaborazione al sollecito svolgimento del processo, che richiede la tempestiva presa di posizione sui fatti di causa e la chiarificazione degli aspetti che siano rimasti oscuri[27]. Ci si può chiedere se in quest’ottica possa leggersi pure il principio di sinteticità[28]; esso, espressamente sanzionato sul piano delle spese rispetto al giudizio di cassazione dal protocollo d’intesa del 2015[29], viene in effetti richiamato a più riprese dalla giurisprudenza[30].

La giurisprudenza, poi, tende a sanzionare ai sensi dell’art. 92 le attività processuali poste in essere a soli fini dilatori[31]; ma non si manca di rilevare che un vantaggio abusivo possa derivare anche dalle attività processuali volte a sorprendere e a cogliere alla sprovvista la controparte[32], in particolar modo con iniziative unilaterali alle quali siano eccezionalmente riconosciuti effetti al di fuori dell’esplicarsi del contraddittorio. Proprio in tali ipotesi, d’altro canto, ritiene possa sorgere un dovere di verità sanzionabile anche chi, per il resto, nega la sua esistenza[33].

[14] A fronte della complessità di ricostruzione dell’ambito applicativo della norma, non si è mancato di rilevare che la sua concretizzazione possa assumere contenuto soltanto sulla base di una formulazione esemplificativa, seppure gli esempi tratti dalla giurisprudenza «non possono essere richiamati che con molte riserve, essendo evidente che solo il giudice che concretamente opera in un determinato processo è in grado di cogliere le tante sfumature su cui può fondarsi la sua valutazione del comportamento della parte sotto il profilo della lealtà»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 962-963.

[15] L’esistenza di un dovere di verità e completezza, insieme allo speculare divieto di omissione e menzogna, è assai discusso in dottrina. Come sottolinea V. Andrioli , Commento, cit., 243-244, «[l]o svolgimento dei lavori preparatori dimostra come all’obbligo di dire la verità […] sia stato sostituito il dovere di comportarsi con lealtà e probità»; il dovere di lealtà e probità è l’erede del dovere di verità previsto da vari progetti precedenti all’entrata in vigore del codice (in particolare, dai progetti Chiovenda, Carnelutti e Solmi). Dunque, «non si può certo fondare sul dovere di lealtà e di probità un obbligo della parte di dire il vero o di produrre documenti, contro il proprio interesse (nemo tenetur edere contra se): S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1966, 291; e distingue un «diritto di non mostrare le carte» a fronte di un divieto di barare anche Calogero, Probità, lealtà, veridicità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1939, I, 134. L’art. 88 «non include – anzi, indirettamente esclude – un preteso dovere della parte di dire la verità»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 960. La stessa prospettiva è autorevolmente condivisa dalla dottrina attuale, ove analogamente si esclude che l’art. 88 imponga l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere: v. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2017, I, 638; nonché Id., La giustizia civile: quale volto dei nostri processi fra giurisdizione e adr?, in Corr. giur., 2014, 1263, ove espressamente si sottolinea come, «pur a fronte di alcune (sempre più diffuse, ma un poco apodittiche e non ben temperate) aspirazioni della dottrina a favore della previsione di un dovere quantomeno di non mentire consapevolmente», «del dovere di verità non si è avuto mai alcun riconoscimento positivo». Sull’esistenza di un ampio dovere di verità si v., invece, M. Gradi, L’obbligo di verità delle parti, Torino, 2018, 436, per il quale la relativa «violazione può consistere in un’aperta menzogna o in un’omissione palese», «nella scarsa chiarezza o nella genericità della dichiarazione», come pure in una «reticenza» a fronte dell’«obbligo di completezza»: ivi, 759. In termini più moderati, non si è mancato di ravvisare un «dovere di verità e completezza», quale divieto per la parte «di allegare fatti […] che essa sa […] non rispondenti al vero» o «una ricostruzione fattuale consapevolmente e fraudolentemente reticente»: A. Carratta, Dovere di verità e completezza nel processo civile, Parte prima, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 506 e 509-511. Quindi, «qualunque comportamento che non implichi l’affermazione di cose che si sa essere false (o di servirsi di prove di cui si conosce la falsità) […] non si può considerare come una violazione dell’art. 88»: M. Taruffo, Abuso del processo, in Contr. Impr., 2016, 840.

[16] Il dovere di completezza o verità «contrasterebbe con lo stesso concetto di parte, poichè a chi è parte non può chiedersi di essere completo», se non snaturandone lo stesso ruolo: G. Scarselli, Sul c.d. abuso del processo, in Riv. dir. proc., 2012, 1463-1464. Dunque, «non si può pretendere che la medesima parte fornisca anche gli elementi ad essa sfavorevoli»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 960.

[17] P. Calamandrei, Sul progetto preliminare Solmi, in Opere giuridiche, Roma, rist., 2019, I, 352; come rileva l’A., «la parte avrebbe il dovere di dire la verità anche se questa le nuoce, ma non il diritto di esser creduta quando questa le giova. Tutto questo è, evidentemente, un assurdo».

[18] In tal senso, «la verità, nel processo, scaturisce dal contraddittorio»: G. Scarselli, Sul c.d. abuso, cit., 1463-1464.

[19] Un dovere di verità sarebbe, infatti, «inconciliabile» con il sistema probatorio: «[c]he nel processo civile a tipo dispositivo, la parte dica o non dica la verità, è, dal punto di vista del diritto probatorio, assolutamente indifferente, perché il giudice non solo non ha il dovere di credere a quanto la parte afferma, ma anzi ha il dovere di non credervi»; dunque, «la menzogna della parte non è pericolosa per il giudice, perché egli della veridicità delle parti può, e deve, disinteressarsi»: P. Calamandrei, Sul progetto preliminare Solmi, cit., 351-352.

[20] Ed anche senza considerare che l’illecito deontologico rappresenta «un campo più grande, all’interno del quale è compreso, in una relazione di genus a species, la violazione del principio di lealtà e probità»: «non tutto ciò che costituisce illecito deontologico costituisce infrazione dell’art. 88 c.p.c.»; v. G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 94.

[21] L’art. 9 prevede infatti che l’avvocato debba esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

[22] L’art. 50 del codice deontologico, intitolato «[d]overe di verità», riguarda il divieto di introduzione e utilizzo di prove, elementi di prova e documenti falsi, di rendere false dichiarazioni su fatti di cui si abbia diretta conoscenza suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento, e il dovere di indicare i provvedimenti (anche se di rigetto) già ottenuti in riferimento ad uno stesso fatto (prevedendo la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni e, nell’ultimo caso, dell’avvertimento).

[23] Ai sensi dell’art. 10 del codice deontologico, intitolato «[d]overe di fedeltà», l’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Poiché tra i doveri del difensore vi è quello di non compiere atti pregiudizievoli per il proprio assistito, «non è pensabile imporre […] un dovere di completezza nelle allegazioni»: G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 106.

[24] È sintomatica di tale atteggiamento Cass. civ., sez. VI, 29 agosto 2014, n. 18429, la quale, in un’ipotesi di litisconsorzio necessario non individuato da parte attrice, ha ritenuto di poter sanzionare con la condanna alle spese ai sensi dell’art. 92 per violazione di un dovere di verità il convenuto che, in quanto coniuge del comproprietario, litisconsorte pretermesso, in base ad un ordinario canone di diligenza avrebbe potuto rilevare il vizio evitando l’invalida prosecuzione del processo.

[25] Sul punto, v. T. Verona, 9 novembre 2016, che ha ritenuto contrario al dovere di lealtà e probità il comportamento processuale della parte, consistito nel riportare in maniera incompleta i passi salienti delle decisioni, traendone le conseguenze previste in tema di spese per l’art. 88.

[26] In tal senso, «il diritto-dovere dell’avvocato di desumere dai fatti di causa certe conseguenze giuridiche, o l’applicazione di certe norme, od infine il rispetto di certi orientamenti giurisprudenziali» non può rappresentare un comportamento «in violazione dei doveri di lealtà e probità»: «la violazione del dovere di competenza non sembra poter configurare anche una violazione del dovere di lealtà e probità»; v. G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 98. In effetti, pure chi ammette un dovere di verità, lo esclude con riferimento all’attività interpretativa: «il divieto di menzogna […] può riferirsi esclusivamente alle narrazioni relative all’esistenza o all’inesistenza di fatti storici, non all’interpretazione dei fatti medesimi o delle disposizioni di legge»: M. Gradi, op. cit., 759.

[27] I principi di lealtà e probità posti a carico delle parti, insieme al generale principio di economia, impongono alle parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa: v. Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2018, n. 19490; cfr. T. Alessandria, 14 agosto 2019, n.627; T. Biella, 8 maggio 2019, n.181 . Nel senso che l’avvocato deve «collaborare lealmente con gli altri soggetti del processo (giudice, controparte e suo difensore)» v. anche T. Trieste, 10 agosto 2015, cit. Rispetto alla mancata risposta a richiesta di documentazione da parte del c.t.u. e mancata esibizione di documenti, v., invece, T. Mondovì, 22 marzo 2010; e «il possesso di documenti rilevanti per la decisione, che dimostravano immediatamente l’insussistenza […] degli addebiti» non solo «non prodotti in giudizio», ma di cui è stata taciuta «finanche l’esistenza» è stato valorizzato da T. Lucca, 22 gennaio 2014, come violazione dell’art. 88.

[28] V. T. Milano, ord., 1° ottobre 2013, che ha aderito all’applicazione dell’art. 92 di fronte ad atti «sovrabbondanti». In tal senso, si afferma che «la violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità» può integrare «un abuso nel processo»: G. Canale, La violazione, cit., 1034. La dottrina si è però mostrata contraria all’applicazione della condanna alle spese di fronte ad atti che non rispettino la brevità, e si è autorevolmente affermato che «l’applicazione dei criteri di sinteticità e di chiarezza non debba passare attraverso metodi sanzionatori, ma debba percorrere la via, seppure più lunga e ardua, della progressiva educazione dei difensori alla sobrietà»; senza contare che, in caso contrario, «le spese finiscono a carico delle parti», non responsabili della redazione delle difese: P. Biavati, Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario, in Judicium, 2017, 147; cfr. anche Id., Il linguaggio degli atti giudiziari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 467.

[29] Nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2015, si prevede infatti che il mancato rispetto dei limiti dimensionali sia «valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio».

[30] V. Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2018, n. 29081. Si mette tuttavia in rilievo che, laddove la sinteticità sia declinata «unicamente in regole volte a imporre limiti dimensionali, da valutare anche soltanto ai fini della liquidazione delle spese del giudizio» si mortifica l’«arte del persuadere»: I. Pagni, Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF, in Giur. it., 2016, 2785.

[31] In tal senso, v. Cass. civ., sez. un., 20 agosto 2010, n. 18810, per la quale una condotta processuale caratterizzata dalla ripetuta contestazione «della giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria e di quest’ultima in favore della prima, in simmetrica opposizione alle scelte della controparte», con pregiudizio della ragionevole durata del processo, è idonea a concretizzare la clausola generale del cit. art. 88 c.p.c., con conseguente applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1, ultima parte. Più di recente, v. C. App. Bologna, sez. III, 10 febbraio 2017, n. 356, la quale ha confermato l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. di fronte alle «ripetute eccezioni» sollevate nel corso del giudizio (aventi a oggetto «la difficoltà di lettura e interpretazione dei verbali scritti a mano in udienza da uno dei difensori di controparte nonchè le contestazioni circa la non conformità della trascrizione dattiloscritta dei suddetti verbali insieme con la richiesta di risentire i testimoni a conferma delle precedenti dichiarazioni rese»), «nel complesso, in violazione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c.». D’altro canto, neppure la dottrina dubita che si sia in presenza di un’attività sanzionabile qualora la parte tenti di «mandare in lungo il processo con istanze che sa infondate, e che sono proposte non per vederle accolte, ma unicamente per guadagnare quel tempo che l’avversario dovrà spendere nel contrastarle e il giudice nel respingerle»: P. Calamandrei, Il processo come giuoco, cit., 498-499. Nei casi in cui gli atti siano realizzati «con il preciso scopo di raggiungere una finalità diversa – e di regola dilatoria – da quella voluta del sistema» emerge un comportamento in violazione all’art. 88 c.p.c.: v. G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 127 ss.

[32] In tal senso, possono rappresentare una violazione dei principi di lealtà e probità anche «gli espedienti per accelerare, o addirittura strozzare, il processo», spesso utilizzati «al di là dei fini previsti dalla legge» per «cogliere l’avversario alla sprovvista»: P. Calamandrei, Il processo come giuoco, cit., 501-502.

[33] In tal senso, un dovere di verità viene ritenuto eccezionalmente sussistente solo nelle ipotesi in cui «le dichiarazioni delle parti, per la loro stessa esistenza, possono costituire presupposto per l’emanazione di un provvedimento giudiziale», chiedendo «al giudice l’emanazione di un provvedimento inaudita altera parte, ovvero un provvedimento da rendersi senza la previa instaurazione del contraddittorio»: G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 118-120; cfr. Id., Sul c.d. abuso, cit., 1465. Infatti, «qualora eccezionalmente il sistema consente l’emanazione di un provvedimento prima dell’instaurazione del contraddittorio, la parte istante è tenuta a non omettere circostanze di fatto o mentire sí da indurre il giudice in errore»: P. Perlingieri, Abuso, cit., 1311.

Ci si deve chiedere se concreti attività sanzionabile ai sensi dell’art. 92 anche l’attività posta in essere in violazione dei principi di lealtà e probità consistente nella stessa proposizione della domanda.

La fattispecie della domanda lesiva dei principi di lealtà e probità, in effetti, è alla base della diversa previsione dell’art. 96 c.p.c., che sanziona la lite temeraria: in giurisprudenza non si dubita che l’art. 96, co. 3 rappresenti strumento rivolto «a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c.»[34].

Di fronte ad un sostrato comune, il discrimine tra le due norme sarebbe allora rappresentato dalla soccombenza: mentre le conseguenze previste dall’art. 92 riguardano anche la domanda fondata, l’art. 96 si applica laddove emerga la sua infondatezza. La violazione dei doveri di lealtà e probità non determina per ciò stesso anche una responsabilità aggravata: l’art. 96 sanziona una violazione dei parametri di lealtà e probità qualificata, presupponendo, con la soccombenza, una condizione oggettiva ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 88[35]. In tal senso, il rapporto tra l’art. 92 e il 96 è «chiaro», «mentre il primo colpisce la temerarietà della lite a prescindere dalla soccombenza, il secondo contiene una ulteriore sanzione a carico del soccombente temerario»[36].

Le norme, allora, consentono di modulare le conseguenze applicabili di fronte ad un diverso livello di gravità della condotta. L’art. 92 reprime una violazione attenuata rispetto a quella, più grave, sanzionata dall’art. 96[37]; se nell’ambito di quest’ultimo la condanna alle spese segue la soccombenza, mentre la sanzione deve ravvisarsi nel risarcimento dei danni, l’art. 92, a fronte della condotta sleale posta in essere dalla parte vittoriosa, impone un dovere di rifondere le spese ma non, anche, quello di risarcire (ulteriori) danni[38].

Su tali basi, se in astratto non può escludersi che la violazione dell’art. 88 c.p.c. possa emergere anche dalla proposizione di una domanda lesiva dei principi di lealtà e probità, ma fondata – e, in effetti, la giurisprudenza non ha escluso di poter applicare in tali casi la condanna prevista dall’art. 92 c.p.c.[39] -, la giurisprudenza più recente tende a negare rilevanza ad una tale condotta, ritenendo che la violazione sanzionata dall’art. 92 per rinvio all’art. 88 c.p.c. attenga a condotte processuali poste in essere dopo l’instaurazione del giudizio[40], e, dunque, i soli atti successivi alla domanda[41].

Che però possa essere sanzionata con la condanna alle spese anche un’attività concomitante, o addirittura pregressa, all’instaurazione del processo emerge se solo si consideri la disciplina della mediazione.

In tale ambito, se l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010 dispone una particolare forma di condanna alle spese della parte vittoriosa, la norma fa salva la previsione dell’art. 92[42]; e la giurisprudenza ne ha fatto applicazione nei confronti della parte non soccombente che, con una condotta gravemente negligente ed in contrasto col dovere di lealtà, si sia rifiutata di partecipare al procedimento di mediazione[43].

In ogni caso, poi, rigettata la domanda di responsabilità aggravata proposta ai sensi dell’art. 96, la parte (per il resto) vincitrice non è esonerata dalla condanna ai sensi dell’art. 92 in presenza di una violazione dei principi di lealtà e probità[44].

[34] In tal senso, v. Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405; cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2019, n. 20844. Nel senso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sia «volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c.» v. anche Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2019, n. 17871; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2019, n. 22042. Nel medesimo senso, nella giurisprudenza di merito, v. T. Roma, sez. XVII, 8 gennaio 2019, n. 402; T. Alessandria sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 6; T. Milano, 28 febbraio 2015.

[35] In tal senso, mentre rispetto all’art. 92, «la soccombenza non è un requisito per la realizzazione della fattispecie», «tutti i fatti e tutti gli atti che determinano responsabilità aggravata comportano anche infrazione al dovere di lealtà e probità»: sul punto, v. G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 92, 136, 144-145. Tuttavia, non si è nemmeno mancato di ritenere non meritevole di approvazione la considerazione per la quale nella responsabilità aggravata sarebbe da ravvisare «la principale, o quanto meno una delle sanzioni comminate dalla legge per il comportamento sleale»: «[a] parte l’inesistenza di un richiamo o di un collegamento diretto tra la norma in esame e quella dell’art. 96 (richiamo o collegamento che è invece presente negli artt. 92, 116 e 175 cod. proc. civ.) ed a parte il rilievo che la sanzione della responsabilità aggravata è ricondotta ad un comportamento autonomamente descritto nel medesimo art. 96, è decisivo che quest’ultimo comportamento concerne non già il come la parte agisce ed opera nel processo, ma più direttamente e specificamente il se della sua attività processuale, ossia l’agire o il resistere nel giudizio considerato nella sua globalità e sinteticità, come, cioè, esercizio del diritto di azione; esercizio che diventa illiceità in quanto per la consapevolezza di aver torto, si pone in contrasto con le finalità per le quali l’ordinamento riconosce il diritto di azione»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 963 e 1034. In tal senso, «i criteri di lealtà e probità nell’art. 92 si estrinsecano in relazione al modo con il quale la difesa è espletata»: V. Andrioli , Commento, cit., 268.

[36] V. Andrioli , Commento, cit., 267. In tal senso, ai casi di lite temeraria «la cui ingiustizia è più completa, perché sta nell’animo stesso del litigante: la temerità è la coscienza dell’ingiusto, dell’aver torto», sono accostati «casi intermedi, in cui la lite non è per essa stessa temeraria, ma può essere o non essere, secondo le condizioni soggettive del litigante»: G. Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, II ed., Roma, 1935, 328-330. La coscienza, o mala fede, non viene necessariamente in considerazione nell’applicazione dell’art. 92, che riguarda le spese, mentre l’indagine sulla medesima è essenziale in tema di danni», e, cioè, rispetto all’art. 96: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1004.

[37] Un comportamento «che il sistema pone oltre e c.d. regole del gioco, tanto da obbligare chi lo tiene non solo alla refusione delle spese ma anche al risarcimento dei danni prodotti, non potrà non considerarsi contestualmente anche quale condotta illegittima ai sensi dell’art. 88 c.p.c.»: G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 135.

[38] Invero, «la legge vigente riconosce al vinto soltanto il diritto al rimborso delle spese che derivino dalla violazione del dovere di lealtà e probità […]: non il risarcimento dei danni»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1033. Tuttavia, non si manca di rilevare che, rispetto alle spese non ripetibili, la condanna si estende «ad una sorta di risarcimento del danno subito dalla controparte per lo meno con riferimento al danno emergente»: G. Scarselli, Lealtà e probità, cit., 144-145. Sul punto, v. G. Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 326: quando la lite rappresenta «un fatto colposo» le spese sono dovute «a titolo di danni», intendendosi che siano dovute «pel principio ordinario del risarcimento dei danni», «quando dalla natura stessa della lite emergano le condizioni subbiettive del litigante».

[39] Cass. civ., Sez. VI, 24 aprile 2015, n. 8381 ha ritenuto che il frazionamento della domanda si ponga come condotta lesiva «del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza», «contraria ai principi del giusto processo», potendo determinare conseguenze in ordine alla «valutazione dell’onere delle spese». Per un’estensione anche alla fase preprocessuale, v. P. Pajardi, La responsabilità per le spese e i danni del processo, Milano, 1959, 131.

[40] V. Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29409. Nel caso di specie, si contestava la mancata pronuncia di condanna alla rifusione almeno in parte delle spese del giudizio, ai sensi degli artt. 88 e 92, in presenza di un indebito frazionamento del credito; la Corte, però, ha affermato che «l’ipotesi di condanna alle spese “indipendentemente dalla soccombenza”, di cui all’art. 92 e 88 c.p.c., riguarda comportamenti sleali o scorretti tenuti “in giudizio” (così l’art. 88 cit.) e non le scelte, in sè anteriori al processo, inerenti alle modalità di realizzazione di diritti reiteratamente maturati nel corso del tempo». Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27970.

[41] In tal senso, sarebbe «difficile sostenere che il comportamento […] di cui parla l’art. 88, riguardi anche la proposizione della domanda; a stare all’espressione usata dalla legge è incontestabile che essa si riferisca all’attività svolta durante il processo»: C. Mandrioli, Dei doveri delle parti e dei difensori, cit., 1034; cfr. G. Vanacore, Il dovere processuale di lealtà e probità e le espressioni sconvenienti ed offensive: riflessioni sugli artt. 88 e 89 c.p.c., in Resp. civ., 2011, 337.

[42] Il D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all’art. 13, co. 1, prevede infatti che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute in seguito dalla parte vincitrice che l’ha rifiutata, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nello stesso periodo, e facendo comunque salva l’applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c.

[43] V. Trib. Roma, sez. XIII, 30 novembre 2017, n. 22475. Si trattava nel caso di specie di una causa instaurata contro un Comune per i danni derivati dall’insufficienza del sistema fognario; e, a fronte della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione introdotto su ordine del giudice «senza fornire alcuna giustificazione […], nonostante al primo incontro ne siano seguiti altri due proprio al fine di favorire la partecipazione di tutte le parti», la mancata adesione è stata ritenuta «particolarmente grave»: «in linea generale, perché disattende, senza alcuna giustificazione, l’ordine, legittimamente dato, del Giudice: che il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co. II della legge integri colpa grave – se non dolo- non è seriamente contestabile», e, «[i]n particolare, nel caso che ci occupa, perché […] le parti avrebbero potuto raggiungere, senza difficoltà, un accordo utile per tutte». Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che «l’inottemperanza, ingiustificata, delle parti al provvedimento del giudice ex art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28/2010 […] costituisce sempre una grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le circostanze del caso, l’applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.», nel caso di specie preclusa in mancanza di soccombenza; tuttavia, poiché «la partecipazione al procedimento conciliativo è un valore a sé stante», che prescinde dal merito, la non soccombenza «è fattore non elidente la colpa (grave) dell’ostruzionismo nei confronti delle virtuose pratiche conciliative» apprestate dall’ordinamento, potendosi applicare l’art. 92, co. 1, seconda parte.

[44] Sul punto, v. Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952. La Corte, se da un lato ha escluso che nel caso di rigetto della domanda ai sensi dell’art. 96 possa versarsi in un’ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a consentire la compensazione delle spese, in ragione dell’accessorietà della domanda e nell’assenza della necessaria integrale soccombenza del preteso litigante temerario, tuttavia ha anche affermato che «non dovrebbero sorgere ostacoli ad una condanna ai sensi dell’art. 92, seconda parte, c.p.c., a carico dell’istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., ove, a sua volta, abbia trasgredito al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.».

5. Le (residuali) conseguenze nei confronti del difensore

Una notazione finale deve riservarsi al destinatario della sanzione prevista dall’art. 92 c.p.c., che è la parte processuale, e non, invece, il difensore. Seppure la violazione sia (almeno ordinariamente) connessa ad un’attività “tecnica”, la condanna alle spese giudiziali viene posta in capo alla parte, così sanzionata per un comportamento esclusivamente imputabile all’avvocato[45]. In effetti, non si manca di sottolineare l’ingiustizia di un sistema in cui l’autore della violazione diverge dal soggetto sul quale, invece, incombono le relative conseguenze; seppure tale assetto venga solitamente giustificato per rinvio alle norme sul mandato, non si nascondono perplessità nell’estendere la responsabilità del mandante fino all’illecito del mandatario[46].

Se, da un lato, non sono mancate prospettive favorevoli ad introdurre una (per lo più avversata) responsabilità diretta del difensore[47], non si manca però di rilevare che, già allo stato, un correttivo per la parte può essere ravvisato nelle orinarie regole della responsabilità professionale: il danno cagionato al cliente che l’avvocato può essere tenuto a risarcire a fronte della sua condotta negligente, infatti, non è escluso possa essere anche quello che alla parte vittoriosa sia derivato dalla condanna al pagamento delle spese per l’illecita violazione dell’art. 88 c.p.c.[48].

D’altro canto, la mancanza di una regola espressa non ha impedito alla giurisprudenza di riconoscere una responsabilità diretta del difensore.

Innanzitutto, nel caso in cui il mandato manchi o sia inesistente. Poiché, in tale ipotesi, l’avvocato viene a ricoprire anche il ruolo di parte processuale, egli è destinatario di tutte le conseguenze del processo e, dunque, anche della eventuale condanna alle spese di cui all’art. 92[49].

Inoltre, e soprattutto, laddove la condanna alle spese, a fronte della violazione dei principi di lealtà e probità, sia pronunciata nei confronti dell’avvocato, direttamente ed in solido con la parte[50].

Infine, ed anche al di là delle spese, si è ritenuto che l’avvocato possa essere chiamato, nel successivo giudizio risarcitorio, a rispondere dei danni causati con la condotta sleale ed improba tenuta nel (precedente) giudizio di merito[51].

[45] Si mette in rilievo lo «strano sistema per il quale, mentre l’illecito processuale lo commette il difensore, la sanzione e i danni li pagano le parti che a quel difensore hanno dato mandato»: G. Scarselli, Sul c.d. abuso, cit., 1468; «[e]scluso il caso assolutamente teorico che la violazione di un tale dovere venga perpetuato dalla parte personalmente in seno all’interrogatorio libero o formale, in ogni altra ipotesi una tale violazione sarà commessa proprio dal difensore quale soggetto che compie gli atti del processo»: Id., Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 144-146.

[46] Ad un tale fine, si esclude la rilevanza delle regole del mandato: «se taluno incarica un professionista perché questo faccia valere in giudizio un suo diritto, appare fin troppo ovvio che il mandato non può comprendere anche la possibilità che il difensore violi i principi deontologici e venga meno al dovere di lealtà e probità», mentre «responsabile della violazione non potrà che essere il difensore»: G. Scarselli, Le spese giudiziali civili, cit., 147.

[47] Si afferma infatti che «l’abuso andrebbe ascritto al difensore più che alla parte […] in una prospettiva di riforma dell’art. 88 c.p.c.»: G. Scarselli, Sul c.d. abuso, cit., 1454-1455. Sulle trascorse prospettive di riforma, v. A. Merone, Responsabilità aggravata e solidale del difensore: una nuova idea di difesa tecnica?, in Judicium, 1-2. Non manca nemmeno chi ritiene che ai fini della configurazione della responsabilità dell’avvocato «potrebbero essere fondatamente predicate la esaustività e la sufficienza della disposizione di cui all’art. 88 c.p.c.»: F. Cordopatri, Un principio in crisi: victus victori, in Riv. dir. proc., 2011, 279.

[48] Se la mancanza di una regola che ponga la responsabilità in capo all’avvocato per comportamenti in violazione degli artt. 88, 89 e 96 potrebbe essere «poca cosa» a fronte della possibilità per la parte «rivalersi con separato giudizio contro il difensore» (v. G. Scarselli, Sul c.d. abuso, cit., 1468-1469), si mette però pure in rilievo che «la giurisprudenza, sia «piuttosto indulgente nei confronti dei difensori, i cui errori […] vengono prevalentemente scusati»: F. Cipriani, Errori nella difesa e responsabilità del difensore, in Giusto proc. civ., 2009, 7 e 12. Sul punto, v. P. Calamandrei, Limiti di responsabilità del legale negligente, in Opere, cit., II, 379; F. Carnelutti, Rimendi contro la negligenza del difensore, in Riv. dir. proc., 1932, II, 57 ss. Sulla responsabilità dell’avvocato (nella specie, per omessa proposizione di impugnazione) la cui affermazione richiede, oltre al non corretto adempimento dell’attività professionale, il danno, la riconducibilità dell’evento produttivo di danno alla condotta, e il potenziale conseguimento, alla stregua di criteri probabilistici, di un esito favorevole, v. Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2019, n.4742.

[49] Sul punto, v. Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2006, n.10706, ove si è affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che, assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo». Analoghi principi sono affermati anche nella giurisprudenza più recente. Si v. Cass. civ., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14474, per la quale a fronte di procura rilasciata a margine dell’atto di appello per “ogni stato e grado”, non è parso possibile affermare una «mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto. In senso analogo, a fronte dell’insussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, il giudizio «vede come unico soccombente lo stesso difensore – e non anche la parte da lui nominata – essendo l’atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica, nella specie mancante», con la conseguenza che «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei controricorrenti nel giudizio di legittimità»: Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2018, n.8570. Ancora, in «mancanza di procura […] rettamente il Tribunale ne ha pronunciato la condanna alle spese»: Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2018, n.11930; allo stesso modo, in presenza di un ricorso inammissibile per mancanza di valida procura, «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità»: Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2018, n.6661.

[50] Nel senso che sia ammissibile la condanna del difensore in solido con il cliente, a fronte della violazione dell’art. 88, per malafede e macroscopica imprudenza (si trattava di una pretesa formulata anche a fronte del giudicato intervenuto su un decreto ingiuntivo non opposto), v. T. Cagliari, 11 luglio 2008, n. 2247. Analogamente, v. T. Reggio Emilia, 4 giugno 2007, in cui, rispetto all’art. 94 si è affermato che, seppure «l’applicazione della norma è stata sinora limitata alla rappresentanza sostanziale», «il tenore letterale della disposizione non impedisce di estenderne la portata anche al difensore (che rappresenta nel processo la parte e la assiste nella difesa), soprattutto quando questo non riceve un semplice mandato ad litem ma ottiene dal soggetto patrocinato poteri sostanziali di disporre della controversia»; nel caso di specie, i difensori avevano «dapprima, agito nel processo esecutivo e, in seguito, resistito nell’opposizione e avanzato domanda riconvenzionale, in totale mancanza della normale prudenza […] con condotte e difese palesemente errate e gravemente nocive per il loro stesso assistito», «il quale, stante anche il tecnicismo della materia, ben difficilmente può aver suggerito una simile linea difensiva» (nel caso di specie, erano stati aggrediti beni «costituiti in fondo patrimoniale da 14 anni senza preventivamente sincerarsi dell’esistenza di vincoli di impignorabilità», «negato a più riprese le risultanze degli atti (pubblici) dagli stessi prodotti», «basato su un presupposto inesistente […] una domanda risarcitoria»; «pretestuosamente (e assurdamente) sostenuto la carenza di legittimazione attiva»). Si v. anche C. App. Torino 13 settembre 2006, che, a fronte della soccombenza per tardività dell’impugnazione, ha ritenuto d’individuare nel difensore il destinatario della condanna, in quanto responsabile della soccombenza.

[51] T. Trieste, 10 agosto 2015, cit., ha condannato l’avvocato (che però aveva anche un interesse in causa) in solido a risarcire il danno causato dalla condotta in violazione dell’art. 88. Si trattava nella specie di un danno causato nel pregresso giudizio di merito, in cui era stata, tra l’altro, proposta un’azione di usucapione «per il padre soltanto, dichiarando e portando testimoni sul fatto che» egli solo «usava il bene», «senza fare un qualsivoglia cenno alla» (ben diversa) «situazione di fatto»; ritenendo così violati «i doveri di lealtà e verità […] in quanto – se è vero che gli avvocati non possono ritenersi conci coi propri clienti, ove questi sostengano tesi più o meno consapevolmente infondate – è altrettanto vero che anche l’avvocato deve rispettare il vero, se lo conosce»; infine concludendo che, «le suindicate condotte illecite abbiano causalmente determinato un danno […] rispetto al quale la odierna convenuta deve essere chiamata a rispondere quale coobbligata in solido»

6. Conclusioni

Di fronte all’ampia applicazione dell’art. 92 c.p.c. in caso di violazione dei principi di lealtà e probità – come si è visto, possibile non solo nei confronti della parte processuale bensì dello stesso difensore – emerge la rilevanza che l’art. 88 c.p.c. assume nel promuovere un ideale di «comune rettitudine» processuale[52]; se non già in positivo, almeno come strumento dissuasivo delle condotte che, proprio in quanto lesive di tali principi, si espongono alla condanna alle spese.

[52] In tal senso, l’art. 88 rappresenta «un espresso richiamo», con una portata «morale» e «pedagogica», ad un «dovere di buona fede processuale, il quale dovrebbe essere prima nel costume che nella legge», configurandosi come «norma di comune rettitudine»: P. Calamandrei, Sul progetto preliminare Solmi, cit., 350. Il «ruolo centrale» della norma «nell’odierna valorizzazione della buona fede processuale delle parti» è messa in rilievo altresì da A. Carratta, Dovere di verità e completezza nel processo civile, Parte seconda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 522.

Redazione

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